Cassazione Civile, Ordinanza n. 11955/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente di I livello di una ASL ha agito per ottenere la declaratoria di illegittimità della decurtazione applicata, per gli anni 2011-2013, al fondo contrattuale destinato alla retribuzione di posizione e alla parte variabile del trattamento accessorio, con restituzione delle somme indebitamente trattenute. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, limitando l’illegittimità della decurtazione solo per la parte eccedente determinati importi; la Corte d’appello ha rigettato l’appello della ASL. In cassazione la ASL ha dedotto, con due motivi, la violazione dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e della disciplina contrattuale dell’area medico-veterinaria: ha sostenuto che, nelle regioni commissariate per il piano di rientro sanitario, il Commissario ad acta aveva imposto misure di contenimento della spesa e linee di indirizzo regionali per i fondi contrattuali; ha quindi affermato che la riduzione del 30% della remunerazione variabile aziendale era legittima, proporzionata e coerente con la necessità di risanamento, e che la Corte territoriale avrebbe errato nel non considerare la riduzione dei fondi dovuta alle cessazioni dal servizio e nel ritenere illegittimo il taglio percentuale, liquidando poi il dovuto senza applicare correttamente il meccanismo di cristallizzazione e riproporzionamento previsto dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione: ha ritenuto corretto il principio secondo cui l’art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010 impone la cristallizzazione del fondo all’importo 2010 e la sua riduzione proporzionale per effetto delle cessazioni dal servizio, ma ha escluso la legittimità di una decurtazione forfettaria del 30% della quota variabile individuale. Ha rilevato che la Corte d’appello aveva sì escluso la correttezza del taglio percentuale, ma aveva poi determinato il dare-avere senza verificare il previo ricalcolo dei fondi secondo il criterio legale, cioè depurandoli delle quote relative al personale cessato e procedendo poi alla ripartizione tra i dirigenti in servizio. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, affinché esegua le necessarie verifiche contabili e si uniformi ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla L. n. 122 del 2010
"l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio ... non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"
impone la cristallizzazione del fondo all’importo 2010 e la successiva riduzione proporzionale in caso di diminuzione del personale; non consente tagli forfettari individuali sganciati dal meccanismo legale.
art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001
il trattamento economico fondamentale e accessorio del pubblico impiego è definito dalla contrattazione collettiva, nel rispetto delle disposizioni di legge; i trattamenti accessori sono collegati a performance e specifiche condizioni di lavoro.
art. 40, comma 3-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
rafforza il collegamento tra contrattazione integrativa, efficienza e produttività dei servizi pubblici, destinando una quota prevalente delle risorse accessorie alla performance.
art. 51 CCNL 5 dicembre 1996 area dirigenza medica e veterinaria
la graduazione delle funzioni dirigenziali determina il trattamento economico di posizione; la retribuzione di posizione comprende una parte fissa e una variabile collegata alla pesatura degli incarichi.
art. 9 CCNL economico area dirigenza medica e veterinaria 2008/2009
individua il fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa.
art. 10 CCNL economico area dirigenza medica e veterinaria 2008/2009
richiamato per il fondo destinato al trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro.
art. 11 CCNL economico area dirigenza medica e veterinaria 2008/2009
richiamato per il fondo destinato alla retribuzione di risultato e alla qualità della prestazione individuale.
art. 39 CCNL 8 giugno 2000 area medico-veterinaria
invocato dalla ricorrente, ma non decisivo ai fini della soluzione; la Corte valorizza invece il meccanismo legale di cristallizzazione e riproporzionamento del fondo.
art. 55, comma 6, CCNL 5 dicembre 1996 area medico-veterinaria
invocato dalla ricorrente, ma non decisivo ai fini della soluzione.
art. 124 disp. att. c.p.c.
richiamato per il certificato sulla pendenza o meno di ricorsi e per la verifica della notificazione del ricorso per cassazione, ma senza incidere sulla decisione di merito.
art. 369 c.p.c.
richiamato con riguardo alla richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio alla Corte di cassazione.
Massime di principio
- In materia di trattamento accessorio del personale pubblico, quando la legge impone la cristallizzazione del fondo a un determinato anno base e la sua riduzione proporzionale per cessazioni dal servizio, il ricalcolo va effettuato prima sul fondo complessivo e solo poi sulle spettanze individuali.
- È illegittimo sostituire il criterio legale di riproporzionamento con una decurtazione forfettaria percentuale applicata direttamente alle retribuzioni variabili dei singoli dipendenti.
- Se il fondo accessorio non è stato tempestivamente rideterminato secondo la legge, il giudice deve verificare il dare-avere tra amministrazione e singolo lavoratore ricostruendo il fondo, depurandolo delle quote relative ai cessati e distribuendo il residuo tra i dirigenti in servizio secondo la graduazione degli incarichi.
- La retribuzione di posizione dei dirigenti medici è composta da una parte fissa e da una variabile legata alla graduazione delle funzioni; la parte variabile non può essere ridotta unilateralmente dal datore di lavoro al di fuori del meccanismo contrattuale e legale applicabile.
- Le norme statali di contenimento della spesa pubblica sul trattamento accessorio prevalgono sulla disciplina contrattuale collettiva e sono compatibili con i principi costituzionali, purché applicate secondo il meccanismo previsto dal legislatore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11915/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11918/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11924/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11926/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11927/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11929/2024 del 03/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →