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Sentenza

Sentenza n. 5799/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202507951

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di accertamento del diritto del minore all'erogazione, a carico della ASL, di uno specifico trattamento riabilitativo secondo una determinata metodologia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I genitori del minore hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio chiedendo il riconoscimento del diritto a ottenere dalla ASL, direttamente o indirettamente, uno specifico trattamento riabilitativo secondo una determinata metodologia, nella misura di cinque ore settimanali, oltre al risarcimento del danno da inerzia quantificato in euro 39.795,80. Gli appellanti hanno sostenuto che il TAR avesse erroneamente interpretato la domanda, che sarebbe stata limitata all'erogazione dello specifico intervento e non all'approvazione dell'intero progetto terapeutico predisposto dal centro privato. Hanno inoltre dedotto l'erronea applicazione della DGR n. 326/2008, ritenuta riferibile all'assistenza domiciliare, l'omessa considerazione delle prescrizioni dell'Ospedale Bambino Gesù, l'erronea valorizzazione della mancata produzione tempestiva del progetto terapeutico e l'ingiustizia del diniego della domanda risarcitoria. La ASL ha eccepito l'inammissibilità e la tardività dell'appello e del ricorso, nonché la violazione del divieto di nuove prove e documenti in appello, chiedendo comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente individuato l'oggetto effettivo della domanda, ritenendo che gli appellanti avessero chiesto non un generico trattamento riabilitativo, ma l'erogazione dello specifico progetto seguito presso un centro privato, fondato sulla metodologia indicata, per cinque ore settimanali. L'appello è stato tuttavia respinto, prescindendo dalle eccezioni preliminari della ASL. Dagli atti risultava che la specifica metodologia non era mai stata prescritta né dalla ASL né da altre strutture pubbliche. Le strutture pubbliche avevano prescritto un percorso terapeutico secondo le Linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, rimettendo alla ASL la definizione delle modalità e dei tempi del progetto individualizzato. Le Linee guida non imponevano una terapia unica o obbligatoria, ma prevedevano un approccio personalizzato e basato sulle evidenze scientifiche; la metodologia richiesta costituiva soltanto una delle possibili modalità terapeutiche. La ASL aveva preso in carico il minore sin dal 2019, predisposto e rimodulato i progetti terapeutici e individuato, sulla base degli accertamenti clinici e delle indicazioni delle strutture pubbliche, il trattamento ritenuto più appropriato. Gli appellanti non avevano fornito certificazioni o perizie idonee a dimostrare l'indispensabilità della metodologia richiesta o la sua maggiore efficacia rispetto al trattamento praticato. La scelta terapeutica della ASL, espressione di valutazione tecnico-discrezionale, non risultava affetta da irrazionalità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. È stata quindi confermata la sentenza del TAR e respinta anche la domanda risarcitoria, mancando l'illegittimità dell'azione amministrativa. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • DGR Lazio n. 326/2008

    Il TAR aveva richiamato la procedura per la presa in carico e la predisposizione del piano assistenziale mediante attivazione del medico curante, valutazione multidisciplinare e presa in carico della ASL; il Consiglio di Stato ha deciso la controversia senza fondare l'esito su una specifica censura relativa a tale disciplina.

  • D.Lgs. n. 502/1992

    È stato richiamato dagli appellanti in relazione all'obbligo della ASL di erogare le prestazioni comprese nei LEA, purché ricorrano le condizioni previste dalla disciplina sanitaria.

  • Linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità del 2023

    Le linee guida non impongono una singola terapia o una metodologia obbligatoria, ma orientano verso interventi personalizzati, basati sulle evidenze scientifiche, sull'età, sullo sviluppo, sul profilo di funzionamento e sulle comorbilità del paziente.

  • art. 74 l.r. Lazio n. 7/2018

    La Regione ... individua nelle linee guida ... i programmi ... e gli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta ...

    La disposizione considera una pluralità di programmi e trattamenti con riconosciuta evidenza scientifica, senza rendere obbligatoria una sola metodologia terapeutica.

  • DGR Lazio n. 75 del 13 febbraio 2018

    Le linee di indirizzo regionali attribuiscono alle strutture multidisciplinari della ASL il compito di effettuare la diagnosi, assicurare la presa in carico e predisporre il progetto terapeutico individualizzato in collaborazione con il minore, la famiglia e la rete territoriale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, unitamente alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, per l'oscuramento delle informazioni sanitarie.

Massime di principio

  • Nell'ambito dell'assistenza sanitaria riabilitativa, il diritto dell'assistito alle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza non comporta, di per sé, il diritto a ottenere una specifica metodologia terapeutica scelta autonomamente dalla famiglia o indicata da un centro privato.
  • La scelta del piano terapeutico individualizzato e della metodologia clinica concretamente appropriata spetta alla struttura sanitaria pubblica competente, attraverso i propri organi tecnici multidisciplinari, sulla base delle condizioni specifiche del paziente e delle evidenze scientifiche.
  • Il rinvio a linee guida sanitarie che raccomandano trattamenti fondati su principi comuni e su un approccio personalizzato non equivale alla prescrizione obbligatoria di una singola terapia o metodologia tra quelle scientificamente riconosciute.
  • La valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione sanitaria è sindacabile dal giudice amministrativo quando emergano irrazionalità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o altri vizi verificabili; chi contesta il piano terapeutico deve fornire almeno un principio di prova della sua inadeguatezza rispetto alle esigenze del paziente.
  • Il mero confronto tra il trattamento individuato dalla ASL e quello praticato privatamente, senza certificazioni o perizie idonee a dimostrare l'indispensabilità o la maggiore appropriatezza del trattamento privato, non è sufficiente a provare l'illegittimità della scelta amministrativa.
  • La domanda risarcitoria proposta contro la ASL per mancata erogazione di uno specifico trattamento non può essere accolta quando l'amministrazione abbia agito legittimamente, preso in carico il paziente e adottato una motivata valutazione tecnica sul piano terapeutico appropriato.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioDanno da provvedimento illegittimoAppello
RamiSanitàResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativaDifetto di istruttoria

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