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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1125

Regolamento delegato (UE) 2025/1125 della Commissione, del 5 giugno 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione per offrire al pubblico token collegati ad attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione

Normativa europea32025R1125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento detta le norme tecniche di regolamentazione che precisano, in modo analitico, quali informazioni devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per emettere token collegati ad attività o per chiederne l’ammissione alla negoziazione. La finalità è consentire all’autorità competente una valutazione completa dell’emittente, del suo modello di business, della solidità finanziaria, dell’assetto di governo e dei presidi di gestione dei rischi, inclusi quelli di riciclaggio e di resilienza digitale. Il testo si coordina strettamente con il regolamento (UE) 2023/1114, con il regolamento (UE) 2022/2554 e con gli atti delegati richiamati, imponendo anche obblighi informativi su amministratori e soci qualificati. Il regolamento è direttamente applicabile e si inserisce nel quadro MiCA per rafforzare il controllo preventivo sull’accesso al mercato.

Integra il regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) specificando il contenuto informativo della domanda di autorizzazione per offrire al pubblico token collegati ad attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli emittenti richiedenti di token collegati ad attività, ossia persone giuridiche o altre imprese che presentano domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di tali token. Riguarda il contenuto minimo della domanda e dei relativi allegati/documenti su identità, governance, piano operativo, dati finanziari, controlli interni, riserve di attività, diritti di rimborso, membri dell’organo di amministrazione e azionisti/soci con partecipazioni qualificate. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Le informazioni richieste devono essere veritiere, accurate, complete e aggiornate; le modifiche rilevanti intervenute dopo la presentazione della domanda e prima dell’offerta o ammissione devono essere comunicate all’autorità competente.

Regolamento delegato (UE) 2025/1125 della Commissione

Il regolamento integra il quadro MiCA per i token collegati ad attività, specificando in modo puntuale il contenuto della domanda di autorizzazione prevista dall’articolo 18 del regolamento (UE) 2023/1114. La ratio, richiamata nei considerando, è consentire all’autorità competente una valutazione piena dell’emittente richiedente, dei suoi esponenti, dei soci qualificati, del modello operativo e dei presidi prudenziali, AML/CFT e ICT, in coerenza con il principio di minimizzazione dei dati.

Ambito e funzione della domanda di autorizzazione

La disciplina riguarda i soggetti che intendono offrire al pubblico o chiedere l’ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività. La domanda deve contenere informazioni aggiornate, complete e verificabili; se intervengono modifiche rilevanti dopo il deposito e prima dell’offerta o ammissione, l’emittente deve informarne l’autorità competente.

Identità dell’emittente richiedente

L’articolo 1 impone un set informativo molto dettagliato sull’identità dell’emittente: denominazioni, loghi, canali di comunicazione e marketing, LEI, forma giuridica, dati costitutivi, sedi, registrazioni pubbliche, statuto o atto costitutivo, eventuali particolarità per imprese non dotate di personalità giuridica, chiusura dell’esercizio e recapiti dei referenti della pratica. Per le persone giuridiche soggette alla direttiva (UE) 2017/1132, le informazioni richieste devono coincidere con quelle risultanti dal registro nazionale delle imprese.

Programma operativo e business plan

L’articolo 2 richiede un programma operativo triennale che descriva il modello di business, la strategia e il profilo di rischio. La domanda deve contenere informazioni sul token, sul meccanismo di emissione e rimborso, sui contratti intelligenti, sui canali di distribuzione, sulla DLT e sull’eventuale struttura di gruppo. Sono richieste anche analisi di mercato, posizionamento concorrenziale, clientela target, distribuzione geografica e una valutazione dei rischi effettivi e potenziali, inclusi rischi operativi, finanziari, informatici, di terzi e di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, con matrice SWOT.

Quando il richiedente intenda avvalersi, dopo l’autorizzazione, di ulteriori soggetti designati per consenso scritto alla distribuzione o alla richiesta di ammissione alla negoziazione, la domanda deve includere politiche e procedure che ribadiscano che la responsabilità di conformità al titolo III del regolamento (UE) 2023/1114 resta in capo all’emittente autorizzato e che tali soggetti devono rispettare gli obblighi di condotta e marketing dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.

Piano finanziario, sostenibilità e requisiti prudenziali

L’articolo 3 richiede un piano di business con proiezioni economico-finanziarie che dimostrino la sostenibilità iniziale e continuativa dell’attività per almeno tre anni in uno scenario base e in uno scenario di stress. Lo scenario di stress deve basarsi su situazioni gravi ma plausibili, in linea con il regolamento delegato (UE) 2025/415; per i token per i quali si chiede la classificazione volontaria come token significativo, l’attenzione deve concentrarsi in particolare sulla liquidità.

Il piano deve includere bilanci previsionali, conto economico previsionale con dettaglio di ricavi e costi, rendiconto finanziario se del caso, tassi di crescita attesi, calcoli dei fondi propri richiesti dall’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, prova del capitale e delle fonti lecite dei fondi, nonché le stime sulla riserva di attività e sulla sua adeguatezza a garantire i diritti di rimborso. Devono inoltre essere allegati i bilanci storici degli ultimi tre esercizi, l’eventuale indebitamento e le garanzie prestate, le informazioni sul merito creditizio e, per i soggetti di recente costituzione, una situazione finanziaria aggiornata.

Governance, organizzazione e outsourcing

L’articolo 4 richiede una rappresentazione completa dell’organizzazione interna: organigramma, mandato del board, risorse umane e tecniche, procedure per la comunicazione accurata e tempestiva dei dati, codice di condotta, gestione reclami, politica sui conflitti di interesse e meccanismi per rispettare gli obblighi informativi verso i possessori del token.

La norma disciplina anche gli affidamenti a terzi per funzioni relative alla riserva di attività, alla custodia, all’investimento e, se del caso, alla distribuzione. Per ciascun fornitore terzo devono essere indicati motivazioni, ubicazione, risorse, controlli interni, piani di continuità, accesso alle informazioni, diritti di ispezione e audit, oltre alla linea di reporting verso l’organo di amministrazione.

Controllo interno, cybersecurity e continuità operativa

L’articolo 5 si concentra sul quadro di controllo interno: funzione di compliance, gestione del rischio, audit interno, separazione dei compiti, indipendenza delle funzioni di controllo e propensione/tolleranza al rischio. Per il profilo ICT, l’emittente deve dimostrare conformità al regolamento (UE) 2022/2554 mediante documentazione tecnica sui rischi informatici, sistemi aggiornati e resilienti, politiche di sicurezza e processi idonei a produrre dati affidabili.

È inoltre richiesto un piano di continuità operativa con mappatura delle funzioni essenziali, sistemi di backup e ripristino e disponibilità del personale chiave. Se i token sono emessi o trasferiti su una DLT proprietaria o tecnologia analoga, occorre descrivere la titolarità o il controllo, i gestori, il piano di gestione e mitigazione dei rischi, la manutenzione tecnologica e una relazione di audit tecnico-sicurezza; nel caso di DLT permissioned, va anche illustrata la trasparenza del sistema. Se sono coinvolti CASP specifici, va documentata la loro conformità AML/CFT lungo il triennio del business plan, con possibilità di scambio informativo con le autorità competenti.

Riserva di attività, liquidità e rimborso

L’articolo 6 disciplina in dettaglio la riserva di attività e i diritti di rimborso. La domanda deve contenere il quadro di costituzione, composizione, gestione e separazione della riserva, la politica del meccanismo di stabilizzazione, l’auditor indipendente semestrale, la politica di custodia e quella di investimento, oltre ai contratti con i terzi coinvolti nella gestione, custodia e investimento.

Se il token è candidato alla classificazione volontaria come significativo, il quadro deve includere anche la politica e le procedure di gestione della liquidità e le linee di responsabilità dell’organo di amministrazione. Devono essere presentate anche la politica sui diritti di rimborso, una sintesi del piano di risanamento e il piano di rimborso. Nei contratti con terzi per servizi essenziali al rimborso ordinato, il regolamento richiede che il contratto non sia risolvibile e resti operativo nell’ipotesi di attuazione del piano di rimborso.

Requisiti per gli amministratori

L’articolo 7 impone per ciascun membro dell’organo di amministrazione un set informativo molto esteso: dati anagrafici, posizione e funzioni, curriculum, storia personale, assenza di precedenti o sanzioni rilevanti, eventuali valutazioni di altre autorità, potenziali conflitti di interesse, legami familiari o finanziari significativi, eventuale status di persona politicamente esposta e capacità di dedicare tempo sufficiente.

La domanda deve inoltre riportare l’esito dell’eventuale assessment interno di idoneità, i verbali consiliari, la decisione assunta e, se necessario, un piano di formazione. È richiesta infine una dichiarazione sull’idoneità collettiva dell’organo di amministrazione, attestante che, nel complesso, esso dispone delle conoscenze, competenze ed esperienza adeguate.

Azionisti e soci con partecipazioni qualificate

L’articolo 8 disciplina le informazioni da fornire sugli azionisti o soci, diretti e indiretti, che detengono partecipazioni qualificate. La domanda deve includere la struttura partecipativa, l’identificazione dei titolari qualificati e la relativa documentazione di reputazione e identificazione, secondo le informazioni già previste dal regolamento delegato (UE) 2025/413.

Devono altresì essere indicati gli amministratori designati da tali soggetti, le caratteristiche della partecipazione, compresi numero, tipo, valore nominale, premi, garanzie o gravami, e le informazioni su fonti dei fondi e ulteriori elementi richiesti dal regolamento delegato 2025/413. Le partecipazioni indirette vanno individuate secondo i criteri di quel regolamento delegato.

Entrata in vigore e natura giuridica

L’articolo 9 stabilisce che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Trattandosi di regolamento delegato, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Identità dell’emittente richiedente

L’articolo 1 impone di indicare denominazione legale e commerciale, logo, canali web e social, identificativo LEI convalidato, forma giuridica, data e Stato di costituzione, sede legale e, se diversa, sede centrale e principale, registri pubblici e relativa prova di iscrizione, atto costitutivo/statuto, eventuali specificità per imprese non dotate di personalità giuridica, data di chiusura dell’esercizio e recapiti dei referenti della domanda e dell’eventuale consulente professionale principale.

Programma operativo e modello di business

L’articolo 2 richiede un programma operativo per i tre anni successivi all’autorizzazione, con descrizione del token, del meccanismo di emissione e rimborso, dei contratti intelligenti, dei canali di distribuzione, del DLT e dei ponti di interoperabilità, nonché delle eventuali cripto-attività già emesse, di altre attività svolte e della struttura di gruppo. Include inoltre analisi del contesto di mercato, strategia, clientela target, mercati e distribuzione geografica, e una valutazione dei rischi operativi, finanziari, informatici, di terzi, AML/CFT e una matrice SWOT. Se sono previsti distributori designati dopo l’autorizzazione, la domanda deve contenere politiche e procedure che chiariscano che la responsabilità di conformità resta in capo all’emittente autorizzato.

Piano di business e informativa finanziaria

L’articolo 3 impone un piano di business che dimostri sostenibilità iniziale e continuativa e capacità di rispettare i requisiti prudenziali per almeno tre anni, sia in scenario base sia di stress. Sono richiesti previsioni contabili triennali, ipotesi realistiche basate su previsioni macroeconomiche ufficiali, calcoli dei fondi propri ex articolo 35 del regolamento (UE) 2023/1114, prova del capitale emesso/versato e delle fonti lecite dei fondi, e stime della riserva di attività. Sono richiesti anche bilanci storici degli ultimi tre esercizi, informazioni sull’indebitamento e sulle garanzie, merito di credito, e, per soggetti costituiti da meno di tre anni, una sintesi aggiornata della situazione finanziaria e, per i soci qualificati, i bilanci o le dichiarazioni dei redditi precedenti.

Governance interna, organizzazione e terzi

L’articolo 4 richiede informazioni su organigramma, mandato dell’organo di amministrazione, risorse umane e tecniche, procedure di comunicazione dei dati, codice di condotta, gestione dei reclami, politica sui conflitti di interesse e rispetto degli obblighi informativi verso i possessori. Impone inoltre di indicare i prestatori terzi coinvolti nella gestione, custodia, investimento della riserva e, se del caso, nella distribuzione, con dettaglio di motivazioni, ubicazione, risorse, controlli interni, continuità operativa, diritti di accesso/ispezione e linee di reporting all’organo di amministrazione.

Quadro di controllo interno, ICT e continuità operativa

L’articolo 5 dettaglia il quadro di controllo interno, comprensivo di funzione di compliance, gestione del rischio, audit interno e indipendenza delle funzioni di controllo, oltre alla propensione e tolleranza al rischio. Richiede una descrizione dei sistemi e delle risorse ICT conformi al regolamento (UE) 2022/2554, della sicurezza dei dati e della capacità di produrre dati affidabili, nonché un piano di continuità operativa con mappatura delle funzioni essenziali, backup e personale chiave. Se il token è emesso o trasferito su DLT proprietaria o analoga, occorre dimostrarne il funzionamento, la titolarità/controllo, i gestori, la gestione dei rischi e una relazione di audit tecnico-sicurezza; se vi sono accordi con CASP specifici, va descritta la conformità AML/CFT lungo l’orizzonte triennale.

Liquidità, riserva di attività e rimborso

L’articolo 6 richiede il quadro su costituzione, composizione, gestione e separazione della riserva di attività, la politica del meccanismo di stabilizzazione, il nome del consulente per l’audit semestrale della riserva, la politica di custodia e di investimento, e i contratti con terzi per gestione/investimento/custodia. Se si chiede la classificazione volontaria come token significativo, il quadro deve includere anche la gestione della liquidità e le linee di segnalazione all’organo di amministrazione. Devono inoltre essere allegati la politica per i diritti di rimborso, una sintesi del piano di risanamento e il piano di rimborso; per i servizi essenziali al rimborso ordinato, il contratto non deve essere risolvibile e deve restare operativo nel piano di rimborso.

Amministratori: onorabilità, competenze e tempo dedicato

L’articolo 7 elenca per ciascun membro dell’organo di amministrazione i dati personali, il curriculum, la storia personale degli ultimi dieci anni, l’assenza di precedenti o sanzioni rilevanti, eventuali valutazioni pregresse da altre autorità, gli interessi e conflitti potenziali e la capacità di dedicare tempo sufficiente. Richiede inoltre il risultato della valutazione di idoneità individuale svolta dall’emittente, i relativi verbali e, se necessario, un piano di formazione, oltre a una dichiarazione di adeguatezza collettiva dell’organo di amministrazione.

Azionisti e soci con partecipazioni qualificate

L’articolo 8 prescrive informazioni sulla struttura partecipativa e sull’identità dei titolari di partecipazioni qualificate dirette e indirette, con documentazione sulla loro reputazione e identificazione secondo il regolamento delegato (UE) 2025/413. Devono essere indicati anche gli amministratori designati da tali soggetti, i dettagli delle partecipazioni, e le informazioni sulle fonti dei fondi e sugli ulteriori elementi richiesti dal regolamento delegato 2025/413 per consentire la valutazione dell’onorabilità e della provenienza lecita dei capitali.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 9 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemercati delle cripto-attivitàautorizzazioni e vigilanza prudenzialegovernance societariaantiriciclaggioresilienza operativa digitale

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