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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/524

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/524 della Commissione dell’8 aprile 2020 che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 863/2013 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32020R0524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento abroga il precedente regolamento di esecuzione n. 863/2013, alla luce della modifica intervenuta nella definizione di circuito integrato elettronico ai fini delle voci 8541 e 8542 della nomenclatura combinata. La Commissione ritiene che, per effetto del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821, le merci in questione debbano essere classificate nella voce 8542 e non più come forniture d’orologeria. La misura mira a evitare discrepanze nella classificazione tariffaria e a garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell’Unione.

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 863/2013 sulla classificazione tariffaria di talune merci nella nomenclatura combinata.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ambito della classificazione doganale delle merci nell’Unione europea, con effetti per la nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87. Incide in particolare sulla classificazione di un prodotto composto da circuito integrato monolitico, cristallo di quarzo, cornice metallica e alloggiamento in plastica, usato come fonte di segnale di orologio per determinare intervalli di tempo. È rivolto alle autorità doganali e agli operatori che classificano merci ai fini tariffari nell’Unione; non introduce una disciplina materiale autonoma sulle merci, ma elimina una precedente classificazione vincolante. Si applica in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 863/2013 sulla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/524 della Commissione interviene nel settore della classificazione doganale delle merci e abroga un precedente atto di classificazione vincolante. La finalità dichiarata è garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell’Unione ed evitare difformità interpretative in presenza di una modifica normativa intervenuta nel capitolo 85 della nomenclatura.

Contesto normativo e ragioni dell’intervento

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013 sul codice doganale dell’Unione, nonché il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune. In base al regolamento di esecuzione (UE) n. 863/2013, un prodotto composto da un circuito integrato monolitico e da un cristallo di quarzo, assemblati su cornice metallica e inseriti in un alloggiamento di materia plastica, era classificato nel codice NC 9114 90 00 come altra fornitura d’orologeria.

Il regolamento sottolinea però che, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821, la definizione di circuito integrato elettronico ai fini delle voci 8541 e 8542 è stata ampliata, includendo i circuiti integrati multicomponenti con efficacia dal 1o gennaio 2017. Da ciò la Commissione desume che le merci oggetto del regolamento del 2013 debbano ora essere classificate nella voce 8542 come circuito integrato elettronico.

Effetto giuridico dell’atto

L’articolo 1 dispone in modo secco l’abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 863/2013. Non introduce un nuovo regime classificatorio dettagliato, ma elimina l’atto precedente per allineare la disciplina alla sopravvenuta evoluzione della nomenclatura combinata.

Ambito di applicazione materiale e soggettivo

L’atto riguarda la classificazione tariffaria ai fini doganali di una specifica tipologia di merce impiegata come fonte di segnale di orologio per determinare intervalli di tempo. L’impatto pratico è rivolto alle autorità doganali e agli operatori economici che effettuano dichiarazioni e controlli di classificazione nell’Unione europea. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri e non contiene esclusioni espresse.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente alla natura tipica del regolamento UE.

Profili operativi per gli operatori

Per gli operatori doganali e i consulenti che assistono in materia tariffaria, l’effetto pratico principale è l’eliminazione del precedente orientamento classificatorio del 2013. La classificazione del bene descritto deve essere letta alla luce della nuova definizione di circuito integrato elettronico introdotta nel 2016, con conseguente riferimento alla voce 8542 della nomenclatura combinata.

Disposizioni principali

Abrogazione del regolamento n. 863/2013

L’articolo 1 dispone l’abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 863/2013 della Commissione, che classificava il prodotto descritto nel codice NC 9114 90 00 come altre forniture d’orologeria.

Ragione dell’abrogazione e nuova qualificazione tariffaria

I considerando spiegano che, a seguito del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821, la definizione di circuito integrato elettronico nelle note del capitolo 85 è stata estesa ai circuiti integrati multicomponenti con effetto dal 1o gennaio 2017. Di conseguenza, il prodotto prima oggetto del regolamento abrogato rientra nella voce 8542 come circuito integrato elettronico.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e conformità procedurale

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare dell’articolo 57, paragrafo 4, e dell’articolo 58, paragrafo 2, e le misure risultano conformi al parere del comitato del codice doganale.

Come è indicizzato

Materiedoganeclassificazione tariffarianomenclatura combinataunione doganale

Testo integrale

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