Cassazione Penale, Sentenza n. 38334/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per detenzione a fini di spaccio e detenzione illegale di armi aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Il ricorrente denunciava: 1) nullità/inosservanza perché il GIP competente si sarebbe limitato a richiamare l'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli Nord senza compiere una autonoma valutazione degli elementi; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 (sia sul metodo, cioè assenza di elementi che dimostrino ostentazione di potere mafioso, sia sulla finalità agevolatrice: la partecipazione alla riunione del 24/02/2024 era un episodio isolato e non sufficiente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili/infondati i motivi, affermando che il Tribunale aveva svolto una congrua valutazione delle doglianze e poteva richiamare e condividere la disamina già svolta dal GIP precedentemente intervenuto, essendo l'atto definitivo emesso dal GIP competente ex art. 27 c.p.p. Sulla aggravante di cui all'art. 416-bis.1, la Corte ha confermato la valutazione del riesame: la partecipazione del ricorrente al summit del 24/02/2024, il contesto dei partecipanti, il sequestro successivo (armi, droga e il cosiddetto "libro-mastro" delle estorsioni) sono elementi idonei a dimostrare il rapporto fiduciario con il clan e la finalità agevolatrice. Condanna alle spese processuali. Ordine di trasmettere alla Cancelleria per gli adempimenti.
Norme richiamate
art. 27 cod. proc. pen.
Disciplina la competenza del Giudice per le indagini preliminari; il provvedimento del GIP competente è stato ritenuto legittimo anche se richiamava una precedente ordinanza di altro ufficio, purché il giudice competente abbia condiviso e motivato la decisione
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante per reati commessi con finalità di agevolazione dell'attività mafiosa; ha natura soggettiva e richiede il dolo intenzionale collegato ai motivi a delinquere volti a favorire il sodalizio
Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 (Chioccini)
Principio giurisprudenziale richiamato: l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 ha natura soggettiva (dolo intenzionale) e riguarda le motivazioni del reo; può fondarsi su elementi indiziari che dimostrino il legame fiduciario e la finalità di agevolazione
Massime di principio
- Il giudice del riesame può legittimamente richiamare e condividere la valutazione probatoria svolta da un precedente GIP se il nuovo giudice è quello competente e fornisce una sua valutazione di congrua fondatezza; la mera utilizzazione di motivazioni altrui non è automaticamente nulla se la condivisione è espressa
- Per configurare l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 non è necessario un comportamento manifesto di "ostentazione" del potere mafioso: rilevano il legame fiduciario, la partecipazione a riunioni di vertice e elementi concreti (es. sequestro di armi, droga, "libro-mastro") che colleghino il soggetto al clan e dimostrino la finalità agevolatrice
- Un episodio isolato può essere valutato come significativo se inserito in un contesto probatorio più ampio che evidenzi continuità, funzione di deposito/fornitura o rapporto fiduciario con la consorteria
- La difesa che censura la motivazione deve indicare con precisione quali parti del provvedimento siano carenti o quali passaggi siano meri meri richiami; argomentazioni generiche rischiano di essere respinte per vaghezza
- In fase cautelare la gravità del fatto, la personalità negativa e il concreto pericolo di recidiva o di reiterazione sono elementi che giustificano misure di massima gravità se adeguatamente motivati
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