Regolamento (UE) 2020/784
Regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione dell’8 aprile 2020 recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento dell’acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il regime UE sugli inquinanti organici persistenti inserendo PFOA, suoi sali e composti correlati nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021. La disciplina recepisce l’aggiornamento della convenzione di Stoccolma, ma limita le deroghe a quelle ritenute necessarie nell’Unione, introducendo al contempo soglie di presenza come contaminante non intenzionale e diversi termini transitori. Sono previste ulteriori autorizzazioni temporanee per specifici usi industriali, medici e antincendio, con obblighi di riesame da parte della Commissione in alcuni casi.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 per includere l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati, con limiti di contaminazione e deroghe specifiche.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione europea, direttamente e obbligatoriamente in tutti gli Stati membri, alle sostanze, miscele e articoli contenenti PFOA, i suoi sali o composti correlati, nonché a specifici usi industriali, professionali e medicinali indicati nell’allegato modificato. Rileva anche per gli articoli già in uso nell’UE prima del 4 luglio 2020 e per talune applicazioni transitorie fino alle date espressamente previste. Restano ferme le deroghe specifiche elencate nella nuova voce dell’allegato I e le condizioni particolari per intermedio isolato trasportato, micropolveri di PTFE, schiume antincendio, prodotti farmaceutici, dispositivi medici, inchiostri da stampa in lattice e nanorivestimenti al plasma.
Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati: modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021
Il regolamento delegato (UE) 2020/784 aggiorna il quadro UE sugli inquinanti organici persistenti inserendo il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati nella parte A dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021. L’intervento si colloca nell’attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Stoccolma e dal relativo protocollo, tenendo conto della decisione della conferenza delle parti e della necessità di mantenere nell’Unione solo le deroghe ritenute realmente necessarie.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento ricorda che il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. La nona riunione della conferenza delle parti ha modificato l’allegato A della convenzione per includervi il PFOA, i suoi sali e composti correlati, prevedendo specifiche deroghe; il regolamento delegato adegua quindi l’allegato I del regolamento 2019/1021 a tale evoluzione internazionale.
Ambito sostanziale e definizioni
La nuova voce inserita nell’allegato I chiarisce anzitutto l’oggetto della disciplina. Rientrano nel perimetro:
- l’acido perfluoroottanoico, compresi gli isomeri ramificati;
- i suoi sali;
- i composti correlati che degradano in PFOA, inclusi sali e polimeri con uno degli elementi strutturali indicati.
Sono inoltre esclusi dalla categoria dei composti correlati alcuni gruppi di sostanze espressamente elencati, tra cui C8F17-X con X = F, Cl, Br, taluni fluoropolimeri con n>16, determinate classi di acidi perfluoroalchil carbossilici, solfonici e fosfonici, nonché il PFOS e derivati già contemplati in altra voce dell’allegato.
Limiti di contaminazione non intenzionale
Per agevolare applicazione ed enforcement dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1021, la voce inserita nell’allegato I introduce limiti quantitativi per la presenza di PFOA come contaminante non intenzionale in tracce in sostanze, miscele e articoli:
- 0,025 mg/kg per PFOA e suoi sali;
- 1 mg/kg per ciascun singolo composto correlato al PFOA o per una combinazione di tali composti.
Per talune applicazioni non immediatamente conformabili, il regolamento ammette limiti più elevati, che dovranno essere riesaminati dalla Commissione entro 2 anni per un eventuale abbassamento.
Deroghe specifiche e usi autorizzati
Il regolamento disciplina un articolato sistema di deroghe, più ristretto rispetto a quello precedentemente previsto nel regime REACH, limitandolo alle sole eccezioni ritenute necessarie per l’Unione.
Tra le principali deroghe figurano:
- l’uso di composti correlati al PFOA fino a 20 mg/kg come sostanza intermedia isolata trasportata, alle condizioni strettamente controllate del regolamento REACH, per la produzione di composti chimici fluorurati con catena di carbonio pari o inferiore a 6; la deroga va riesaminata entro il 5 luglio 2022;
- la presenza di PFOA o sali fino a 1 mg/kg nelle micropolveri di PTFE prodotte mediante radiazioni ionizzanti fino a 400 kilogray o mediante degradazione termica, anche in miscele e articoli per uso industriale e professionale; sono richieste misure di prevenzione o riduzione massima delle emissioni e un riesame entro il 5 luglio 2022.
Sono inoltre autorizzati, con termini specifici:
- fino al 4 luglio 2025, fotolitografia o incisione nella fabbricazione di semiconduttori;
- fino al 4 luglio 2025, rivestimenti fotografici applicati a pellicole;
- fino al 4 luglio 2023, tessuti idrorepellenti e oleorepellenti per protezione dei lavoratori da liquidi pericolosi;
- fino al 4 luglio 2025, dispositivi medici impiantabili e invasivi;
- fino al 4 luglio 2023, la fabbricazione di PTFE e PVDF per specifiche membrane, scambiatori di calore e sigillanti industriali indicati nel testo.
Schiume antincendio, prodotti farmaceutici e articoli già in uso
Una disciplina specifica riguarda le schiume antincendio già installate in sistemi mobili o fissi per incendi di classe B e per l’eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi. L’uso è consentito fino al 4 luglio 2025, ma con condizioni stringenti:
- divieto di impiego in attività di formazione;
- divieto di uso per prove, salvo completa segregazione dei rilasci;
- dal 1° gennaio 2023, utilizzo limitato ai soli siti nei quali i rilasci possano essere totalmente segregati;
- gestione delle scorte conformemente all’articolo 5.
È poi autorizzato l’uso di bromuro di perfluoroottano contenente ioduro di perfluoroottano per la fabbricazione di prodotti farmaceutici, con riesame da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2026, poi ogni quattro anni e infine entro il 31 dicembre 2036.
Il regolamento consente anche l’uso di articoli contenenti PFOA, suoi sali e/o composti correlati già in uso nell’Unione prima del 4 luglio 2020, applicando a tali articoli l’articolo 4, paragrafo 2, commi terzo e quarto.
Infine, per un breve periodo transitorio fino al 3 dicembre 2020, restano autorizzati l’uso del PFOA in dispositivi medici diversi da quelli impiantabili ai sensi del regolamento (UE) 2017/745, negli inchiostri da stampa in lattice e nei nanorivestimenti al plasma.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 4 luglio 2020. Tale scelta è giustificata dall’esigenza di coerenza con la soppressione della precedente restrizione prevista nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e con l’attuazione uniforme del regime sugli inquinanti organici persistenti nell’Unione.
Disposizioni principali
Inserimento del PFOA nell’allegato I del regolamento 2019/1021
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 secondo l’allegato del regolamento delegato. La nuova voce inserisce l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati nella parte A dell’allegato I, in coerenza con la convenzione di Stoccolma.
Definizione dell’insieme delle sostanze interessate
La voce chiarisce che per PFOA, suoi sali e composti correlati si intendono l’acido perfluoroottanoico, compresi gli isomeri ramificati; i suoi sali; e i composti che degradano in PFOA, inclusi sali e polimeri con gruppo perfluoroeptil lineare o ramificato (C7F15)C. Sono espressamente esclusi alcuni composti, tra cui C8F17-X, alcuni fluoropolimeri con CF3[CF2]n-R’ con n>16, e determinate classi di acidi perfluoroalchil carbossilici, solfonici e fosfonici, oltre al PFOS e derivati già disciplinati.
Limiti come contaminanti non intenzionali in tracce
Per l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sono fissati limiti di concentrazione per sostanze, miscele e articoli: 0,025 mg/kg per il PFOA e i suoi sali; 1 mg/kg per ciascun composto correlato al PFOA o per combinazioni di tali composti. Per alcune applicazioni non immediatamente conformabili possono applicarsi limiti più elevati, da riesaminare dalla Commissione entro 2 anni per un eventuale abbassamento.
Deroga per intermedio isolato trasportato
È consentita una deroga per i composti correlati al PFOA presenti fino a 20 mg/kg in una sostanza da utilizzare come sostanza intermedia isolata trasportata ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, alle condizioni strettamente controllate dell’articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a f), dello stesso regolamento, per la produzione di composti chimici fluorurati con catena di atomi di carbonio pari o inferiore a 6. La deroga deve essere riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 5 luglio 2022.
Deroga per micropolveri di PTFE
È ammessa la presenza di PFOA o suoi sali fino a 1 mg/kg nelle micropolveri di politetrafluoroetilene (PTFE) prodotte mediante radiazioni ionizzanti fino a 400 kilogray oppure mediante degradazione termica, nonché nelle miscele e negli articoli per uso industriale e professionale contenenti tali micropolveri. Durante fabbricazione e uso devono essere evitate le emissioni di PFOA, o ridotte al minimo se ciò non è possibile. Anche questa deroga va riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 5 luglio 2022.
Autorizzazioni temporanee per specifici usi industriali e professionali
Sono autorizzati fino al 4 luglio 2025 la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti correlati per fotolitografia o incisione nella fabbricazione di semiconduttori; per rivestimenti fotografici applicati a pellicole; e per dispositivi medici impiantabili e invasivi. Sono autorizzati fino al 4 luglio 2023 i tessuti idrorepellenti e oleorepellenti per protezione dei lavoratori da liquidi pericolosi e la fabbricazione di PTFE e PVDF destinati a membrane di filtrazione del gas e dell’acqua, membrane per tessuti medicali ad alte prestazioni e resistenti alla corrosione, scambiatori di calore per recupero di calore residuo industriale e sigillanti industriali contro VOC e PM2,5.
Deroga per schiume antincendio
L’uso di PFOA, suoi sali e composti correlati è autorizzato fino al 4 luglio 2025 nelle schiume antincendio per l’eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per incendi di classe B già installate in sistemi mobili o fissi, a condizione che: non siano usate per formazione; non siano usate per prove salvo segregazione totale dei rilasci; dal 1° gennaio 2023 siano limitate ai soli siti in cui i rilasci possano essere totalmente segregati; e le scorte siano gestite conformemente all’articolo 5.
Deroga per bromuro di perfluoroottano con ioduro di perfluoroottano
È autorizzato l’uso di bromuro di perfluoroottano contenente ioduro di perfluoroottano per la fabbricazione di prodotti farmaceutici. La Commissione deve riesaminare e valutare tale deroga entro il 31 dicembre 2026, poi ogni quattro anni e infine entro il 31 dicembre 2036.
Articoli già in uso e deroghe transitorie fino al 3 dicembre 2020
È autorizzato l’uso di articoli contenenti PFOA, suoi sali e/o composti correlati già in uso nell’UE prima del 4 luglio 2020, ai quali si applica l’articolo 4, paragrafo 2, commi terzo e quarto. Inoltre, fino al 3 dicembre 2020 resta autorizzato l’uso in dispositivi medici diversi da quelli impiantabili ai sensi del regolamento (UE) 2017/745, inchiostri da stampa in lattice e nanorivestimenti al plasma.
Decorrenza e coerenza con il regime precedente REACH
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 4 luglio 2020. Il considerando finale precisa che la restrizione del PFOA contenuta nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe di norma applicarsi dalla stessa data, per garantire coerenza e agevolare l’attuazione del regolamento (UE) 2019/1021.
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