Regolamento (UE) 2020/535
Regolamento (UE) 2020/535 della Commissione dell’8 aprile 2020 recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all’elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (CE) n. 748/2009 sostituendone l’allegato, al fine di aggiornare l’elenco degli operatori aerei e lo Stato membro di riferimento di ciascuno nell’ambito dell’EU ETS. L’aggiornamento si basa sugli ultimi dati disponibili di Eurocontrol e tiene conto del collegamento tra il sistema di scambio quote dell’Unione e quello svizzero. Il provvedimento chiarisce inoltre che l’inclusione nel sistema ETS dipende dall’attività svolta e non dall’iscrizione nell’elenco, e disciplina una transizione temporanea per gli operatori riattribuiti alla Svizzera per il calcolo della conformità sulle emissioni 2019.
Aggiornamento dell’elenco degli operatori aerei soggetti al sistema EU ETS e dello Stato membro di riferimento di ciascun operatore, mediante sostituzione dell’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo ricomprese nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE a partire dal 1o gennaio 2006, nonché alla determinazione dello Stato membro di riferimento di ciascun operatore ai fini della regolazione nel sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione (EU ETS). È rilevante anche nel contesto del collegamento tra il sistema UE e quello svizzero, poiché alcuni operatori vengono riassegnati alla Svizzera; l’elenco aggiornato è basato sui dati Eurocontrol. Il testo è di applicazione generale, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, e contiene un allegato con l’elenco aggiornato degli operatori per Stato di riferimento. Non disciplina l’assoggettamento sostanziale all’EU ETS, che dipende dall’esercizio dell’attività di trasporto aereo e non dall’inclusione nell’elenco.
Aggiornamento dell’elenco degli operatori aerei e dello Stato membro di riferimento
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 748/2009 sostituendone integralmente l’allegato, con l’obiettivo di aggiornare l’elenco degli operatori aerei e di indicare, per ciascuno, lo Stato membro di riferimento nell’ambito dell’EU ETS. Il provvedimento si colloca nel quadro della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2008/101/CE, che ha incluso le attività di trasporto aereo nel sistema UE di scambio delle quote di emissioni.
Finalità dell’elenco e rapporto con l’assoggettamento all’EU ETS
Nei considerando la Commissione chiarisce che l’elenco non è la fonte dell’assoggettamento al sistema: l’inclusione di un operatore nell’EU ETS dipende dallo svolgimento di una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE. L’elenco serve invece a ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori, individuando l’autorità nazionale competente, cioè lo Stato membro preposto alla regolamentazione del singolo operatore.
Collegamento con il sistema svizzero
Il regolamento tiene conto dell’accordo tra Unione europea e Confederazione svizzera sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione. In questo contesto, una parte degli operatori viene riassegnata alla Svizzera come Stato di riferimento. Viene espressamente precisato che un operatore può fare riferimento o a uno Stato membro o alla Svizzera, ma non a entrambi.
Disciplina transitoria per la conformità 2019
Per quanto riguarda le attività connesse al calcolo della conformità relativa alle emissioni del 2019, gli operatori aerei riattribuiti alla Svizzera continuano temporaneamente a fare riferimento a uno Stato membro. La previsione è limitata a tale attività di conformità e non altera in via generale la nuova attribuzione di riferimento.
Base dati e contenuto dell’allegato
Le modifiche dell’elenco sono fondate sugli ultimi dati trasmessi da Eurocontrol. L’allegato del regolamento contiene la ripartizione degli operatori per Stato di riferimento, con elenchi nazionali aggiornati, compresi gli operatori riferiti ai vari Stati membri e alla Svizzera.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009
L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 è sostituito dall’allegato del presente regolamento. In concreto, viene aggiornato l’elenco degli operatori aerei e il relativo Stato di riferimento, con ripartizione per Stati membri e, per effetto del collegamento con il sistema svizzero, anche per operatori riferiti alla Svizzera.
Rapporto con la direttiva 2003/87/CE e con l’EU ETS
Nei considerando si ricorda che la direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2008/101/CE, include il trasporto aereo nel sistema UE di scambio delle quote di emissioni. Viene precisato che l’inserimento di un operatore nel sistema EU ETS dipende dall’esercizio di un’attività di trasporto aereo dell’allegato I della direttiva e non dall’inclusione nell’elenco di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 3, della direttiva stessa.
Funzione dell’elenco e riduzione degli oneri amministrativi
L’elenco è finalizzato a ridurre l’onere amministrativo per gli operatori aerei, indicando quale Stato membro è competente alla regolamentazione del singolo operatore. Il regolamento mantiene quindi una funzione di individuazione dell’autorità di riferimento, senza incidere sul presupposto sostanziale di assoggettamento al regime ETS.
Collegamento con il sistema svizzero e riassegnazione degli operatori
Il regolamento tiene conto dell’accordo UE-Svizzera sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Alcuni operatori aerei sono trasferiti alla Svizzera come Stato di riferimento; è precisato che un operatore può fare riferimento o a uno Stato membro o alla Svizzera, ma non a entrambi.
Disciplina transitoria per la conformità sulle emissioni 2019
Per le attività relative al calcolo della conformità rispetto alle emissioni del 2019, gli operatori aerei riattribuiti alla Svizzera continuano temporaneamente a fare riferimento a uno Stato membro. Si tratta di una previsione transitoria limitata a tale esercizio di conformità.
Base informativa e aggiornamento annuale
Le modifiche dell’elenco si fondano sugli ultimi dati trasmessi da Eurocontrol. Il regolamento è adottato in tempo utile per l’aggiornamento annuale dell’elenco previsto dall’articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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