Cassazione Penale, Sentenza n. 36597/2025 del 10/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e aveva confermato l'assegnazione alla detenzione domiciliare. Denunzia: 1) incompetenza del Magistrato di sorveglianza di XXXXXXX che aveva adottato il provvedimento provvisorio (si sostiene che la competenza spettasse al Magistrato di sorveglianza di XXXX per effetto di un provvedimento di cumulo emesso dalla Procura di XXXXXX); 2) violazione dell'art. 678, comma 1-ter, c.p.p. e del favor rei perché il Tribunale avrebbe illegittimamente fondato la revoca dell'ordinanza provvisoria sul nuovo provvedimento di cumulo della Procura; 3) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione della gravità delle condotte del condannato ritenute ostative all'affidamento.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato che il provvedimento provvisorio è stato adottato validamente per delega ai sensi dell'art. 678, comma 1-ter, c.p.p.; la competenza territoriale appartiene al Tribunale di sorveglianza di XXXX in ragione di residenza/domicilio e, una volta radicata con la richiesta iniziale, rimane insensibile ai successivi provvedimenti (principio della perpetuatio jurisdictionis). Il Tribunale ha inoltre legittimamente valutato la pericolosità sociale del ricorrente (numerosi reati, dipendenza non trattata, assenza di mezzi di sussistenza) come ostativa all'affidamento e adeguata a giustificare la detenzione domiciliare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen.
«Quando la pena da espiare non è superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui all'articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalità, può applicare una delle misure menzionate nell'articolo 656, comma 5. L'ordinanza di applicazione della misura è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza, quando è proposta opposizione, procede, a norma del comma 1, alla conferma o alla revoca dell'ordinanza. Allo stesso modo il tribunale di sorveglianza procede quando l'ordinanza non è stata emessa. Durante il termine per l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza è sospesa»
La norma consente la delega al magistrato relatore per decisioni semplificate quando la pena è pari o inferiore a 1 anno e 6 mesi; l'ordinanza provvisoria adottata dal magistrato è soggetta a conferma o revoca da parte del Tribunale di sorveglianza e l'intero procedimento rimane nell'ambito del Tribunale che ha giurisdizione originaria.
art. 677, comma 2, cod. proc. pen.
«Quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio»
La competenza territoriale per le istanze di misure alternative si determina sulla base della residenza o domicilio del richiedente; tale competenza si radica con la presentazione dell'istanza.
art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Norma richiamata come riferimento generale per l'affidamento in prova al servizio sociale; nel provvedimento è richiamata la disciplina dell'affidamento come misura alternativa.
artt. 665, comma 4 e 663, comma 2, cod. proc. pen.; art. 25 Cost.
Vizi di legge e di competenza prospettati dal ricorrente sulla base di tali norme sono stati ritenuti infondati: la decisione provvisoria era stata validamente adottata per delega e la competenza sostanziale è rimasta del Tribunale di sorveglianza di XXXX.
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato come norma che elenca le misure applicabili nelle ipotesi di cui all'art. 678; il procedimento semplificato regola l'applicazione provvisoria di tali misure.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024 (Siano)
«in forza del principio della perpetuatio jurisdictionis, la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti, e ciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo la presentazione della richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo»
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la competenza territoriale, una volta stabilita al momento della richiesta iniziale, non viene meno per effetto di successivi provvedimenti esecutivi sopravvenuti.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015 (Incarbone)
«ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale... è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato... l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo...»
Il giudizio sulla concessione dell'affidamento richiede una valutazione prognostica che consideri non solo la gravità dei reati, ma anche i comportamenti attuali e gli elementi positivi o negativi sulla personalità e la recidiva.
Massime di principio
- La competenza territoriale per le istanze di misure alternative si determina in base a residenza/domicilio e, una volta radicata con la richiesta, non si perde per l'emergere di successivi titoli esecutivi (principio della perpetuatio jurisdictionis).
- L'art. 678, comma 1-ter, c.p.p. autorizza la delega a un magistrato relatore per l'adozione di provvedimenti provvisori quando la pena è pari o inferiore a 1 anno e 6 mesi; tali provvedimenti restano soggetti a conferma o revoca da parte del Tribunale di sorveglianza.
- L'insorgenza di un nuovo cumulo o titolo esecutivo dopo la presentazione dell'istanza può incidere sul merito (es. rendere inapplicabile la procedura semplificata), ma non modifica la competenza territoriale già determinata.
- Il favor rei non impedisce al Tribunale di rivedere la decisione provvisoria se emergono nuovi elementi o titoli che ampliano il materiale probatorio o alterano il quadro prognostico.
- Per l'affidamento in prova è fondamentale la valutazione delle condotte successive e della situazione personale (dipendenze, percorso terapeutico, mezzi di sussistenza): l'assenza di elementi positivi o di percorsi di recupero può giustificare il diniego.
- Le censure generiche sulla motivazione sono generalmente inammissibili: è necessario indicare specifici vizi di fatto o diritto nella valutazione della pericolosità o della gravità dei reati.
- In presenza di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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