Cassazione Penale, Sentenza n. 24894/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Catania aveva confermato la condanna di una ex amministratrice, poi liquidatrice, di una società fallita per bancarotta fraudolenta documentale, ritenendo che la documentazione contabile fosse stata sottratta, occultata o comunque non tenuta in modo da impedire la ricostruzione della situazione patrimoniale e del movimento degli affari della società. In particolare, era stata valorizzata l’omessa o irregolare tenuta delle scritture, la mancata consegna di documenti essenziali e l’impossibilità di chiarire il rilevante stralcio di crediti societari per oltre 800.000 euro. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato le risultanze della consulente contabile del fallimento, dalle quali emergeva una relativa completezza delle scritture e la possibilità di rendere il bilancio conforme al vero, con conseguente insussistenza dell’elemento oggettivo del reato; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 216 e 217 legge fall. e vizio di motivazione per avere la Corte negato la riqualificazione del fatto in bancarotta semplice documentale, assumendo che la motivazione sul dolo di impedimento della ricostruzione fosse apodittica e non indicasse circostanze concrete da cui desumerlo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico, perché fondato sul travisamento di un frammento probatorio privo di decisività e comunque non idoneo a scalfire la duplice conforme valutazione di responsabilità, costruita anche sulle dichiarazioni del curatore fallimentare e della polizia giudiziaria, convergenti nell’affermare che la documentazione disponibile non consentiva di ricostruire la gestione societaria nel periodo di interesse. Ha reputato generico anche il secondo motivo, osservando che il diniego di riqualificazione in bancarotta semplice documentale era stato adeguatamente motivato alla luce del complessivo impianto argomentativo della sentenza di merito, dal quale emergevano sia l’incompletezza delle scritture sia l’oscurità delle ragioni dello stralcio di crediti per oltre 809.000 euro, circostanze ritenute indice della coscienza e volontà di ostacolare la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Conseguentemente, oltre all’inammissibilità del ricorso, è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, primo comma, n. 2, legge fall.
La fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale è stata ritenuta integrata sia nella forma generica sia in quella specifica, in presenza di omissioni e irregolarità contabili idonee a impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
art. 217 legge fall.
La riqualificazione in bancarotta semplice documentale è stata esclusa perché la motivazione di merito ha evidenziato un livello di dolo incompatibile con la mera colpa o con una tenuta soltanto negligente della contabilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito rivalutare il merito attraverso il travisamento di un singolo frammento probatorio, quando la decisione di condanna sia sorretta da un quadro istruttorio complessivo e convergente; è inoltre necessario allegare la decisività della prova asseritamente travisata.
- La bancarotta fraudolenta documentale sussiste quando l’omessa, irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili renda impossibile o fortemente compromessa la ricostruzione della situazione patrimoniale e del movimento degli affari della società fallita.
- Ai fini della bancarotta fraudolenta documentale, l’elemento soggettivo può essere desunto da circostanze concrete della condotta, comprese l’ampiezza delle omissioni, la loro persistenza e l’oscurità delle ragioni di operazioni contabili rilevanti, se tali elementi rivelano la coscienza e volontà di ostacolare la ricostruzione.
- La riqualificazione del fatto in bancarotta semplice documentale va esclusa quando la motivazione di merito, letta nel suo complesso, evidenzi non una mera irregolarità colposa, ma un consapevole impedimento della ricostruzione contabile.
- La fase di liquidazione non esonera l’amministratore o liquidatore dagli obblighi di tenuta e consegna della documentazione contabile necessaria alla ricostruzione della gestione societaria.
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