Sentenza del 17/11/2020 n. 3556 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Trattato contro le doppie imposizioni - Luogo della tassazione - Onere della prova - Respinto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione di un avviso di accertamento tributario relativo a remunerazioni percepite dal ricorrente e connesse a servizi resi nello Stato estero (Giappone). Il ricorrente ha invocato l'applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Giappone (ratificata con l. 855/1972) in base all'art. 19, comma 1, che attribuisce la tassazione delle remunerazioni allo Stato contraente dove i servizi sono stati resi e dove sono corrisposte. L'Amministrazione ha invece sostenuto la tassabilità in Italia.
La decisione
L'accertamento è stato respinto: il giudice ha ritenuto applicabile l'art. 19, comma 1 della Convenzione Italia-Giappone, statuendo che le remunerazioni pagate dallo Stato estero per servizi resi in detto Stato sono tassabili in quello Stato. Inoltre è stato ribadito che incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare che la tassazione nel paese estero non è avvenuta; non essendovi prova contraria sufficiente, l'avviso di accertamento è stato annullato. Richiamata la giurisprudenza di legittimità (Cass. 7477/2002) sul medesimo principio.
Norme richiamate
l. 855/1972 (ratifica Convenzione Italia-Giappone 20 marzo 1969)
Le remunerazioni pagate da uno Stato contraente ad una persona fisica in corrispettivo dei servizi resi in detto Stato sono tassabili in quello Stato; quindi il reddito da lavoro dipendente è da considerarsi imponibile nello Stato dove i servizi sono effettivamente prestati e dove il pagamento è effettuato.
Cass. 7477/2002
Principio giurisprudenziale secondo cui grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare che la tassazione nel paese estero non sia avvenuta; in mancanza di tale prova l'accertamento tributario in Italia non può essere confermato.
Massime di principio
- La fonte convenzionale (accordo contro le doppie imposizioni) può attribuire la tassazione dei redditi da lavoro allo Stato dove i servizi sono resi e il pagamento è effettuato; in presenza di tale previsione, lo Stato contraente diverso dall'Italia può essere il luogo esclusivo della tassazione.
- L'onere della prova circa l'assenza di imposizione all'estero grava sull'Amministrazione finanziaria: se l'Erario intende tassare in Italia redditi che la convenzione riserva all'altro Stato, deve dimostrare che effettivamente non è stata eseguita la tassazione estera.
- In controversie analoghe il contribuente dovrebbe documentare, quando possibile, l'avvenuta tassazione estera (certificati di ritenuta, dichiarazioni fiscali estere, attestazioni dell'amministrazione estera). Tuttavia, se tali documenti non sono forniti, resta comunque onere dell'Amministrazione italiana produrre prove contrarie.
- Gli interpreti e i giudici applicheranno la regola della prevalenza della disciplina convenzionale sulle disposizioni interne quando la fattispecie rientra nel campo di applicazione della convenzione e quando non è provato il contrario dall'Amministrazione.
- Prassi operativa: prima di emettere un accertamento, l'Amministrazione dovrebbe accertare e documentare lo stato di tassazione estero; il contribuente dovrebbe conservare certificazioni estere per difendersi efficacemente.
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