Sentenza n. 251/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 61 del 07/02/2025, concernente assegnazione carta docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il beneficio della carta docente per gli anni scolastici precedenti all'immissione in ruolo
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 61 del 7 febbraio 2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere il beneficio economico della carta docente, pari a euro 500 annui, per gli anni scolastici precedenti all'immissione in ruolo: l'anno 2021/2022 per una ricorrente e gli anni 2020/2021 e 2021/2022 per l'altro ricorrente, oltre alle spese legali. Dedotta la notifica della sentenza in forma esecutiva, la scadenza del termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e la mancata esecuzione, hanno chiesto l'assegnazione di un termine di sessanta giorni al Ministero e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato l'accredito del beneficio. I ricorrenti hanno però sostenuto che l'accredito documentato riguardasse soltanto una parte delle somme dovute e hanno lamentato, nelle memorie non notificate all'Amministrazione, l'inadempimento relativo ad anni scolastici successivi a quelli indicati nel ricorso e nelle diffide.
La decisione
Il TAR ha rilevato che il petitum ritualmente introdotto riguardava esclusivamente gli anni scolastici precedenti all'immissione in ruolo, ossia il periodo 2020/2021 e 2021/2022. Le ulteriori pretese relative agli anni successivi e l'allegazione dell'avvenuto accredito delle somme per il periodo pre-ruolo sono state formulate o sviluppate soltanto nelle memorie successive, non notificate al Ministero, e non potevano quindi ampliare o modificare l'oggetto del giudizio. Poiché, rispetto alla domanda originariamente proposta, il beneficio era stato accreditato in corso di causa, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Non è stato nominato il commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre oneri e accessori di legge, in favore della parte ricorrente e del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Fondamento dell'azione di ottemperanza proposta dai ricorrenti per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.
art. 114 c.p.a.
Disciplina processuale richiamata per il giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'utilità della decisione rispetto al petitum ritualmente introdotto.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Termine il cui decorso è stato dedotto dai ricorrenti prima della proposizione dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio economico della carta docente per l'aggiornamento e la formazione, pari a euro 500 annui secondo quanto richiamato nella sentenza posta in esecuzione.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
Parametri richiamati per la liquidazione delle spese di giudizio, applicando la misura minima ritenuta adeguata a controversie seriali analoghe.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere deve essere valutata con riferimento al petitum ritualmente introdotto con il ricorso; pretese ulteriori o diverse formulate soltanto in memorie non notificate alla controparte non possono ampliare l'oggetto del giudizio.
- L'adempimento dell'amministrazione intervenuto nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda originariamente proposta, anche quando la parte intenda far valere ulteriori profili di inadempimento non compresi nel ricorso introduttivo.
- Nel giudizio di ottemperanza, la deduzione di un nuovo inadempimento relativo a periodi o obblighi diversi da quelli indicati nel ricorso richiede una rituale estensione del thema decidendum, non potendo essere introdotta per la prima volta mediante memorie non notificate all'amministrazione.
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