Cassazione Civile, Ordinanza n. 21106/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (soci)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso IVA presentata da una società poi cancellata dal registro delle imprese in pendenza del giudizio di appello. La società aveva chiesto il rimborso dell'IVA, per euro 300.000, assunta come applicata in misura eccedente sul corrispettivo della vendita di un immobile, sostenendo che le opere edilizie effettuate sull'immobile rientrassero tra quelle agevolabili con aliquota IVA ridotta. La CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo decadute le pretese relative ad alcune fatture e comunque non spettante il rimborso per la natura degli interventi. La CTR aveva invece accolto l'appello sul merito, valorizzando la natura effettiva delle opere realizzate, desunta anche da documentazione fotografica, e non le sole qualificazioni formali contenute nella DIA e nelle fatture. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto improcedibilità/inammissibilità della domanda per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese e difetto di legittimazione o interesse ad agire, sostenendo che la mancata indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione integrasse rinuncia alla pretesa; con il secondo ha denunciato violazione di legge sulla disciplina IVA agevolata e sugli interventi edilizi, sostenendo che dai documenti amministrativi e fiscali risultasse solo manutenzione ordinaria e straordinaria, non intervento agevolabile, e contestando che la CTR avesse dato rilievo alla sola effettiva natura delle opere.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il ricorso nei confronti dei soci-successori della società estinta, poiché l'evento estintivo non era stato dichiarato nel giudizio di appello. Tuttavia ha escluso che la cancellazione della società implicasse rinuncia alla pretesa di rimborso: la nota integrativa al bilancio dava conto della pendenza del contenzioso e ciò bastava a dimostrare l'esistenza del credito e l'interesse della società a proseguire la lite, mentre la mancata appostazione del credito costituiva un mero errore formale. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché non trascriveva i documenti richiamati, non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e mirava in sostanza a ottenere un nuovo apprezzamento di merito. Ha così confermato il rigetto del ricorso, con gli effetti accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società; tuttavia, se residuano rapporti giuridici non esauriti, opera un fenomeno successorio in favore dei soci, con trasferimento delle obbligazioni e dei diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire deve permanere; la Corte ha escluso che la mancata indicazione formale del credito nel bilancio finale comportasse, di per sé, carenza di interesse o rinuncia alla pretesa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito e deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 127-quinquiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al dpr 633 del 1972
È la disposizione invocata per l'IVA agevolata; la Corte non entra nel merito interpretativo perché il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 31, comma 1, lett. a), b), c) e d) l. n. 457 del 1978
Norma richiamata dalla ricorrente per qualificare gli interventi edilizi; la Corte non ne svolge un'interpretazione autonoma per inammissibilità del motivo.
art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) dpr 380 del 2001
Norma richiamata dalla ricorrente per qualificare gli interventi edilizi; la Corte ribadisce che la qualificazione non può fondarsi solo sulle etichette formali, ma sulla sostanza delle opere eseguite.
art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nei gradi di merito per la decadenza relativa ad alcune fatture; la questione resta ferma perché non è oggetto di accoglimento nel ricorso per cassazione.
art. 285 c.p.c.
La notificazione della sentenza al procuratore della parte costituita è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione quando l'evento estintivo o di perdita di capacità non sia stato dichiarato.
art. 330 c.p.c.
È richiamato per affermare la ritualità della notificazione dell'impugnazione presso il procuratore della parte, in caso di evento non dichiarato nel processo.
Massime di principio
- Quando una società si estingue per cancellazione dal registro delle imprese, la mancata dichiarazione dell'evento nel grado precedente non impedisce la prosecuzione del giudizio in cassazione nei confronti dei soci-successori, secondo le regole dell'ultrattività del mandato e della successione nei rapporti residui.
- La cancellazione della società non comporta automaticamente rinuncia a un credito litigioso: se dagli atti, e in particolare dalla nota integrativa al bilancio finale, risulta la pendenza del contenzioso e la volontà di coltivarlo, l'interesse ad agire resta sussistente anche se il credito non è formalmente appostato in bilancio.
- L'omessa indicazione contabile di un credito litigioso integra, al più, un irregolarità formale, non sufficiente da sola a provare la rinuncia alla pretesa quando la documentazione societaria e processuale consenta di ricostruirne l'esistenza.
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e se, sotto la veste formale del vizio di diritto, mira a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
- Ai fini della qualificazione degli interventi edilizi e del conseguente trattamento fiscale, il giudice di merito può dare prevalenza alla sostanza concreta delle opere effettivamente realizzate rispetto alle qualificazioni formali contenute in DIA, fatture o altri documenti amministrativi, purché la motivazione sia congrua e fondata sul complesso degli elementi istruttori.
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