Sentenza del 21/06/2018 n. 2828 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Dividendi - Distribuzione - Holding - Ritenuta - Determinazione - Società figlia italiana - Società madre europea - Elusione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa ritenuta deve essere applicata nella misura ridotta dell'1,375%, anziché nella misura ordinaria del 27%, a condizione che sia dimostrato che la società madre europea eserciti una funzione effettiva e che la partecipazione nella società italiana non sia detenuta esclusivamente per ottenere il beneficio fiscale. In assenza di tale prova, l'Amministrazione finanziaria può disconoscere il regime agevolato e applicare la ritenuta ordinaria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la ritenuta applicabile ai dividendi distribuiti da una società italiana alla società controllante residente in un altro Stato dell'Unione Europea. In particolare, si discute se debba applicarsi la ritenuta ordinaria del 27% oppure quella ridotta dell'1,375%, prevista per i dividendi infragruppo europei, quando la partecipazione della holding estera non sia stata acquisita o mantenuta al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale. Il beneficio può essere negato se l'interposizione della holding costituisce un'operazione elusiva o abusiva.
Norme richiamate
Regime europeo delle ritenute sui dividendi infragruppo
Il regime agevolato mira a evitare la doppia imposizione economica sui dividendi distribuiti tra società madri e figlie residenti in Stati membri diversi dell'Unione Europea, ma non può essere invocato per costruzioni meramente artificiali o abusive.
Normativa italiana sulla ritenuta sui dividendi
La ritenuta ordinaria sui dividendi può essere sostituita dalla ritenuta ridotta dell'1,375% quando ricorrono i presupposti per il regime applicabile ai dividendi distribuiti a una società madre europea e non sussiste un intento elusivo.
Principio antiabuso e antielusione
Il vantaggio fiscale può essere negato quando la holding estera è priva di effettiva autonomia o sostanza economica e la partecipazione è detenuta esclusivamente per ottenere l'agevolazione fiscale.
Massime di principio
- Il regime fiscale agevolato per i dividendi infragruppo europei non spetta automaticamente per il solo fatto che la società madre sia residente nell'Unione Europea.
- La società holding deve dimostrare di avere una reale funzione economica, autonomia decisionale e, secondo il caso concreto, adeguata sostanza organizzativa e patrimoniale.
- L'Amministrazione finanziaria può contestare il beneficio se la holding appare come una società interposta o una struttura artificiosa finalizzata principalmente al risparmio d'imposta.
- In una situazione analoga è importante conservare documentazione relativa alla partecipazione, alle decisioni societarie, alla gestione dei dividendi, alla struttura organizzativa e alle ragioni economiche dell'investimento.
- La ritenuta ridotta può essere applicata solo dopo aver verificato tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa vigente e dalla disciplina antiabuso.
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