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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14933/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi e non scrutinabile la memoria. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo tre motivi, ma l'ordinanza non ne riporta il contenuto specifico in termini sostanziali. La Corte di cassazione rileva che: i motivi erano formulati in modo valutativo e non contenevano una vera critica di legittimità; il primo motivo proponeva letture alternative dei fatti senza evidenziare un vizio di manifesta illogicità della motivazione; il secondo invocava una decisione della Corte costituzionale indicata in modo errato nel ricorso e comunque già precedente al giudizio di appello, quindi non dedotta tempestivamente e non più proponibile per violazione della catena devolutiva; il terzo motivo era confuso e trascurava che l'appello riguardava le circostanze e che la pena era stata applicata nel minimo, rendendo superflua una motivazione specifica sul punto. La ricorrente ha anche depositato memoria, ritenuta priva di profili ammissibili.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. e c.p.p.

    manifesta (e non semplice) illogicità

    Il vizio deducibile in cassazione deve consistere in una manifesta illogicità della motivazione, non essendo sufficiente una diversa e semplice lettura alternativa dei fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna ... al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso è applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera proposta di interpretazioni alternative del compendio fattuale, se non viene specificamente denunciata una manifesta illogicità della motivazione.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con i motivi effettivamente devoluti in appello: una questione non dedotta nel giudizio di secondo grado, se già deducibile, non può essere prospettata per la prima volta in cassazione.
  • Quando la pena è stata applicata nel minimo edittale e l'appello investiva solo il tema delle circostanze, la motivazione sul trattamento sanzionatorio può ritenersi sufficiente se non emergono specifiche doglianze decisive.
  • Le censure formulate in modo confuso, valutativo o non autosufficiente, prive di un effettivo profilo di legittimità, conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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