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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14316/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la condanna alla sanzione pecuniaria per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 (mancato ottemperamento all'ordine di allontanamento del Questore notificato il 15/02/2022). Denuncia due vizi: (1) violazione di norme processuali (artt. 157, 161, 420-bis c.p.p.) per aver celebrato il giudizio in sua assenza senza la sua effettiva conoscenza del decreto di citazione, lamentando che la notifica sia stata effettuata solo al difensore in forza di un'elezione di domicilio che il difensore di fiducia avrebbe "non accettato"; il ricorrente sostiene che, per il contenuto del verbale, la domiciliazione sarebbe efficace solo se il difensore avesse espresso accettazione, circostanza mai intervenuta. (2) Insufficienza e carenza probatoria: la prova del trattenimento sul territorio nazionale sarebbe fondata solo su un mero indizio (verbale di elezione di domicilio del 12/04/2022) e non sarebbe stata approfondita; inoltre si lamenta omissione di motivazione circa l'applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso (infondato). Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che le regole sull'inefficacia dell'elezione di domicilio del difensore d'ufficio (art. 162, comma 4-bis c.p.p.) non si applicano tout court al caso di elezione presso il difensore di fiducia, e non emergeva prova che il difensore di fiducia avesse effettivamente rifiutato le notifiche o rinunciato al mandato; il giudice di merito ha correttamente valutato l'insieme degli elementi che indicavano il trattenimento senza giustificato motivo. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché attacca la valutazione della prova (fatto) anziché la motivazione: la sentenza di merito non si fondava unicamente sul verbale di domiciliazione ma su controlli delle Forze dell'ordine e sulla mancata allegazione di ostacoli all'espulsione; la censura relativa all'art. 34 d.lgs. 274/2000 è stata considerata generica e non sviluppata. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter

    Disciplina la sanzione per chi non ottempera all'ordine di allontanamento disposto dall'Autorità; nella fattispecie la condanna è stata pronunciata per il trattenimento sul territorio nazionale dopo notifica dell'ordine di allontanamento.

  • codice di procedura penale, art. 157

    Richiamato come possibile criterio operativo per le ricerche della persona destinataria di notifiche quando non sia eletto domicilio efficace; la Corte segnala l'esistenza di due opzioni interpretative rispetto all'inefficacia della domiciliazione non accettata.

  • codice di procedura penale, art. 161, comma 4

    Regola le notifiche mediante consegna al domiciliatario; la giurisprudenza distingue i casi di domiciliazione presso difensore di ufficio (che richiede accettazione) da quelli presso difensore di fiducia.

  • codice di procedura penale, art. 162, comma 4-bis

    Introdotto dalla 'Riforma Orlando' per escludere l'efficacia della designazione del difensore d'ufficio come domiciliatario se priva della sua accettazione, al fine di garantire effettiva conoscenza del processo; nella sentenza la Corte precisa che la disposizione è diretta al difensore d'ufficio e non si applica automaticamente al difensore di fiducia, salvo comprovato rifiuto o rinuncia.

  • codice di procedura penale, art. 420-bis

    Prevede presunzioni relative circa la conoscenza degli atti processuali; la Corte ricorda che tali presunzioni sono indicative ma non esaustive e che, ai fini della declaratoria di assenza, è necessario verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale che assicuri la conoscenza del procedimento o l'eventuale sottrazione volontaria.

  • d.lgs. n. 274 del 2000, art. 34

    Norma richiamata dal ricorrente: la Corte osserva che la censura relativa a questa norma è stata enunciata in modo generico senza indicare fatti e diritto che ne giustificassero l'applicazione, perciò è inammissibile.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma sui compensi e sulle spese processuali: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese di cassazione.

  • disposizioni transitorie procedura penale, art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamata in relazione ai limiti di motivazione e di sintesi dei motivi di cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dalle disposizioni di rito.

Massime di principio

  • La designazione di domicilio presso il difensore d'ufficio è inefficace senza l'accettazione espressa del difensore; il giudice deve comunque accertare l'effettiva conoscenza del processo o la sottrazione volontaria prima di procedere in absentia.
  • Nel caso di elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, l'inefficacia richiede prova del rifiuto espresso o della rinuncia al mandato; la mera mancata accettazione formale non è automaticamente sufficiente per invalidare le notifiche.
  • In Cassazione le censure che sollevano una diversa lettura della prova di fatto sono generalmente inammissibili se mirano a rimettere la rivalutazione degli elementi di fatto compiuta dal giudice di merito; va dedotto un vizio di diritto o di motivazione specifico.
  • Per contestare una condanna basata sul trattenimento dopo ordine di allontanamento è necessario fornire elementi concreti e documentati che dimostrino l'impossibilità di ottemperare o altre giustificazioni rilevanti; indizi isolati, non approfonditi in istruttoria, difficilmente ribaltano la valutazione del giudice.
  • Le richieste che si fondano su norme procedure specifiche (es. art. 34 d.lgs. 274/2000) devono essere dettagliate e corredate da argomentazione fattuale e giuridica: enunciazioni generiche vengono dichiarate inammissibili.

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