Cassazione Civile, Ordinanza n. 16200/2024 del 11/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013 con cui l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione ai fini IVA e IRPEG, recuperando costi ritenuti fittizi relativi a operazioni di distacco di manodopera in ambito comunitario. Secondo l'Amministrazione, la società italiana aveva utilizzato lavoratori formalmente distaccati da società estere, ma in realtà inseriti stabilmente nella propria organizzazione, con fatture gonfiate e rapporti esteri meramente strumentali per ottenere indebiti vantaggi fiscali e previdenziali. La CTR aveva invece rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo non dimostrata la fittizietà del distacco e valorizzando, tra l'altro, la certificazione dell'ente previdenziale portoghese e l'assenza di revoca della stessa. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972, 2697 c.c., art. 5 Reg. CE 987/2009 e art. 3 d.lgs. 136/2016, sostenendo che la CTR avesse erroneamente preteso una prova "piena" della fittizietà del distacco, senza considerare il valore delle presunzioni semplici poste a base dell'accertamento analitico-induttivo e invertendo l'onere della prova, che gravava sulla contribuente; (2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c., per asserita motivazione incentrata solo su un rapporto estero e non anche sull'altro distacco con società svizzera. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo il secondo, osservando che il giudice tributario non aveva esaminato correttamente gli elementi presuntivi dell'accertamento né applicato correttamente le regole sull'onere della prova.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. La decisione di rinvio è stata adottata perché la CTR non aveva correttamente valutato la prova presuntiva addotta dall'Ufficio nell'ambito di un accertamento analitico-induttivo e aveva erroneamente richiesto ulteriori approfondimenti istruttori all'Amministrazione, anziché verificare la gravità, precisione e concordanza degli indizi e l'eventuale prova contraria della contribuente.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
Nell'accertamento analitico-induttivo l'Amministrazione può ricostruire il reddito con presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
In materia IVA consente l'accertamento induttivo con valorizzazione di elementi presuntivi secondo le regole proprie della prova presuntiva.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova contraria grava sul contribuente una volta che l'Ufficio abbia fornito presunzioni idonee a sostenere la pretesa fiscale.
art. 5 Regolamento (CE) n. 987/2009
Richiamato dalla ricorrente come disciplina rilevante sul piano previdenziale, ma ritenuto non decisivo ai fini della validità dell'accertamento fiscale.
art. 3 d.lgs. n. 136/2016
Richiamato come normativa che disciplina l'autenticità del distacco comunitario ai fini previdenziali; non reputato vincolante per la diversa verifica fiscale relativa all'anno 2013.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Invocato nel secondo motivo per censurare la motivazione della sentenza impugnata.
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
Invocato nel secondo motivo per censurare la motivazione della sentenza impugnata.
art. 132 c.p.c.
Invocato nel secondo motivo per asserita nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza per fondare la prova presuntiva.
artt. 2727 e ss. c.c.
Richiamati per affermare che il contribuente, una volta raggiunta la soglia presuntiva, deve offrire prova contraria.
Massime di principio
- Nell'accertamento analitico-induttivo, l'Amministrazione finanziaria può fondare la ripresa su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; non è necessaria una prova piena della fittizietà delle operazioni.
- Quando l'Ufficio ha assolto l'onere di allegare un compendio presuntivo idoneo, l'onere della prova contraria si sposta sul contribuente, che deve dimostrare la genuinità delle operazioni contestate.
- Il giudice tributario deve valutare prima la consistenza complessiva degli indizi addotti dall'Ufficio e solo successivamente l'eventuale prova contraria del contribuente; non può limitarsi a pretendere ulteriori approfondimenti istruttori dall'Amministrazione se il quadro presuntivo è già astrattamente idoneo.
- La disciplina e gli accertamenti compiuti in ambito previdenziale sul distacco comunitario non esauriscono né sostituiscono la verifica fiscale, che resta autonoma e va condotta secondo le regole proprie dell'accertamento tributario.
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