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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1153

Regolamento (UE) 2025/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2025, che sospende alcune disposizioni del regolamento (UE) 2015/478 per quanto riguarda le importazioni di prodotti ucraini nell'Unione

Normativa europea32025R1153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una sospensione temporanea di alcune disposizioni del regime UE sulle importazioni, limitatamente ai prodotti originari dell’Ucraina, al fine di attenuare gli effetti economici della guerra di aggressione russa. La misura mira a esentare tali importazioni dalle misure di vigilanza e di salvaguardia previste dal regolamento (UE) 2015/478. Il testo attribuisce inoltre alla Commissione un potere di esecuzione per sospendere, per specifici prodotti, l’applicazione del regolamento quando determinate importazioni provochino o minaccino un grave pregiudizio ai produttori dell’Unione.

Sospensione temporanea di talune disposizioni del regolamento (UE) 2015/478 per liberalizzare le importazioni nell’Unione di prodotti originari dell’Ucraina.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti originari dell’Ucraina. Opera in via temporanea dal 6 giugno 2025 al 5 giugno 2028 ed incide sul regime comune delle importazioni previsto dal regolamento (UE) 2015/478, con sospensione di specifiche disposizioni relative a vigilanza e salvaguardia. Restano salvi i poteri della Commissione di sospendere temporaneamente l’applicazione del regolamento per singoli prodotti ucraini in presenza delle condizioni previste, per un periodo non superiore a 12 mesi.

Sospensione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2015/478 per le importazioni di prodotti ucraini

Il regolamento 2025/1153 si inserisce nel quadro delle relazioni UE-Ucraina e della risposta dell’Unione agli effetti della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina. Il legislatore europeo richiama l’accordo di associazione UE-Ucraina e la necessità di attenuare l’impatto economico negativo del conflitto, in particolare consentendo un maggiore accesso al mercato dell’Unione per i prodotti originari dell’Ucraina.

Finalità e contesto

La disciplina mira a esentare tali importazioni dalle misure di vigilanza e di salvaguardia previste dal regolamento (UE) 2015/478, che costituisce il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti originari della maggior parte dei paesi terzi. Il considerando evidenzia che la guerra ha inciso pesantemente sulla capacità ucraina di commerciare con il resto del mondo, con effetti rilevanti anche sul settore siderurgico e su altri comparti economici.

Ambito di applicazione materiale e soggettivo

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti originari dell’Ucraina. Non interviene in generale sul regime delle importazioni da paesi terzi, ma solo nella misura in cui tali prodotti siano di origine ucraina. La sospensione riguarda specifiche disposizioni del regolamento (UE) 2015/478, in particolare l’articolo 2 e gli articoli da 4 a 7, da 9 a 17 e 19, 20 e 21.

Effetti della sospensione

La conseguenza principale è che, per i prodotti ucraini, vengono meno le ordinarie misure di vigilanza e di salvaguardia previste dal regolamento sulle importazioni. In pratica, l’Unione assicura una liberalizzazione temporanea più ampia rispetto al regime comune, allo scopo di sostenere l’economia ucraina in una fase di particolare vulnerabilità.

Poteri di esecuzione della Commissione

Il regolamento attribuisce alla Commissione un potere di esecuzione per sospendere temporaneamente l’applicazione del regolamento medesimo con riferimento a un prodotto specifico originario dell’Ucraina. Tale sospensione può durare al massimo 12 mesi ed è ammessa solo se le importazioni di quel prodotto aumentano a un livello tale da contribuire in modo significativo a un grave pregiudizio, o alla minaccia di grave pregiudizio, per i produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti.

Procedura di adozione degli atti di esecuzione

Gli atti di esecuzione della Commissione devono seguire la procedura d’esame prevista dal regolamento (UE) n. 182/2011. La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dal regolamento (UE) 2015/478. Il rinvio alla procedura di comitato garantisce uniformità applicativa e controllo degli Stati membri sull’esercizio delle competenze di esecuzione.

Durata, entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il 6 giugno 2025, in coincidenza con la scadenza del regolamento (UE) 2024/1392, che prevedeva misure temporanee equivalenti. La durata dell’applicazione è fissata in tre anni, dal 6 giugno 2025 al 5 giugno 2028. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Sospensione delle norme del regolamento (UE) 2015/478

Per le importazioni nell’Unione di prodotti originari dell’Ucraina è sospesa l’applicazione dell’articolo 2 e degli articoli da 4 a 7, da 9 a 17 e 19, 20 e 21 del regolamento (UE) 2015/478. La sospensione riguarda quindi il nucleo delle misure di vigilanza e di salvaguardia applicabili alle importazioni da paesi terzi.

Potere della Commissione di sospensione per prodotto specifico

La Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere l’applicazione del regolamento, con riferimento a un prodotto specifico originario dell’Ucraina, per un periodo massimo di 12 mesi. Il potere è esercitabile quando le importazioni di tale prodotto aumentino a un livello tale da contribuire in modo significativo al grave pregiudizio o alla minaccia di grave pregiudizio per i produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti.

Procedura di comitato

Gli atti di esecuzione della Commissione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 3, paragrafo 2. La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478, che opera come comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011; nei casi richiamati si applica l’articolo 5 di tale regolamento.

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il 6 giugno 2025 e si applica dal 6 giugno 2025 al 5 giugno 2028. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialemisure di salvaguardiaimportazionirelazioni con l'ucrainaliberalizzazione degli scambi

Testo integrale

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