Sentenza n. 810/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 106/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 286/2023 del Tribunale di AstI, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.04.2024, notificata il 08.05.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di somme sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare l'importo nominale di euro 2.500,00 quale contributo per la formazione docente. Nel corso del giudizio il difensore ha dichiarato che il Ministero aveva corrisposto le somme dovute a entrambi i ricorrenti per quanto riguarda uno di essi, limitatamente all'annualità 2020/2021. È stata quindi chiesta la prosecuzione del giudizio per le annualità 2021/2022 e 2022/2023 spettanti all'altro ricorrente, oltre alla condanna dell'Amministrazione alle spese anche in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti della ricorrente cui erano state corrisposte integralmente le somme spettanti, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Per la posizione dell'altro ricorrente, il TAR ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato e di corrispondere le somme dovute per le annualità 2021/2022 e 2022/2023 entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, affinché provveda in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione per effetto della sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese di lite in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa di uno dei ricorrenti determina, limitatamente a tale posizione, la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'esecuzione solo parziale del giudicato non esclude l'obbligo dell'Amministrazione di completare l'adempimento; il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento delle somme residue entro un termine assegnato.
- In caso di inutile decorso del termine fissato per l'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, affinché si sostituisca all'Amministrazione inadempiente.
- L'Amministrazione che dà esecuzione solo parziale al giudicato dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza può essere condannata alle spese di lite anche se, per una parte della pretesa, sia intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 713/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 714/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 715/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 716/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 717/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 718/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →