Cassazione Civile, Ordinanza n. 20136/2026 del 16/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine da un rapporto di lavoro a termine stipulato nel 1999 e dalla successiva proroga ritenuta illegittima dalla Corte d'appello in sede di rinvio, con conseguente trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e condanna della società alla riammissione in servizio e al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 32 L. n. 183/2010. In aggiunta, la Corte territoriale ha accolto la domanda restitutoria della società, condannando la lavoratrice a restituire euro 31.997,80, qualificati come somma netta corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, affermando che la ripetizione non potesse riguardare importi al lordo delle ritenute fiscali. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo nella condanna restitutoria, poiché l'importo indicato corrisponderebbe al lordo risultante dalla busta paga; 2) motivazione apparente e contraddittoria, anche perché l'importo comprenderebbe poste non oggetto della sentenza riformata; 3) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per ultrapetizione, avendo la Corte condannato alla restituzione di una somma netta mai percepita; 4) violazione degli artt. 2697, 2729, 115, 116 e 230 c.p.c. per erronea ritenuta prova del pagamento e per mancato governo del principio di non contestazione. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale deducendo omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel licenziamento della lavoratrice del 29 settembre 2008.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo la motivazione della condanna restitutoria apparente e intrinsecamente contraddittoria: la Corte d'appello aveva affermato che in caso di riforma della sentenza di condanna il datore di lavoro può ripetere solo quanto effettivamente percepito dal lavoratore e non gli importi al lordo delle ritenute fiscali, ma poi aveva liquidato la ripetizione proprio in euro 31.997,80, somma corrispondente al lordo della busta paga prodotta. Tale contraddizione non consentiva di comprendere l'iter logico seguito, imponendo la cassazione sul punto e il rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame della quantificazione della domanda restitutoria. Gli altri motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile perché fondato su un vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non adeguatamente specificato nei suoi presupposti di decisività e di discussione processuale. È stata inoltre disposta la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 a carico della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza è configurabile quando la motivazione sia meramente apparente o presenti un contrasto irriducibile tale da impedire il controllo logico della decisione.
art. 156, comma 2, c.p.c.
È richiamato quale parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione effettiva o per contrasto tra motivazione e dispositivo.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale; una motivazione solo grafica ma non intelligibile è equiparata a mancanza di motivazione.
art. 99 c.p.c.
È invocato per censurare l'eventuale travalicamento del principio della domanda nella condanna restitutoria.
art. 112 c.p.c.
È richiamato sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di ultrapetizione.
art. 2697 c.c.
È invocato in relazione al riparto dell'onere della prova sulla somma effettivamente percepita e ripetibile.
art. 2729 c.c.
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova per presunzioni, ma la Corte non vi fonda la decisione.
art. 115 c.p.c.
È richiamato per il principio di non contestazione, ma la censura viene assorbita dall'accoglimento del vizio motivazionale.
art. 116 c.p.c.
È richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 230 c.p.c.
È richiamato nel quarto motivo, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva.
art. 32 della legge n. 183/2010
Costituisce la base normativa dell'indennità risarcitoria riconosciuta alla lavoratrice a seguito dell'illegittimità del termine.
art. 38, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973
È menzionato nella motivazione della Corte d'appello per sostenere che il rimborso fiscale spetta in via principale a chi ha eseguito il versamento anche in caso di venir meno dell'obbligo fiscale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo incidentale è ritenuto inammissibile perché non individua un fatto storico decisivo realmente omesso e discusso tra le parti, secondo i limiti del nuovo testo della norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il giudice affermi un principio astratto ma poi liquidi il petitum in modo incoerente rispetto a quel principio, senza spiegare il passaggio logico-giuridico che giustifica il risultato finale.
- In tema di ripetizione di somme conseguenti alla riforma di una sentenza di condanna del datore di lavoro, può essere restituito solo quanto effettivamente percepito dal lavoratore; non sono ripetibili importi mai entrati nella sua sfera patrimoniale, come quelli al lordo di ritenute fiscali.
- La motivazione deve rendere percepibili le ragioni della decisione e consentire il controllo sull'iter argomentativo; non è sufficiente una motivazione graficamente presente ma obiettivamente inidonea a spiegare la quantificazione disposta.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione precisa del fatto storico, della sua decisività e della sua effettiva discussione tra le parti; non basta prospettare genericamente un elemento fattuale desumibile dagli atti.
- Le doglianze di ultrapetizione e di violazione del principio di non contestazione devono essere sorrette da una specifica ricostruzione della domanda e delle contestazioni processuali; in mancanza, restano assorbite se la censura principale sulla motivazione è accolta.
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