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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29366/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Secondulfo impugnava l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo (decreto GIP 9/10/2023) relativo a euro 1.313.034,63, contestando: (1) la carenza o apparente insufficienza della motivazione in ordine al "periculum in mora" (violazione degli artt. 321 e 324 c.p.p. e dell'art. 12-bis del D.Lgs. n.74/2000), segnalando che il tribunale avrebbe formulato una motivazione infondata circa il pericolo di creazione di nuova provvista e non avrebbe distinto il periculum con riferimento a beni diversi dal denaro (immobile, lingotti, orologio); (2) la violazione degli artt. 324 comma 7 e 309 comma 9 c.p.p. per non aver annullato il decreto di sequestro nonostante la mancanza di motivazione originaria sul periculum in mora. Inoltre è emersa la questione della mancata produzione della procura speciale per l'impugnazione in nome e per conto della società Clas System s.r.l.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile, per mancata procura speciale, la parte del ricorso proposta nell'interesse della società Clas System relativa ai beni riconducibili alla società. Quanto ai motivi proposti da Secondulfo: il motivo che censurava il difetto di motivazione del decreto di sequestro in ordine al periculum in mora è stato ritenuto inammissibile perché nuovo (non dedotto davanti al tribunale del riesame) e quindi non valutabile in Cassazione. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso proposto per conto della società, ha rigettato il ricorso di Secondulfo (la parte finale della sentenza è tronca nel testo fornito ma risulta dal contesto il rigetto) e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione all'obbligo motivazionale e alle modalità della decisione; nella ricostruzione della Corte il problema posto era la motivazione del riesame sul periculum in mora.

  • art. 324 c.p.p.

    commi 4 e 7 menzionati nel testo

    Regola il procedimento di riesame: il comma 4 prevede la possibilità di enunciare motivi in sede di discussione (facoltatività temporale); il comma 7 richiama l'art. 309 comma 9 consentendo al tribunale del riesame di annullare o confermare per ragioni diverse da quelle indicate. La Corte interpreta queste norme nel senso che, pur essendo il riesame "pienamente devolutivo", l'istante è comunque tenuto a proporre motivi di impugnazione; i motivi non elencati in riesame risultano inammissibili in Cassazione se non già dedotti.

  • art. 309 c.p.p.

    Consente al giudice di annullare o riformare anche per motivi diversi da quelli enunciati; la Corte sottolinea che tale potere non esime l'interessato dall'onere di proporre deduzioni critiche nel riesame.

  • art. 12-bis D.Lgs. n.74/2000

    Norma del codice tributario penale rilevante per i reati fiscali e per la confisca obbligatoria/strumentale; richiamata nel contesto della contestazione del sequestro finalizzato alla confisca dei profitti ritenuti derivanti da reati tributari.

  • art. 322 c.p.p.

    Individua i soggetti legittimati a proporre la domanda avverso il decreto di sequestro; la Corte lo evoca per spiegare le differenze difensive tra indagato/imputato e terzi interessati e l'onere di procura per questi ultimi.

  • art. 581 c.p.p.

    menzionata la lett. c) (oggi diversa per riforme)

    Norma generale sulle regole di impugnazione che impone, in linea di principio, l'indicazione dei motivi in sede di atto di impugnazione; la Corte la confronta con la disciplina speciale del riesame e con la giurisprudenza che ha limitato l'applicabilità di dette regole al procedimento di riesame.

  • art. 618 comma 1-bis c.p.p.

    Richiamato in tema di vincolo di precedenti delle Sezioni unite: la Corte segnala la necessità di circoscrivere l'effetto vincolante del precedente alle sole ipotesi e questioni oggetto del principio di diritto.

Massime di principio

  • Per rappresentare una società in Cassazione occorre avere la procura speciale; l'assenza di tale procura rende inammissibile la parte del ricorso che riguarda i beni societari.
  • Nel procedimento di riesame il ricorrente ha l'onere di proporre motivi specifici; questioni non dedotte davanti al tribunale del riesame si considerano nuove e sono inammissibili in Cassazione.
  • La natura "pienamente devolutiva" del riesame non esonera l'interessato dall'obbligo di articolare censure: il tribunale del riesame può valutare anche d'ufficio aspetti diversi, ma il difensore deve comunque porre deduzioni critiche pertinenti entro il riesame per poterne discutere in Cassazione.
  • I terzi interessati dal sequestro (non indagati) possono principalmente contestare la titolarità o la buona fede rispetto al bene sequestrato, ma non sono normalmente legittimati a contestare pienamente i presupposti del sequestro (fumus e periculum) che attengono all'azione penale dell'indagato.
  • Se una censura attinente alla motivazione del provvedimento genetico (es. periculum in mora) non viene espressa in sede di riesame, non potrà essere recuperata in Cassazione; quindi è strategico sollevare in riesame tutte le questioni significative relative a fumus e periculum.

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