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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26547/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Un creditore aveva intimato precetto a una società sulla base di un titolo esecutivo giudiziale e, in seguito, aveva promosso pignoramento presso terzi per il recupero del credito residuo e degli accessori. La debitrice aveva proposto opposizione contestando, tra l'altro, la quantificazione e l'autoliquidazione delle spese legali inserite nel precetto. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione; il tribunale, in parziale riforma, aveva ritenuto che il terzo pignorato non fosse litisconsorte necessario, aveva affermato la recuperabilità solo del credito residuo, escludendo le spese processuali non recuperate nella precedente esecuzione in base all'art. 95 c.p.c., e aveva regolato la questione delle spese autoliquidate applicando la disciplina vigente al momento della notifica del precetto. Il ricorrente ha proposto tre motivi per cassazione: 1) violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata qualificazione del terzo pignorato come litisconsorte necessario; 2) violazione di plurime norme processuali e regolamentari sulla determinazione delle spese in precetto, sostenendo che dovesse applicarsi la disciplina vigente al momento della pubblicazione del titolo esecutivo; 3) erroneo calcolo delle spese successive riconosciute e illegittima esclusione dei diritti successivi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che nelle opposizioni esecutive nelle quali venga in rilievo anche la posizione del terzo pignorato si configura litisconsorzio necessario tra creditore, debitore diretto e terzo. Ha quindi cassato la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato al Giudice di Pace di Bella, in diversa composizione, perché integri il contraddittorio e provveda anche sulle spese. I restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    nelle controversie in cui la posizione del terzo pignorato rilevi ai fini della decisione, il rapporto processuale deve essere integro con la partecipazione di creditore, debitore e terzo come litisconsorti necessari

  • art. 95 c.p.c.

    le spese processuali non recuperate nella precedente esecuzione sono irripetibili

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alla regolazione delle spese di esecuzione e delle spese successive

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul corretto contenuto della pronuncia e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 480 c.p.c.

    richiamato con riferimento al precetto e alla sua intestazione di spese

  • art. 481 c.p.c.

    richiamato con riferimento al precetto e ai suoi effetti

  • art. 510 c.p.c.

    richiamato in tema di spese successive nell'esecuzione

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel secondo motivo in relazione all'applicazione della disciplina delle spese

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 25 Cost.

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 11 preleggi

    richiamato per la questione dell'applicazione temporale delle norme sulle spese

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 83 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 9 d.l. n. 1 del 2012

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 41 d.m. n. 140 del 2012

    richiamato quale parametro regolamentare per la liquidazione delle spese

Massime di principio

  • Nell'opposizione esecutiva che incida sulla posizione del terzo pignorato, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti del creditore, del debitore diretto e del terzo, configurandosi litisconsorzio necessario.
  • La verifica della necessità del litisconsorzio non dipende solo dalla formale validità del pignoramento, ma dalla concreta incidenza della decisione sulla posizione giuridica del terzo pignorato.
  • Quando sia accolto un motivo che attiene alla necessità del contraddittorio, restano assorbiti i motivi che investono il merito della pretesa esecutiva o la quantificazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveLitisconsorzio necessario
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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