Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1197

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1197 della Commissione, del 5 giugno 2026, che stabilisce un elenco di indicatori comuni sul funzionamento degli organismi per la parità designati ai sensi della direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R1197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione definisce un quadro uniforme di indicatori per misurare come funzionano, in pratica, gli organismi per la parità previsti dalla direttiva (UE) 2024/1500. La finalità è rendere omogenei i dati nazionali trasmessi alla Commissione, così da consentire un monitoraggio comparabile su indipendenza, risorse, poteri, accessibilità ed efficacia. Il sistema di indicatori è articolato in tre blocchi: assetto nazionale, funzionamento operativo nel periodo di riferimento e riscontro degli organismi sul proprio operato in conformità delle norme. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile.

Stabilisce un elenco comune di indicatori per monitorare il funzionamento degli organismi per la parità designati ai sensi della direttiva (UE) 2024/1500.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e agli organismi per la parità designati ai sensi della direttiva (UE) 2024/1500, limitatamente alle materie disciplinate da tale direttiva. Riguarda la raccolta, la trasmissione e la comunicazione alla Commissione di dati comparabili sul mandato, l’organizzazione, le risorse, l’indipendenza, l’efficacia, l’accessibilità e le attività degli organismi per la parità; i dati devono escludere i dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Gli indicatori sono rilevanti anche per organismi plurimandato, ma solo per la parte riferibile al mandato sulla parità; il regolamento è testo rilevante ai fini del SEE e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Elenco di indicatori comuni sul funzionamento degli organismi per la parità

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1197 dà attuazione all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1500, stabilendo un elenco uniforme di indicatori comuni per misurare il funzionamento degli organismi per la parità. Il sistema è pensato per rendere comparabili, oggettivi e affidabili i dati raccolti negli Stati membri e da trasmettere alla Commissione, che li utilizzerà anche per la relazione prevista dall’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva.

Finalità del regolamento e contesto normativo

Il regolamento si inserisce nel quadro della direttiva (UE) 2024/1500, che fissa requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la parità, con l’obiettivo di rafforzarne efficacia e indipendenza nell’applicazione del principio di parità di trattamento derivante dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. I considerando evidenziano che gli indicatori devono chiarire quali dati raccogliere a livello nazionale e trasmettere alla Commissione, nonché favorire una valutazione comparabile tra Stati membri. È inoltre previsto l’uso di uno strumento informatico online della Commissione, che traduca gli indicatori in campi di inserimento dati.

Ambito di applicazione

Gli indicatori riguardano gli organismi per la parità designati ai sensi della direttiva (UE) 2024/1500 e si riferiscono alle sole materie disciplinate da tale direttiva. Se un organismo è plurimandato, i dati devono essere riferiti esclusivamente alla componente relativa al mandato sulla parità, o a una sua stretta approssimazione. Il regolamento precisa inoltre che i dati raccolti non devono includere dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.

Struttura dell’allegato e logica di raccolta dati

L’allegato è organizzato in tre grandi sezioni:

  • assetto nazionale e funzionamento organizzativo degli organismi per la parità nello Stato membro;
  • funzionamento operativo degli organismi nel periodo di riferimento;
  • riscontro degli organismi sul loro funzionamento in conformità delle norme.

Per ciascun indicatore, l’allegato indica titolo, obiettivo, anno di riferimento, tipologia di risposta e chiarimenti metodologici. La prima parte serve a costruire una base di riferimento sull’assetto nazionale; le parti successive rilevano l’attività svolta nel quinquennio tra una comunicazione e l’altra e la valutazione interna degli organismi rispetto a indipendenza, risorse ed efficacia.

Assetto nazionale, mandato e indipendenza

La sezione iniziale richiede di mappare tutti gli organismi per la parità presenti nello Stato membro, indicando se sono organismi plurimandato, se dispongono di un consiglio di amministrazione, il numero di uffici locali e l’eventuale natura regionale o locale autonoma. Vanno poi indicate le competenze esercitate: prevenzione e promozione, consultazione, raccomandazioni, assistenza alle vittime, gestione delle denunce, risoluzione alternativa delle controversie, accertamenti, pareri non vincolanti, decisioni vincolanti e contenzioso.

Una parte rilevante è dedicata all’indipendenza, in conformità dell’articolo 3 della direttiva. Il modello di raccolta dati richiede di verificare:

  • la base giuridica dell’indipendenza;
  • l’eventuale appartenenza dell’organismo a un ministero o ad altro ente;
  • i meccanismi di responsabilità;
  • la capacità di gestire le risorse finanziarie;
  • la facoltà di selezionare e gestire il personale.

Per gli organismi plurimandato, occorre anche descrivere i meccanismi interni che garantiscono l’esercizio effettivo del mandato sulla parità, ad esempio personale, team o dirigenza dedicati e procedure specifiche.

Risorse e poteri degli organismi

L’allegato richiede dati sui meccanismi che garantiscono adeguatezza e stabilità delle risorse, in linea con l’articolo 4 della direttiva. Tra gli elementi da rilevare figurano consultazione in fase di bilancio, valutazione annuale basata sulle esigenze, dotazione prevista per legge, regole di rinegoziazione, pianificazione pluriennale, indicizzazione e adeguamento in caso di nuovi compiti o esigenze eccezionali.

Sul versante dei poteri, il regolamento dettaglia la gestione delle denunce e l’assistenza alle vittime ai sensi dell’articolo 6, la risoluzione alternativa delle controversie ai sensi dell’articolo 7, l’accesso alle informazioni e ai documenti per gli accertamenti ai sensi dell’articolo 8, l’adozione di decisioni vincolanti o pareri non vincolanti ai sensi dell’articolo 9, il contenzioso ai sensi dell’articolo 10, nonché consultazione e raccomandazioni ai sensi dell’articolo 15.

Efficacia operativa, accessibilità e accesso paritario

La seconda parte dell’allegato misura il funzionamento concreto nel periodo di riferimento. Sono richiesti il bilancio annuale, il numero di dipendenti espresso in equivalenti a tempo pieno, le campagne di sensibilizzazione sui diritti derivanti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, le attività di prevenzione e promozione, il numero di denunce gestite, i casi risolti tramite ADR, gli accertamenti svolti, le decisioni e i pareri adottati, l’esecuzione o il seguito dato, i procedimenti giudiziari, le decisioni sottoposte a controllo giurisdizionale, le inchieste e ricerche indipendenti, nonché le relazioni annuali, i programmi di lavoro e le relazioni quadriennali sulla situazione della parità di trattamento e della discriminazione.

Un capitolo specifico riguarda l’accessibilità ai sensi dell’articolo 13 e l’accesso paritario ai servizi ai sensi degli articoli 12 e 13. Gli indicatori verificano se locali, informazioni e sito web siano accessibili alle persone con disabilità, se siano previsti accomodamenti ragionevoli e se le denunce possano essere presentate per telefono, oralmente nei locali, per iscritto o online, senza costi per il denunciante e con copertura di tutto il territorio nazionale, anche nelle aree rurali e remote.

Consultazione istituzionale e seguiti alle raccomandazioni

L’articolo 15 è attuato mediante indicatori sulla consultazione standardizzata degli organismi per la parità da parte del governo e delle autorità competenti in materia di legislazione, politiche, procedure e programmi relativi ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. Si richiede di verificare se la consultazione sia obbligatoria in casi specifici, se l’organismo riceva informazioni sulle consultazioni pubbliche, se possa formulare raccomandazioni e se possa chiedere un monitoraggio degli esiti.

La stessa logica si ritrova nella parte di riscontro: si rileva se il governo consulti effettivamente l’organismo e in quale misura ne segua il parere o le raccomandazioni, intese come accolte quando la posizione dell’organismo o i suoi elementi principali risultano adottati o attuati.

Dati temporali, periodicità e metodologia

Per la parte 1, relativa all’assetto nazionale, i dati vanno trasmessi entro il 19 giugno 2031 e poi aggiornati solo se cambia l’assetto nazionale o organizzativo. Per le parti 2 e 3, i dati vanno trasmessi entro il 19 giugno 2031 e successivamente ogni cinque anni. Gli indicatori che si riferiscono ad anni devono essere intesi come anni civili. L’allegato prevede inoltre che gli Stati membri possano usare lo strumento informatico online della Commissione, che includerà domande mirate e chiarimenti per i diversi assetti nazionali.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza bisogno di recepimento.

Disposizioni principali

Elenco comune di indicatori

L’articolo 1 rinvia all’allegato, che contiene l’elenco degli indicatori comuni sul funzionamento degli organismi per la parità designati ai sensi della direttiva (UE) 2024/1500. I dati raccolti sulla base di tali indicatori non devono comprendere dati personali, come definiti dall’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Ambito materiale degli indicatori

Gli indicatori riguardano il funzionamento degli organismi per la parità nelle materie coperte dalla direttiva (UE) 2024/1500. Se gli organismi fanno parte di strutture plurimandato o trattano anche materie non coperte dalla direttiva, i dati devono essere riferiti esclusivamente al mandato pertinente alla parità o a una sua approssimazione.

Struttura dei dati e tempistica di trasmissione

L’allegato distingue tre parti: assetto nazionale e funzionamento organizzativo; funzionamento operativo nel periodo di riferimento; riscontro degli organismi sul loro funzionamento in conformità delle norme. I dati della parte 1 devono essere forniti entro il 19 giugno 2031 e aggiornati solo in caso di modifiche dell’assetto nazionale; i dati delle parti 2 e 3 vanno forniti entro il 19 giugno 2031 e poi ogni cinque anni. I periodi misurati in anni devono intendersi come anni civili.

Indicatori su struttura, indipendenza, risorse e poteri

La parte 1 dell’allegato richiede la mappatura della struttura e del mandato degli organismi, la verifica del funzionamento indipendente ai sensi dell’articolo 3 della direttiva, dei meccanismi di adeguatezza e stabilità delle risorse ai sensi dell’articolo 4 e dei poteri previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 15.

Indicatori su attività, casi e risultati

La parte 2 misura bilancio, personale, sensibilizzazione, prevenzione e promozione, denunce gestite, risoluzione alternativa delle controversie, accertamenti, decisioni o pareri, esecuzione/seguito, contenzioso, consultazione, relazioni e pianificazione strategica, nonché accessibilità e parità di accesso ai servizi.

Indicatori di riscontro degli organismi

La parte 3 raccoglie il feedback degli organismi per la parità sul proprio funzionamento: indipendenza effettiva, adeguatezza delle risorse, accesso alle informazioni e ai documenti necessari per accertare la discriminazione, consultazione da parte di governo e autorità pubbliche e seguito dato alle raccomandazioni.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepari trattamentoparità di generediritto antidiscriminatorioprotezione dei daticooperazione amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.