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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43839/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 15/05/2024 con due richieste principali: 1) estensione dell'indulto già concesso per due precedenti condanne, sostenendo che la continuazione riconosciuta in sede esecutiva impedirebbe la revoca e che la modifica dell'entità della pena condonata in sede esecutiva sarebbe irrilevante; 2) riconoscimento della continuazione fra reati ulteriori (in particolare una condanna per art. 624-bis commessa il 9/8/2013 e una per art. 416-bis commessa il 23/12/2011) e le precedenti condanne già unificate, deducendo l'esistenza di un programma criminoso unitario (associazione finalizzata a truffe) e richiamando precedenti ordinanze favorevoli alla continuazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul punto dell'indulto il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: l'ordinanza impugnata aveva fornito due motivazioni distinte e il ricorrente ha contestato solo una, senza articolare critiche argomentate alla seconda. Quanto alla continuazione, il rigetto è stato motivato ritenendo non manifestamente illogica la valutazione del giudice che ha considerato i fatti (in particolare il reato del 2013 e l'associazione per delinquere) non riconducibili a una volizione criminale unitaria, anche in relazione alla distanza temporale e alla diversità dei titoli di reato. La Corte ha inoltre confermato che il giudice dell'esecuzione, pur dovendo confrontarsi con decisioni precedenti, ha libertà di apprezzamento e non è vincolato a condividere le valutazioni del giudice della cognizione. Infine, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    art. 624-bis cod. pen. (reato oggetto della sentenza del Tribunale di Tivoli del 20/09/2022)

    Il fatto contestato è stato ritenuto estemporaneo e non collegato agli altri reati per i quali era stata riconosciuta la continuazione; non sussiste dunque la volizione unitaria necessaria per la continuità

  • art. 416-bis cod. pen.

    art. 416-bis cod. pen. (reato oggetto della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 14/02/2023)

    La condanna per associazione per delinquere non è stata ritenuta automaticamente sufficiente a determinare la continuazione con altri reati, specie se manca un apprezzabile raccordo temporale e funzionale

  • art. 671 cod. proc. pen.

    art. 671 cod. proc. pen. (istanza al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento della continuazione)

    Il giudice dell'esecuzione, investito ai sensi di questa norma, ha piena libertà di apprezzamento: deve confrontarsi con eventuali decisioni precedenti ma non è vincolato a condividerle

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (conseguenza della decisione: condanna alle spese)

    La decisione di rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    artt. 581 e 591 cod. proc. pen. (prescrizioni sulla motivazione e specificità dei motivi di impugnazione)

    I motivi di impugnazione devono essere specifici e articolati; l'assenza di critica argomentata a tutte le ragioni del provvedimento determina inammissibilità per aspecificità

Massime di principio

  • Per ottenere l'estensione di un indulto già concesso occorre dimostrare provatamente l'assenza di cause di revoca (es. commissione di nuovo reato nel quinquennio) e non solo assumere argomentazioni generiche; le modifiche intervenute in sede esecutiva sull'ammontare della pena condonata vanno esplicitamente motivate nel ricorso
  • In tema di continuazione tra reati la valutazione si fonda su indici di volizione unitaria: prossimità temporale, collegamento funzionale tra i reati, identità di soggetti, modi operandi e finalità comuni; la sola presenza di reati 'collegati' nel certificato penale non basta se manca un adeguato nesso
  • Il giudice dell'esecuzione, pur dovendo considerare le decisioni assunte in sede di cognizione, non è vincolato da esse e può riformulare la valutazione della continuazione sulla base della propria istruttoria e della libera valutazione degli elementi
  • In sede di impugnazione è essenziale attaccare in modo specifico e argomentato tutte le motivazioni del provvedimento impugnato; se l'ordinanza contiene più ragioni il ricorrente deve confutare ciascuna per evitare l'inammissibilità per aspecificità
  • Quando si chiede il riconoscimento della continuazione tra associazione e reati fine, la prova che il reato fine rientri nel programma criminoso dell'associazione non è automaticamente sufficiente a dimostrare l'unicità del disegno criminoso; servono elementi che colleghino materialmente e temporaneamente le condotte

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