Ordinanza n. 70/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Foglio di via obbligatorio (Prot. N. 39-2025 F.V.O.), emesso dal Questore di Pescara in data 25.11.2025, notificato al ricorrente in data 09.12.2025, ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, con il divieto di fare ritorno nel comune di Pescara per un periodo di tre anni; del Decreto prefettizio n. 13538 del 18.02.2026 emesso dalla Prefettura di Pescara, area, notificato in data 18.02.2026 al difensore costituito nel ricorso gerarchico, avente ad oggetto “-OMISSIS-- Notifica decreto di respingimento del ricorso gerarchico avverso F.V.O. del Questore di Pescara.” ; - Di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai provvedimento impugnati, ancorché sconosciuto all’odierno ricorrente,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Foglio di via obbligatorio del Questore di Pescara, con divieto di rientro nel Comune per tre anni, e decreto prefettizio di respingimento del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Pescara ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, nonché il decreto prefettizio di respingimento del ricorso gerarchico, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha esaminato, in questa fase, la necessità di sottoporre la misura a un giudizio di proporzionalità rispetto alle finalità di prevenzione perseguite dall'autorità di pubblica sicurezza e all'incidenza sulla libertà di circolazione e sugli ulteriori diritti fondamentali coinvolti, tra cui lavoro, salute e vita privata e familiare. È stata considerata la circostanza che i figli minori del ricorrente risultano affidati ai servizi sociali, con conseguente, allo stato, insussistenza dell'esigenza di mantenere l'unità familiare dedotta ai sensi dell'art. 8 CEDU. Il giudice ha inoltre rilevato che il rientro nel Comune è comunque possibile, anche prima della scadenza triennale, previa valutazione e autorizzazione del Questore, in presenza di sopravvenienze personali o familiari concrete ed effettive. Infine, il giudizio di pericolosità è stato ritenuto, a un primo esame, non manifestamente viziato, considerati il numero e la natura dei precedenti di polizia relativi a reati contro il patrimonio e la persona.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha ritenuto che, allo stato degli atti e con il limitato scrutinio proprio della fase cautelare, il giudizio di pericolosità posto a fondamento del foglio di via non apparisse viziato. La misura è stata valutata anche sotto il profilo della proporzionalità: l'affidamento dei figli ai servizi sociali esclude, allo stato, la dedotta necessità di preservare l'unità familiare, mentre la possibilità di ottenere dal Questore l'autorizzazione al rientro prima della scadenza rende il provvedimento suscettibile di adeguamento a eventuali mutamenti concreti della situazione personale, familiare e comportamentale. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011
Il foglio di via obbligatorio costituisce una misura di prevenzione fondata sulla valutazione della pericolosità del destinatario; l'art. 2 consente il rientro nel Comune prima della scadenza previa autorizzazione del Questore.
art. 16 Cost.
La misura incide sulla libertà di circolazione, oggetto del necessario bilanciamento con le finalità legittime di prevenzione.
art. 8 CEDU
La tutela della vita familiare è rilevante nella valutazione di proporzionalità della misura, ma nel caso concreto l'esigenza dedotta è stata ritenuta allo stato insussistente in ragione dell'affidamento dei figli ai servizi sociali.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
sentenza Corte costituzionale n. 24/2019
La proporzionalità costituisce requisito di sistema per gli atti dell'autorità suscettibili di incidere sui diritti fondamentali.
sentenza Corte costituzionale n. 203/2024
La valutazione di proporzionalità deve considerare l'intera gamma dei diritti fondamentali incisi dalla misura, inclusi lavoro, salute e vita privata e familiare.
Massime di principio
- Lo scrutinio di legittimità di un foglio di via obbligatorio deve comprendere una verifica di proporzionalità tra le finalità preventive perseguite dall'autorità di pubblica sicurezza e l'incidenza concreta della misura sulla libertà di circolazione e sugli altri diritti fondamentali coinvolti.
- La valutazione di proporzionalità del foglio di via deve tenere conto della situazione personale e familiare concreta del destinatario; l'esigenza di preservare l'unità familiare non può essere valorizzata in astratto quando dagli atti risulti che i figli minori sono affidati ai servizi sociali.
- La possibilità, prevista dall'art. 2 d.lgs. 159/2011, di autorizzare il rientro nel Comune prima della scadenza rende la misura flessibile e consente di adeguarla a sopravvenienze personali o familiari concrete ed effettive, quali il recupero della piena potestà genitoriale, il mutamento dello stile di vita o l'avvio di una seria e stabile attività lavorativa.
- Nella fase cautelare, il giudizio di pericolosità posto a fondamento del foglio di via non è apparso prima facie viziato quando risulti sostenuto dal numero e dalla natura dei precedenti di polizia relativi a reati contro il patrimonio e la persona.
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