Cassazione Civile, Ordinanza n. 26547/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva intimato precetto a una società sulla base di un titolo esecutivo giudiziale e, in seguito, aveva promosso pignoramento presso terzi per il recupero del credito residuo e degli accessori. La debitrice aveva proposto opposizione contestando, tra l'altro, la quantificazione e l'autoliquidazione delle spese legali inserite nel precetto. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione; il tribunale, in parziale riforma, aveva ritenuto che il terzo pignorato non fosse litisconsorte necessario, aveva affermato la recuperabilità solo del credito residuo, escludendo le spese processuali non recuperate nella precedente esecuzione in base all'art. 95 c.p.c., e aveva regolato la questione delle spese autoliquidate applicando la disciplina vigente al momento della notifica del precetto. Il ricorrente ha proposto tre motivi per cassazione: 1) violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata qualificazione del terzo pignorato come litisconsorte necessario; 2) violazione di plurime norme processuali e regolamentari sulla determinazione delle spese in precetto, sostenendo che dovesse applicarsi la disciplina vigente al momento della pubblicazione del titolo esecutivo; 3) erroneo calcolo delle spese successive riconosciute e illegittima esclusione dei diritti successivi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che nelle opposizioni esecutive nelle quali venga in rilievo anche la posizione del terzo pignorato si configura litisconsorzio necessario tra creditore, debitore diretto e terzo. Ha quindi cassato la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato al Giudice di Pace di Bella, in diversa composizione, perché integri il contraddittorio e provveda anche sulle spese. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
nelle controversie in cui la posizione del terzo pignorato rilevi ai fini della decisione, il rapporto processuale deve essere integro con la partecipazione di creditore, debitore e terzo come litisconsorti necessari
art. 95 c.p.c.
le spese processuali non recuperate nella precedente esecuzione sono irripetibili
art. 91 c.p.c.
richiamato in relazione alla regolazione delle spese di esecuzione e delle spese successive
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo sul corretto contenuto della pronuncia e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 480 c.p.c.
richiamato con riferimento al precetto e alla sua intestazione di spese
art. 481 c.p.c.
richiamato con riferimento al precetto e ai suoi effetti
art. 510 c.p.c.
richiamato in tema di spese successive nell'esecuzione
art. 3 Cost.
richiamato nel secondo motivo in relazione all'applicazione della disciplina delle spese
art. 24 Cost.
richiamato nel secondo motivo
art. 25 Cost.
richiamato nel secondo motivo
art. 111 Cost.
richiamato nel secondo motivo
art. 11 preleggi
richiamato per la questione dell'applicazione temporale delle norme sulle spese
art. 75 disp. att. c.p.c.
richiamato nel secondo motivo
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel secondo motivo
art. 83 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel secondo motivo
art. 9 d.l. n. 1 del 2012
richiamato nel secondo motivo
art. 41 d.m. n. 140 del 2012
richiamato quale parametro regolamentare per la liquidazione delle spese
Massime di principio
- Nell'opposizione esecutiva che incida sulla posizione del terzo pignorato, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti del creditore, del debitore diretto e del terzo, configurandosi litisconsorzio necessario.
- La verifica della necessità del litisconsorzio non dipende solo dalla formale validità del pignoramento, ma dalla concreta incidenza della decisione sulla posizione giuridica del terzo pignorato.
- Quando sia accolto un motivo che attiene alla necessità del contraddittorio, restano assorbiti i motivi che investono il merito della pretesa esecutiva o la quantificazione delle spese.
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