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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30796/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso a seguito di indagini bancarie per l'anno d'imposta 2009, in materia di IRPEF e IRAP. La CTR aveva rigettato l'appello contro il diniego della CTP. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) omessa pronuncia della CTR sul motivo d'appello con cui si invocava la prova contraria alla presunzione legale di cui all'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973; (2) violazione dell'art. 61 c.p.c. e degli artt. 7 e 58 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice tributario aveva erroneamente escluso la possibilità di disporre una consulenza tecnica, mentre il contribuente chiedeva la valutazione, anche tramite CTU se necessario, di una perizia formata in un procedimento penale e depositata nel giudizio tributario, ai fini della prova liberatoria sulle singole movimentazioni bancarie.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi, qualificandoli sostanzialmente come censura per violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per mancata valutazione analitica della prova contraria offerta dal contribuente rispetto alla presunzione derivante dai movimenti bancari. Ha rilevato che la CTR si era limitata ad affermazioni generiche sulla presunzione fiscale, senza verificare in modo rigoroso, per ogni singola movimentazione, l'efficacia dimostrativa della documentazione prodotta dal contribuente, né aveva realmente esaminato la perizia penale richiamata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma evocata per dedurre l'omessa pronuncia della CTR.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma evocata per dedurre violazione e falsa applicazione di norme processuali e tributarie.

  • art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    Le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale relativa a favore dell'erario; il contribuente deve superarla con prova analitica per ciascun versamento o prelevamento rilevante.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la pronuncia della CTR sulla consulenza tecnica d'ufficio.

  • artt. 7 e 58 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati dal ricorrente per sostenere l'ammissibilità e la valutazione delle prove nel processo tributario, inclusa la documentazione prodotta in appello.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in giurisprudenza come norma parallela all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 sulla presunzione derivante dagli accertamenti bancari.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte precisa che la presunzione legale in materia di accertamenti bancari non richiede i requisiti propri delle presunzioni semplici.

Massime di principio

  • In tema di accertamento fondato su conti correnti bancari, l'Amministrazione assolve il proprio onere probatorio mediante i dati emergenti dalle movimentazioni, operando una presunzione legale relativa di imponibilità.
  • Il contribuente può vincere la presunzione solo fornendo una prova analitica e specifica per ciascuna operazione contestata, idonea a dimostrare l'estraneità dei singoli movimenti a fatti imponibili.
  • Il giudice tributario, quando il contribuente allega documentazione a giustificazione delle movimentazioni bancarie, deve svolgere una verifica rigorosa e puntuale della prova offerta per ogni singolo movimento e darne conto in motivazione; una motivazione generica sulla presunzione fiscale è insufficiente.
  • La produzione di una perizia formata in un giudizio penale, se ritualmente introdotta nel processo tributario, non può essere ignorata con un richiamo astratto alla inammissibilità della consulenza tecnica, dovendo essere effettivamente valutata ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio.
  • La censura processuale per omessa pronuncia o per vizio motivazionale può essere ricondotta, in concreto, alla mancata applicazione del corretto criterio di valutazione della prova contraria rispetto alla presunzione legale fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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