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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1122

Regolamento delegato (UE) 2025/1122 della Commissione, del 5 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto degli sviluppi normativi riguardanti le modifiche dei regolamenti UNECE n. 25, 34, 79, 100, 117, 127 e 152 e dei nuovi regolamenti UNECE n. 167, 169 e 171 adottati dal Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite

Normativa europea32025R1122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il regolamento (UE) 2019/2144 per recepire modifiche e nuove adozioni dei regolamenti UNECE pertinenti alla sicurezza dei veicoli. In particolare, adegua i riferimenti agli allegati I e II, sostituisce alcune serie di modifiche già richiamate e inserisce nuovi regolamenti UNECE su visione diretta, registratori di dati di evento e sistemi di assistenza al controllo del conducente. Introduce inoltre una proroga transitoria per taluni pneumatici e precisa le condizioni di obbligatorietà di alcuni requisiti in funzione della categoria e dell’equipaggiamento del veicolo.

Aggiornamento degli allegati del regolamento (UE) 2019/2144 per allinearli agli sviluppi UNECE in materia di omologazione dei veicoli, degli pneumatici e dei sistemi di assistenza alla guida, con introduzione di nuovi riferimenti e disposizioni transitorie.

Ambito di applicazione

Si applica alla disciplina UE dell’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, ai fini della sicurezza generale e della protezione degli occupanti e degli utenti vulnerabili della strada. Riguarda in particolare i requisiti richiamati negli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/2144 per le categorie di veicoli M, N, O e, per alcuni requisiti, M1, N1, M2, M3, N2 e N3. Include anche applicazioni condizionate alla presenza di specifici sistemi sul veicolo, e prevede talune esclusioni/limitazioni transitorie per omologazioni e pneumatici già conformi alle precedenti serie di modifiche UNECE.

Modifica del regolamento (UE) 2019/2144 per gli sviluppi UNECE in materia di omologazione veicolare

Il regolamento delegato (UE) 2025/1122 della Commissione interviene sul regolamento (UE) 2019/2144, che disciplina i requisiti di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi e delle relative entità tecniche per la sicurezza generale e la protezione degli occupanti e degli utenti vulnerabili della strada. L’atto recepisce l’evoluzione dei regolamenti UNECE approvati dal WP.29, aggiornando i riferimenti normativi UE per mantenerli coerenti con gli standard internazionali richiamati nel sistema di omologazione europeo.

Finalità e contesto

I considerando spiegano che alcuni regolamenti UNECE già elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/2144 sono stati modificati, mentre altri nuovi regolamenti sono stati adottati. La Commissione ritiene quindi necessario aggiornare l’allegato I per riflettere le nuove serie di modifiche e i nuovi testi UNECE; inoltre, per alcune materie tecniche, occorre adeguare l’allegato II, che individua i requisiti e le condizioni di conformità applicabili alle diverse categorie di veicoli e alle diverse configurazioni tecnologiche.

Ambito di applicazione materiale e soggettivo

Il regolamento si applica indirettamente ai soggetti che operano nell’omologazione UE di veicoli e componenti, in particolare costruttori, autorità di omologazione e operatori del settore automotive che devono verificare la conformità ai requisiti del regolamento (UE) 2019/2144. I riferimenti aggiornati riguardano le categorie di veicoli M, N e O, nonché, per alcuni requisiti, le categorie M1 e N1 e i veicoli pesanti M2, M3, N2 e N3.

Aggiornamenti dell’allegato I: regolamenti UNECE richiamati

L’allegato I viene modificato per sostituire o aggiornare i rinvii a diversi regolamenti UNECE:

  • n. 25, sui poggiatesta;
  • n. 34, sulla prevenzione dei rischi di incendio;
  • n. 79, sullo sterzo;
  • n. 100, sulla sicurezza elettrica;
  • n. 117, sugli pneumatici;
  • n. 127, sulla sicurezza dei pedoni;
  • n. 152, sugli AEBS.

Per i regolamenti n. 34, 79, 100, 117, 127 e 152 viene recepita la rispettiva serie di modifiche aggiornata, mentre per n. 152 il riferimento passa alla serie di modifiche 02, al fine di estendere il richiamo anche ai sistemi avanzati di frenata d’emergenza destinati a evitare o attenuare gli urti con pedoni e biciclette, e non soltanto le collisioni tra autovetture. Sono inoltre aggiunti i nuovi regolamenti UNECE n. 167 (visione diretta nei veicoli pesanti), n. 169 (registratori di dati di evento per veicoli pesanti) e n. 171 (sistemi di assistenza al controllo del conducente).

Aggiornamenti dell’allegato II: requisiti tecnici e condizioni di conformità

L’allegato II è aggiornato per allineare i requisiti tecnici ai nuovi riferimenti UNECE.

Per il requisito B2, relativo alla zona d’urto estesa della testa, si recepisce il regolamento UNECE n. 127 serie di modifiche 04, con una nota transitoria che mantiene accettabili fino al 1° settembre 2029 le omologazioni basate sul limite della distanza di inviluppo di 2 100 sulla superficie del cofano e fino al 1° settembre 2031 quelle basate sul bordo fisico posteriore del cofano anziché sulla linea di riferimento posteriore del cofano.

Per il requisito B9 viene richiamato il regolamento UNECE n. 167 sulla visione diretta nei veicoli pesanti.

Per il requisito C10, relativo alla sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici, sono richiamati i regolamenti UNECE n. 30, n. 54 e n. 117; la tabella precisa che deve essere garantita anche una procedura di prova per gli pneumatici usati e che si applicano le date indicate nella nota C (*2). La nota transitoria consente inoltre il montaggio, sui veicoli in uso, di pneumatici nuovi omologati secondo le serie di modifiche 02 o 03 del regolamento UNECE n. 117 e fabbricati prima del 7 luglio 2026 fino al 6 gennaio 2029.

I requisiti E6 ed E7 sono aggiornati con riferimento al regolamento UNECE n. 157 e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1426 per i veicoli completamente automatizzati. La nota (5) viene sostituita per precisare che la conformità è obbligatoria per i veicoli automatizzati o completamente automatizzati.

Alla sezione E sono poi aggiunti i nuovi requisiti E10 ed E11:

  • E10, per i sistemi che assistono il conducente nell’esecuzione del controllo dinamico del veicolo, collegato al regolamento UNECE n. 171;
  • E11, per il parcheggio con servizio automatizzato di ritiro e riconsegna dei veicoli, collegato all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1426.

È anche precisato che la sigla 'IF' indica che la conformità è obbligatoria solo se il veicolo è provvisto del relativo sistema.

Profili transitori e pratici per gli operatori

Le disposizioni transitorie hanno rilievo pratico per costruttori e operatori dell’omologazione perché consentono un adattamento graduale ai nuovi standard UNECE. In particolare, vengono preservate per periodi definiti alcune omologazioni pregresse e l’utilizzabilità di pneumatici già omologati, evitando effetti immediatamente espulsivi sul mercato per prodotti conformi alle vecchie serie di modifiche.

Entrata in vigore

L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati del regolamento (UE) 2019/2144

L’articolo 1 dispone che gli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/2144 siano modificati conformemente all’allegato del regolamento delegato. L’intervento ha natura tecnica e mira ad allineare la normativa UE agli sviluppi del WP.29 dell’UNECE.

Aggiornamento dei riferimenti UNECE nell’allegato I

Sono sostituiti o aggiornati i riferimenti ai regolamenti UNECE n. 25, 34, 79, 100, 117, 127 e 152; in particolare vengono recepite nuove serie di modifiche per i regolamenti n. 34, 79, 100, 117, 127 e 152. Sono inoltre aggiunti nell’allegato I i nuovi regolamenti UNECE n. 167, 169 e 171.

Adeguamento dei requisiti tecnici dell’allegato II

Sono aggiornati i requisiti B2, B9, C10, E6 ed E7 e sono introdotti i nuovi requisiti E10 ed E11. Le modifiche riguardano, tra l’altro, la zona d’urto estesa della testa, la visione diretta nei veicoli pesanti, la sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici, i sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo, i sistemi che forniscono informazioni sullo stato del veicolo e della zona circostante, i sistemi di assistenza al controllo del conducente e il parcheggio automatizzato di ritiro e riconsegna.

Condizionalità dell’obbligo e note interpretative

È precisato che la conformità è obbligatoria per i veicoli automatizzati o completamente automatizzati per alcuni requisiti, e che per altri la conformità è obbligatoria solo se il veicolo ne è provvisto. Viene aggiunta la definizione di nota 'IF' come 'la conformità è obbligatoria se il veicolo ne è provvisto'.

Disposizioni transitorie per il regolamento UNECE n. 127

Per la serie di modifiche 04 del regolamento UNECE n. 127, le omologazioni rilasciate secondo specifiche transitorie relative al limite della distanza di inviluppo di 2 100 sulla superficie del cofano restano accettate fino al 1° settembre 2029. Le omologazioni rilasciate in base a disposizioni transitorie sul bordo fisico posteriore del cofano, anziché sulla linea di riferimento posteriore del cofano, restano accettate fino al 1° settembre 2031.

Disposizioni transitorie per gli pneumatici

Per la serie di modifiche 04 del regolamento UNECE n. 117, gli pneumatici nuovi omologati conformemente alle serie di modifiche 02 o 03 e fabbricati prima del 7 luglio 2026 possono continuare a essere montati sui veicoli in uso fino al 6 gennaio 2029. Inoltre, è previsto che la procedura di prova debba coprire anche gli pneumatici usati, secondo le date indicate nella nota C (*2).

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieomologazione dei veicolisicurezza stradalepneumaticiveicoli automatizzatiarmonizzazione tecnica internazionale

Testo integrale

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