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Sentenza

Sentenza n. 292/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza alla sentenza n. 281 del 20 dicembre 2023 emessa dal Tribunale di Oristano, sezione Lavoro, nella causa iscritta al n. R.G. 542/2023, notificata il 22 febbraio 2024 e passata in giudicato il 26 marzo 2024, con la quale è stato riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico denominato “Cartadocente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018,2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e 2022/2023;

Giustizia amministrativa202500663

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano n. 281/2023, limitatamente al pagamento del capitale riconosciuto per il beneficio Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Oristano, sezione Lavoro, n. 281 del 20 dicembre 2023, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero al pagamento di complessivi euro 3.000, oltre agli interessi legali, secondo le modalità previste dalla normativa di settore, nonché alla rifusione delle spese di lite. Il Ministero, nel corso del giudizio di ottemperanza, aveva liquidato le spese legali, dando parziale esecuzione al giudicato, ma non aveva ancora adempiuto quanto al pagamento del capitale riconosciuto. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il giudicato era rimasto ineseguito nella parte relativa al pagamento del capitale di euro 3.000, mentre risultava già liquidata la parte concernente le spese legali. Ha pertanto nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, attribuendogli facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Il commissario dovrà provvedere all’esecuzione della parte non adempiuta entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico denominato Carta elettronica del docente, riconosciuto alla ricorrente per gli anni scolastici indicati nel giudicato.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    Richiamato quale riferimento per le modalità di corresponsione del beneficio riconosciuto dalla sentenza posta in esecuzione.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale dell’azione di ottemperanza e della nomina del commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva del giudicato.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione ha dato esecuzione solo parziale a un giudicato, l’azione di ottemperanza è ammissibile limitatamente alla parte ancora ineseguita, anche se siano state nel frattempo liquidate le spese riconosciute dalla decisione.
  • In presenza della mancata esecuzione di una condanna pecuniaria contenuta in un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all’adempimento, assegnandogli un termine perentorio o comunque determinato.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, quando tale soluzione sia idonea ad assicurare l’esecuzione del giudicato.
  • Al dipendente pubblico nominato commissario ad acta per l’esecuzione di un giudicato nei confronti della stessa amministrazione di appartenenza non spetta alcun compenso aggiuntivo per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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