Sentenza n. 11310/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -del provvedimento di inidoneità adottato dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, notificato in data 27 novembre 2025, con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dal “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri” recante la seguente motivazione: “CONSIDERATO CHE IL/LA CONCORRENTE ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto ha riportato il coefficiente _3_ nell'apparato _AV-EI_ in quanto gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: IMMUNOALLERGOPATIA DI GRADO NON INABILITANTE (codice 31)”; - di tutti i verbali di valutazione psicofisica redatti sul conto del ricorrente in sede concorsuale nella parte in cui dichiarano la non idoneità dello stesso, detenuti dalla procedente e stilati in data 27 novembre 2025; -di tutti i verbali inerenti gli accertamenti psicofisici nella parte in cui decretano l'esclusione del ricorrente per via del riscontro della causa di imperfezione di cui alla “Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco dele imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare” approvata con Decreto del Ministero della Difesa 04/06/2014; -ove interpretato in malam partem, del codice 31 della “Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco dele imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare” approvata con Decreto del Ministero della Difesa 04/06/2014; -ove interpretato in malam partem, dell'articolo 11 del bando di concorso che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psicofisici; - ove interpretato in mala partem, del D.M. Difesa 4 giugno 2014 contenente la direttiva delle imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare nella parte in cui, in particolare, alla lettera E) n. 1 indica genericamente le gravi allergie tra le cause si non idoneità al servizio militare; - ove occorra e per quanto di ragione, delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici del concorso de quo, pubblicate sulla pagina web dedicata alla selezione; - ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri”; -della graduatoria finale di merito del concorso, relativa ai posti ci cui all'articolo 1, lett.b, riservati ai cittadini italiani, ad oggi non ancora formata né pubblicata, nella parte in cui non dovesse includere il nominativo dell'odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche solo potenzialmente lesivo dell'interesse di parte ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15.5.2026: per l’annullamento previa sospensione - del decreto di approvazione della graduatoria di merito dei vincitori della procedura di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri N. 167/11-4-2024 CC di prot. del 4 aprile 2026, pubblicato sulla pagina web dedicata alla selezione in data 14 aprile 2026; - della graduatoria finale di merito recante i nominativi dei vincitori della procedura di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, pubblicata sulla pagina web dedicata alla selezione in data 14 aprile 2026, nella parte in cui non include il nominativo di parte ricorrente; -degli eventuali atti di avvio al corso formativo riguardanti la procedura impugnata, ove esistenti, ad oggi non resi noti dalla procedente, nella parte in cui non includono il nominativo del ricorrente; NONCHÉ PER L’ANNULLAMENTO DEGLI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI E PRECISAMENTE -del provvedimento di inidoneità adottato dalla Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici, notificato in data 27 novembre 2025, con il quale è stata formalizzata l’esclusione del ricorrente dal “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri” recante la seguente motivazione “CONSIDERATO CHE IL/LA CONCORRENTE ha un profilo sanitario compatibile con quello previsto, in quanto ha riportato il coefficiente _3_ nell’apparato _AV-EI_ in quanto gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: IMMUNOALLERGOPATIA DI GRADO NON INABILITANTE (codice 31)”; - di tutti i verbali di valutazione psicofisica redatti sul conto del ricorrente in sede concorsuale nella parte in cui dichiarano la non idoneità dello stesso, detenuti dalla procedente e stilati in data 27 novembre 2025; -di tutti i verbali inerenti gli accertamenti psicofisici nella parte in cui decretano l’esclusione del ricorrente per via del riscontro della causa di imperfezione di cui alla “Direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco dele imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare” approvata con Decreto del Ministero della Difesa 04/06/2014; -ove interpretato in malam partem, del codice 31 della “Direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco dele imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare” approvata con Decreto del Ministero della Difesa 04/06/2014; -ove interpretato in malam partem, dell’articolo 11 del bando di concorso che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psicofisici; - ove interpretato in mala partem, del D.M. Difesa 4 giugno 2014 contenente la direttiva delle imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare nella parte in cui, in particolare, alla lettera E) n. 1 indica genericamente le gravi allergie tra le cause si non idoneità al servizio militare; - ove occorra e per quanto di ragione, delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici del concorso de quo, pubblicate sulla pagina web dedicata alla selezione; - ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri”; -della graduatoria finale di merito del concorso, relativa ai posti ci cui all’articolo 1, lett.b, riservati ai cittadini italiani, ad oggi non ancora formata né pubblicata, nella parte in cui non dovesse includere il nominativo dell’odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche solo potenzialmente lesivo dell’interesse di parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità psicofisica e conseguente esclusione dal concorso per allievi Carabinieri, nonché graduatoria finale che non include il candidato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità adottato dalla Commissione medica concorsuale, fondato sulla diagnosi di immunoallergopatia di grado non inabilitante, classificata con coefficiente 3 nell'apparato AV-EI e codice 31 della Direttiva tecnica approvata con D.M. Difesa 4 giugno 2014. Ha dedotto l'erroneità della valutazione, sostenendo che la propria condizione non rientrasse tra le patologie escludenti e che dovesse prevalere l'assenza di limitazioni funzionali allo svolgimento del servizio. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto di approvazione e la graduatoria dei vincitori, nella parte in cui non lo includevano. L'Amministrazione ha sostenuto la legittimità dell'esclusione, producendo documentazione sanitaria e amministrativa. Il TAR ha disposto una verificazione, affidata alla Commissione Medica Interforze di II Istanza, per accertare la sussistenza dell'affezione e l'idoneità del candidato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. La verificazione, svolta sulla base della documentazione sanitaria e di una visita specialistica diretta, ha confermato la presenza di un'affezione immunoallergica, seppure lieve, sovrapponibile a quella rilevata in sede concorsuale e correttamente inquadrabile nel codice 31. Il Collegio ha quindi ritenuto valida la valutazione della Commissione medica, poiché conforme alla Direttiva tecnica e idonea a fondare il coefficiente 3 nell'apparato AV, con conseguente non idoneità al servizio militare incondizionato. Le censure non hanno dimostrato errori macroscopici, abnormità o inattendibilità dell'accertamento e si risolvevano nella richiesta di sostituire le valutazioni degli organi tecnici con quelle del ricorrente. Il giudice ha ribadito che le valutazioni medico-concorsuali costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di macroscopiche abnormità, non riscontrate nel caso concreto. Le spese di lite sono state compensate integralmente, mentre le spese della verificazione, liquidate in euro 300,00, sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
artt. 19 e 66 c.p.a.
Consentono al giudice amministrativo di disporre una verificazione per accertare, anche mediante esame specialistico, fatti tecnici rilevanti ai fini della decisione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, sentite le parti.
art. 582 d.P.R. 90/2010
Costituisce la base regolamentare dell'elenco delle imperfezioni e infermità rilevanti ai fini dell'idoneità al servizio militare.
D.M. Difesa 4 giugno 2014
La Direttiva tecnica allegata individua i parametri e le condizioni sanitarie che possono determinare la non idoneità al servizio militare; nel caso concreto il codice 31 e il coefficiente 3 sono stati ritenuti correttamente applicabili.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha giustificato l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Le valutazioni delle commissioni mediche nell'ambito di procedure concorsuali esprimono discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di errori macroscopici, abnormità, travisamento dei fatti o manifesta inattendibilità; non è sufficiente contrapporre alla valutazione tecnica dell'amministrazione una diversa opinione sanitaria del candidato.
- La verificazione disposta dal giudice amministrativo, quando sia svolta sulla base della documentazione clinica e di una visita specialistica diretta in contraddittorio, può confermare la correttezza del giudizio di inidoneità e fornire il supporto tecnico necessario per risolvere le contestazioni sulla diagnosi e sull'inquadramento della patologia.
- Nelle procedure concorsuali per l'accesso al servizio militare, le commissioni mediche devono applicare rigorosamente i parametri della disciplina tecnica di riferimento, assicurando uniformità procedurale e omogeneità dei criteri valutativi, in funzione della parità di trattamento tra i candidati.
- Quando l'accertamento tecnico conferma la presenza della patologia e la sua riconducibilità alla fattispecie prevista dalla disciplina sull'idoneità militare, la circostanza che la patologia sia di lieve entità o non inabilitante non esclude, di per sé, la legittimità del giudizio di non idoneità, se il parametro normativo applicabile collega a essa un coefficiente incompatibile con il servizio militare incondizionato.
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