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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6412/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso il diniego, disposto dal Magistrato di Sorveglianza (14/09/2020), di concessione di un permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter L. 26 luglio 1975, n. 354 per "difetto della prognosi di non pericolosità". Lucisano deduceva violazione di legge (artt. 207 e 288 cod. pen.) e erroneità della motivazione nella valutazione dell'attualità della pericolosità sociale, lamentando che tale valutazione fosse stata ancorata a fatti anteriori all'inizio della detenzione (2011) invece che alla condotta successiva all'evento delittuoso; segnalava inoltre che l'istituto penitenziario aveva espresso parere favorevole e che egli si era reso disponibile a trascorrere il permesso vicino alla struttura carceraria per incontrare i familiari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza, nel giudizio di rinvio, avesse adeguatamente esaminato i punti indicati dalla sentenza rescindente e avesse fornito motivazione logicamente congruente in ordine all'attualità della pericolosità: mancanza di profonda e reale revisione critica dei comportamenti criminali, rischio di ripresa di collegamenti con la criminalità organizzata, parere dell'equipe di esperti favorevole solo per permesso "in sede limitrofa al carcere" e rilievo che la struttura residenziale indicata dal detenuto risultava inesistente. La Corte ha quindi ritenuto la critica del ricorrente una mera censura di merito non assorbibile in cassazione. Per legge (art. 616 cod. proc. pen.) ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità per profili di colpa, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 30-ter, L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Norma che disciplina il permesso premio; la valutazione per la concessione si fonda sulla prognosi di non pericolosità attuale del detenuto.

  • artt. 207 e 288 cod. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente come violate nella motivazione; la Corte non ha ritenuto che dalla ordinanza emergesse violazione formale o sostanziale delle norme citate, essendovi motivazione congrua sulla pericolosità attuale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità per profili di colpa nel ricorso, per l'imposizione di una somma in favore della cassa delle ammende (qui fissata in euro 3.000,00).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata nella motivazione: Sez. 6, n. 11641/2018; Sez. 5, n. 33847/2018; Sez. 2, n. 37407/2020; Sez. 5, n. 36080/2015)

    Principi sul giudizio di rinvio: il giudice di rinvio deve uniformarsi non solo al principio di diritto ma anche alle premesse logico-giuridiche della sentenza rescindente e fornire motivazione adeguata sui punti indicati; tuttavia non è vincolato a riprodurre pedissequamente valutazioni di fatto della Corte di cassazione e può ricostruire i dati di fatto risultanti dal processo.

Massime di principio

  • In giudizio di rinvio dopo annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito deve affrontare i punti indicati dalla sentenza di rinvio fornendo motivazione specifica e logicamente congruente, ma gode di margine nell'apprezzamento dei fatti e delle prove; la Corte di cassazione controlla la congruità e la logicità della motivazione, non sostituisce il giudice di merito nelle valutazioni probatorie.
  • Per la concessione di permessi premio ai sensi dell'art. 30-ter l'elemento decisivo è la prognosi di "non pericolosità attuale": rilevano in modo preminente la condotta successiva al reato e il comportamento tenuto in carcere, non soltanto i fatti antecedenti alla detenzione.
  • La mancanza di una reale "revisione critica" del proprio passato criminale e il rischio di ripresa di collegamenti con la criminalità organizzata sono elementi che possono legittimare il diniego del permesso, anche quando vi siano pareri tecnici favorevoli limitati o condizioni di buona condotta carceraria.
  • Dichiarazioni o documenti non verificabili (es. indicazione di una residenza inesistente per trascorrere il permesso) compromettono la credibilità della richiesta e possono influire negativamente sulla valutazione complessiva della pericolosità.
  • La Corte di cassazione respinge le censure che siano, in realtà, semplici critiche di merito alla valutazione probatoria, a meno che non emergano illogicità, contraddizioni o carenze motivazionali rilevanti.
  • Ricorsi di cassazione ritenuti inammissibili per profili di colpa possono comportare, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende; è quindi opportuno calibrare attentamente l'impugnazione per evitare sanzioni economiche.

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