Cassazione Penale, Sentenza n. 21124/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio il giudice per le indagini preliminari ha revocato la misura interdittiva (ordinanza del 7/2/2023). Per sopravvenuta carenza di interesse il ricorrente ha rinunciato al ricorso; la Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e non ha disposto la condanna alle spese processuali, atteso che la revoca dell'ordinanza impugnata impedisce l'applicazione del principio della soccombenza
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio della funzione pubblica (ridotta a nove mesi). Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi per violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la ricostruzione giuridica della partecipazione del ricorrente a una gara per l'acquisto di un immobile nell'ambito di una procedura fallimentare e la fondatezza dei presupposti dei "gravi indizi di colpevolezza" e delle esigenze cautelari
Norme richiamate
Codice di procedura penale (riferimenti procedurali generali)
Dal punto di vista procedurale, la revoca della misura cautelare fa venir meno l'interesse ad agire del ricorrente e determina l'inammissibilità del ricorso; la revoca impedisce altresì l'applicazione della condanna alle spese per soccombenza, essendo venuto meno l'oggetto del giudizio
Massime di principio
- La revoca o la cessazione della misura cautelare impugnata durante il giudizio determina, di regola, la sopravvenuta carenza di interesse e l'inammissibilità del ricorso per Cassazione
- Se il ricorrente rinuncia al ricorso dopo la revoca della misura, il giudice dichiara l'inammissibilità senza entrare nel merito dei motivi impugnatori
- La revoca dell'atto impugnato in genere esclude la condanna alle spese per soccombenza, poiché viene meno l'oggetto della lite
- Prima di proporre o proseguire un ricorso, è necessario verificare l'attualità e la persistenza della misura impugnata: modifiche o revoche sopravvenute possono rendere il ricorso privo di interesse
- Se invece la misura viene solo ridotta (non revocata), potrebbe permanere l'interesse al gravame e i motivi vanno comunque esaminati
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