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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27662/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale aveva proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva annullato l'assoluzione del Tribunale di Velletri (assoluzione per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p.) e condannato l'imputato. Il ricorso deduceva che la Corte d'appello aveva applicato erroneamente l'art. 157 c.p., perché il reato si era estinto per prescrizione prima della decisione di secondo grado, tenendo conto dell'aumento fino a un quarto previsto dall'art. 161, comma 2 c.p.; secondo il ricorrente il termine di prescrizione era comunque spirato il 18/12/2019. La Cassazione ha esaminato anche la sospensione del processo per incapacità dell'imputato disposta il 22/7/2014 (sospensione cessata il 22/10/2015), che aveva sospeso i termini di prescrizione per complessivi 1 anno e 3 mesi, ma ha rilevato che, nonostante tale sospensione, il termine prescrizionale era comunque decorso integralmente entro il 18/3/2021, quindi prima della sentenza d'appello del 22/3/2021.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione prima della pronuncia in secondo grado. La decisione precisa che la sospensione del decorso della prescrizione per incapacità dell'imputato (art. 71 c.p.p., con effetto ai sensi dell'art. 159 c.p.) era legittima e durò complessivamente 1 anno e 3 mesi, ma non ha impedito che il termine prescrizionale si esaurisse anteriormente alla sentenza di appello.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sull'istituto della particolare tenuità del fatto, che il Tribunale aveva applicato per assolvere l'imputato; la Corte d'appello l'aveva ritenuta non applicabile per effetto della condanna, ma la Cassazione si è pronunciata sull'estinzione per prescrizione prima della decisione di secondo grado.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'estinzione del reato per prescrizione; la questione centrale è se la prescrizione fosse maturata prima della sentenza di secondo grado, con conseguente estinzione del reato.

  • art. 161, comma 2 cod. pen.

    Norma che prevede l'aumento fino a un quarto del termine prescrizionale in talune ipotesi; invocata per il calcolo del termine di prescrizione complessivo rilevante ai fini della decorrenza.

  • art. 159, comma 1 cod. pen.

    Stabilisce che la sospensione del procedimento comporta la sospensione del corso della prescrizione; la sentenza ricostruisce la sospensione disposta per incapacità dell'imputato come causa che ha sospeso i termini prescrizionali.

  • art. 71, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma processuale che consente la sospensione del processo per incapacità dell'imputato a partecipare; tale sospensione è stata ritenuta legittima e causa di sospensione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p.

Massime di principio

  • Quando si contesta la validità di una decisione di merito in tema di prescrizione, è essenziale calcolare esattamente il decorso dei termini prescrizionali tenendo conto di tutte le cause di sospensione o di interruzione annotate negli atti processuali.
  • La sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato (art. 71 c.p.p.) sospende altresì il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p.; il periodo di sospensione va computato e sottratto dal termine prescrizionale complessivo.
  • Se la prescrizione del reato è intervenuta prima della pronuncia di secondo grado, il giudice di legittimità può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato, anche se in primo o secondo grado erano state affrontate questioni diverse (es. particolare tenuità).
  • Chi eccepisce la prescrizione deve verificare e documentare tutte le vicende processuali che incidono sul decorso della prescrizione (sospensioni, interruzioni, aumenti del termine), perché il giudice di legittimità valuta il computo sulla base degli atti e dei verbali disponibili.
  • Se una sospensione è stata disposta ma non è stata contestata come indebita dalle parti, la sua esistenza e durata vengono normalmente considerate valide per il computo prescrizionale; chi contesta deve dedurre specificamente l'illegittimità della sospensione.

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