Sentenza n. 1883/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione delle statuizioni di tre sentenze del TAR Veneto, per complessivi € 2.815,00 di spese legali distratte in favore del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore delle spese)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza delle sentenze del TAR Veneto n. 2475/2025, n. 250/2026 e n. 249/2026, nella parte in cui condannavano il Ministero al pagamento, con distrazione in suo favore, di complessivi € 2.815,00, comprensivi di spese e oneri di legge. Dopo la notifica delle sentenze e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 senza pagamento, ha chiesto l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Nel corso del giudizio ha dichiarato che tutte le somme erano state pagate dopo il deposito del ricorso: le prime due il 20 agosto 2026 e la terza il 23 luglio 2026. Ha chiesto quindi la decisione sulle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale azionata in ottemperanza era stata integralmente soddisfatta con pagamenti successivi alla proposizione del ricorso. Quanto alle spese, ha ravvisato la soccombenza virtuale del Ministero, considerati la fondatezza della domanda, la spettanza pacifica delle somme e il pagamento tardivo; ha tuttavia ritenuto che l’adempimento spontaneo, seppure tardivo, costituisse un comportamento conciliativo idoneo a giustificare la compensazione parziale. Le spese del giudizio, liquidate in € 800,00, sono state compensate per metà; il Ministero è stato condannato a corrispondere al ricorrente € 400,00, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali al 15% e accessori di legge. La richiesta di nomina del commissario ad acta non ha avuto seguito, essendo intervenuto il pagamento.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Sulla scorta della dichiarazione resa dal ricorrente, deve ritenersi che la pretesa sostanziale avanzata con il ricorso introduttivo abbia avuto integrale soddisfazione. Non resta dunque al Collegio, in base al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata è integralmente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
art. 26 c.p.a.
Tuttavia il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824): e, nel caso di specie, tali ragioni sono individuabili proprio nell’adempimento spontaneo, seppur tardivo, da parte del Ministero, valutabile come un comportamento dell’Amministrazione di tipo conciliativo finalizzato alla definizione del contenzioso e per tale motivo apprezzabile sul piano della regolamentazione delle relative spese.
La soccombenza virtuale non esclude la compensazione delle spese quando ricorrano ragioni giustificative; l’adempimento spontaneo, ancorché tardivo, può essere valutato come condotta conciliativa rilevante nella regolazione delle spese.
art. 92 c.p.c.
Tuttavia il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824): e, nel caso di specie, tali ragioni sono individuabili proprio nell’adempimento spontaneo, seppur tardivo, da parte del Ministero, valutabile come un comportamento dell’Amministrazione di tipo conciliativo finalizzato alla definizione del contenzioso e per tale motivo apprezzabile sul piano della regolamentazione delle relative spese.
Il giudice può compensare in tutto o in parte le spese in presenza di ragioni giustificative, tra cui può assumere rilievo l’adempimento spontaneo e tardivo dell’amministrazione quale comportamento conciliativo.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Giova altresì evidenziare che, a norma dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’importo del contributo unificato va posto a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese di giudizio; infatti l’obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale ex lege per l’importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice sia la possibilità di disporne la compensazione, sia la determinazione del suo ammontare (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 novembre 2024, n. 9533).
Il contributo unificato resta a carico della parte soccombente anche quando le spese di giudizio sono compensate, perché la relativa obbligazione è stabilita ex lege e non è nella disponibilità del giudice.
art. 14 d.l. 669/1996
Poiché tali decisioni, nella parte concernente le spese di giudizio, non sono state spontaneamente eseguite dall’Amministrazione nel termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, l’interessato ha proposto il presente ricorso per l’ottemperanza delle stesse, onde ottenere il pagamento delle spese di giudizio liquidate in suo favore.
Il ricorrente ha proposto l’ottemperanza dopo il decorso del termine di 120 giorni senza esecuzione spontanea delle condanne al pagamento; la sentenza non enuncia ulteriori criteri interpretativi della disposizione.
Massime di principio
- Quando la pretesa sostanziale azionata in giudizio è integralmente soddisfatta nel corso del processo, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Nel regolare le spese dopo la soddisfazione sopravvenuta della pretesa, la soccombenza virtuale può essere valutata insieme alla condotta successiva dell’amministrazione; l’adempimento spontaneo, benché tardivo e intervenuto dopo la proposizione del ricorso, può giustificare la compensazione parziale delle spese.
- Il contributo unificato è posto a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese, poiché la relativa obbligazione è predeterminata dalla legge e non può essere compensata dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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