Sentenza n. 56/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento - previa sospensione : a - del diniego n. 35 del 06.10.2025, con il quale il Comune di Salerno ha respinto l'istanza di accertamento di conformità depositata dalla ricorrente in data 05.12.2023; b - ove e per quanto occorra, del parere n. 7 del 21.01.2025, con il quale la P.A. ha comunicato i motivi ostativi; c - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accertamento di conformità edilizia relativo a variazione di sagoma e diversa distribuzione degli spazi interni di un fabbricato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e la precedente comunicazione dei motivi ostativi. Ha dedotto: la violazione dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 in relazione alla disciplina paesaggistica, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto attivare il subprocedimento di compatibilità paesaggistica; l’illegittimità della richiesta e della gestione delle integrazioni documentali nell’ambito della comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990; il difetto di istruttoria e di motivazione del diniego, anche per non avere considerato l’introduzione dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001; l’erronea individuazione dello stato legittimo dell’immobile, che avrebbe dovuto essere ricondotto alla DIA del 2003. Il Comune aveva ritenuto non dimostrata la doppia conformità urbanistico-edilizia, rilevando che l’intervento, realizzato successivamente al rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 109/2012, aveva comportato una modifica della sagoma e della quota d’imposta; aveva inoltre rilevato che la DIA del 2003 non era più efficace e che gli elaborati prodotti non consentivano la verifica della conformità.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. Il primo motivo è stato respinto perché, quando il diniego è già fondato autonomamente sull’assenza della doppia conformità edilizia e urbanistica, non è necessario attivare il subprocedimento paesaggistico né acquisire il parere della Soprintendenza: la verifica paesaggistica è preclusa o superflua se l’esito negativo del procedimento edilizio è già decisivo. Le censure relative alla comunicazione dei motivi ostativi e alle integrazioni documentali sono state ritenute infondate: l’Amministrazione può indicare nell’atto ex art. 10-bis l. 241/1990 anche ragioni istruttorie ostative; inoltre, le carenze documentali non erano state considerate decisive e la ricorrente aveva avuto circa nove mesi dalla richiesta di proroga prima dell’adozione del diniego, senza depositare la documentazione, chiedere un’ulteriore proroga o sollecitare la fissazione di un termine. Non è stata ravvisata violazione del principio di leale collaborazione. È stata ritenuta sufficiente la motivazione del diniego, trattandosi di potere vincolato, poiché l’atto esponeva le ragioni della mancata dimostrazione della doppia conformità. Il relativo onere probatorio gravava sulla richiedente, nella cui disponibilità si trovavano gli elementi relativi all’epoca di realizzazione e alla consistenza delle opere. La modifica della sagoma e della quota d’imposta, alla luce della disciplina applicabile al momento dell’abuso, impediva di riconoscere la doppia conformità. L’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 non comporta la trasformazione automatica di un’istanza proposta ex art. 36 in una domanda fondata sulla nuova disciplina; resta possibile, ove ne ricorrano i presupposti, presentare un’autonoma istanza ex art. 36-bis. È stata infine ritenuta irrilevante la censura sullo stato legittimo e sulla DIA del 2003, poiché il Comune aveva comunque individuato l’abuso come successivo al permesso in sanatoria del 2012. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
L’accertamento di conformità ordinario richiede la doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda. Il procedimento è vincolato e il richiedente deve dimostrare la sussistenza del requisito.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
L’introduzione della nuova disciplina non determina automaticamente la conversione di una precedente istanza ex art. 36 in un’istanza ex art. 36-bis; l’interessato può presentare un’autonoma istanza, ove ne ricorrano i presupposti.
art. 3, comma 1, lettera d), d.P.R. 380/2001
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente...
La modifica della sagoma dell’intervento impediva, secondo la disciplina vigente all’epoca dell’abuso, di ricondurre l’opera alla ristrutturazione edilizia rilevante ai fini della doppia conformità.
art. 10-bis l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La comunicazione dei motivi ostativi può contenere anche ragioni di carattere istruttorio e l’indicazione della documentazione ritenuta necessaria; la mancata previsione di uno specifico termine ulteriore non determina di per sé illegittimità quando il privato abbia avuto un congruo lasso di tempo per integrare la documentazione.
art. 23, comma 2, d.P.R. 380/2001
La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni
La DIA del 2003, decorso il termine massimo di efficacia, non poteva essere assunta come titolo efficace per la verifica dello stato legittimo e della conformità dell’intervento.
art. 142, comma 1, lettera e), d.lgs. 42/2004
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La presenza del vincolo paesaggistico non impone l’attivazione del subprocedimento di compatibilità paesaggistica quando il diniego edilizio è già autonomamente fondato sull’assenza della doppia conformità.
art. 167 d.lgs. 42/2004
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disciplina della compatibilità paesaggistica non deve essere applicata quando l’accertamento edilizio negativo rende inutile e precluso l’esame paesaggistico ai fini del rilascio della sanatoria.
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento di conformità edilizia ex art. 36 d.P.R. 380/2001, l’Amministrazione deve verificare la doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda; l’onere di dimostrarla grava sul richiedente, in quanto gli elementi relativi all’epoca e alla consistenza delle opere rientrano nella sua disponibilità.
- Quando il diniego di sanatoria edilizia è autonomamente giustificato dall’assenza della doppia conformità urbanistico-edilizia, l’Amministrazione può arrestare l’istruttoria senza attivare il subprocedimento di compatibilità paesaggistica o acquisire il parere della Soprintendenza, poiché l’esito negativo edilizio rende superflua la successiva valutazione paesaggistica ai fini del rilascio del titolo.
- La motivazione del diniego di accertamento di conformità, in quanto espressione di un potere vincolato, è sufficiente quando individua le ragioni giuridiche e fattuali della mancata corrispondenza dell’opera alla disciplina applicabile nei due momenti rilevanti, senza necessità di ulteriori valutazioni discrezionali.
- La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 può indicare anche carenze istruttorie e documentali; la mancata fissazione di un termine specifico per una proroga non determina illegittimità quando il richiedente abbia concretamente disposto di un congruo periodo per integrare la documentazione o sollecitare ulteriori chiarimenti.
- La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non si converte automaticamente in un’istanza ex art. 36-bis per effetto dell’entrata in vigore della nuova disciplina; l’interessato deve presentare una distinta domanda, ove sussistano i relativi presupposti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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