Sentenza del 29/04/2016 n. 8549 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio sostenendo che la contribuente non avesse diritto all'agevolazione "prima casa". L'immobile era situato in una zona destinata, secondo il piano attuativo e la disciplina urbanistica richiamata dal piano regolatore, alla costruzione di ville. Ai sensi dell'art. 1, Nota II-bis, Parte I, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 1 del D.M. 2 agosto 1969, l'Ufficio riteneva sufficiente la collocazione dell'immobile in una zona destinata a ville, senza dover verificare se l'abitazione presentasse concretamente caratteristiche intrinseche di lusso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, dichiarato assorbito il secondo motivo e cassato la sentenza della CTR. Decidendo direttamente nel merito, ha respinto il ricorso originario della contribuente contro l'avviso di liquidazione con cui era stata revocata l'agevolazione "prima casa". La Corte ha chiarito che la perdita del beneficio deriva dalla semplice ubicazione dell'immobile in una zona destinata alla costruzione di ville, senza necessità di accertare le caratteristiche concrete o intrinseche dell'abitazione. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 1, Nota II-bis, Parte I, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La norma disciplina l'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa. Il beneficio non spetta quando l'immobile rientra tra quelli qualificabili come abitazioni di lusso secondo la disciplina applicabile.
Art. 1 del D.M. 2 agosto 1969
La disposizione è stata interpretata nel senso che, per escludere l'agevolazione, è sufficiente che l'immobile sia inserito in una zona destinata alla costruzione di ville. Non è necessario dimostrare che la singola abitazione possieda concretamente caratteristiche intrinseche di villa o di lusso.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La disposizione consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; l'Agenzia l'ha invocata per contestare l'erronea interpretazione della disciplina sulle agevolazioni prima casa.
Massime di principio
- Quando la normativa collega l'esclusione dall'agevolazione alla destinazione urbanistica della zona, l'accertamento deve concentrarsi sulla disciplina urbanistica vigente o richiamata, non sulle sole caratteristiche materiali della singola abitazione.
- La collocazione dell'immobile in una zona destinata alla costruzione di ville può essere sufficiente a escludere il beneficio prima casa, anche se l'edificio concreto non presenta caratteristiche tipiche di una villa o di un'abitazione di lusso.
- Per valutare la spettanza dell'agevolazione occorre esaminare gli strumenti urbanistici e i piani attuativi rilevanti, verificando se prevedano una destinazione della zona alla costruzione di ville.
- Il giudice non può sostituire il criterio normativo della destinazione urbanistica con una valutazione autonoma delle caratteristiche intrinseche dell'immobile, se la disciplina applicabile considera decisiva la destinazione della zona.
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