Cassazione Penale, Sentenza n. 23785/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La Cassazione ha esaminato i ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva: dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato al capo a) pur affermandone la sussistenza come falso ideologico relativo al verbale di arresto; assolto gli imputati dai reati indicati nei capi b), c), d), f) per insussistenza del fatto; e rideterminato la provvisionale a €10.000 per ciascuno. La parte civile aveva denunciato carenze, contraddizioni e insufficiente motivazione dell'appello, evidenziando che la falsità del verbale di arresto era l'antecedente logico del danno subito (arresto illegittimo, calunnia, custodia cautelare). Gli imputati chiedevano piena assoluzione sostenendo travisamento delle prove (in particolare la testimonianza del Pezzella e il sequestro di un cacciavite). La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi della parte civile: la motivazione della Corte d'appello è risultata carente, sommaria e non ha confutato concretamente la ricostruzione probatoria e le risultanze oggettive (videoriprese, dichiarazioni dei testimoni, tabulati) illustrate nella sentenza di primo grado. Per tali lacune la Corte ha annullato la sentenza impugnata agli effetti civili e ha rimesso gli atti al giudice civile competente per il valore in grado d'appello. I ricorsi degli imputati sono stati rigettati; la condanna alle spese di lite e la rifusione delle spese in favore della parte civile sono state confermate e liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: annullato la sentenza della Corte d'appello agli effetti civili per carenza motivazionale e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice civile competente per il valore in grado di appello (rinvio); rigettato i ricorsi presentati dagli imputati Rinaldi e Rango; confermato la necessità di rifondere le spese processuali e di rappresentanza della parte civile, liquidate in complessivi €3.686,00 oltre accessori di legge. Non è stata pronunciata piena revisione del merito penale (la sentenza d'appello restava per il resto confermata salvo gli effetti civili annullati).
Norme richiamate
art. 61 n.2 c.p.
Riferita come possibile aggravante rilevante nella valutazione della responsabilità degli imputati; la Corte di Cassazione rileva che la Corte d'appello non ha considerato o motivato l'incidenza dell'aggravante nella propria decisione
art. 4 L. n.110/1975
Richiamata in relazione alla condanna definitiva del Dudzinski per detenzione di un coltello/multitool; la Corte utilizza il dato del rinvenimento dell'arma come elemento probatorio collegato ma non decisivo rispetto alla falsità di talune attestazioni riportate nel verbale di arresto
art. 622 c.p.p.
Norma invocata per disporre il rinvio degli atti al giudice civile competente in grado d'appello dopo l'annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata
Giurisprudenza (Sez. U, n. 33748/2015; Sez. 5, n. 7815/2025; Sez. 2, n. 44859/2019)
citazioni di precedenti decisioni della Corte di Cassazione
La Corte richiama principi consolidati: il giudice d'appello che riforma una sentenza di primo grado deve esporre il proprio ragionamento confutando i punti salienti della prima decisione; la decisione sulla provvisionale è atto discrezionale di natura non pienamente sindacabile in Cassazione
Massime di principio
- Il giudice d'appello che assolva o modifichi una sentenza di primo grado ha l'obbligo di motivare in modo esplicito e puntuale le ragioni per cui non condivide la valutazione probatoria e deve confutare i principali argomenti della sentenza di primo grado; la mancata comparazione giustifica l'annullamento per vizio di motivazione
- Se la falsità di atti (es. verbali di arresto, denunce) costituisce l'antecedente logico di danni patrimoniali o morali (arresto illegittimo, custodia cautelare, procedimento penale), il vizio motivazionale che non valuta correttamente tale nesso può portare all'annullamento degli effetti civili e al rinvio al giudice civile per la liquidazione del danno
- Le discrepanze tra dichiarazioni testimoniali, videoriprese e atti formali (verbali, denunce, verbali di sequestro) devono essere valutate congiuntamente: un mero richiamo ad 'assoluta buona fede' della denunciante non è sufficiente se sussistono elementi oggettivi (video, tabulati, testimonianze) contrari
- La quantificazione di una provvisionale è atto discrezionale del giudice di merito e, salvo eccessiva ed evidente carenza motivazionale, è limitatamente sindacabile in Cassazione; tuttavia, se la motivazione che ha portato alla riduzione della provvisionale è carente, la Cassazione può annullare gli effetti civili e rinviare
- Per chi impugna: documentare e preservare in modo organico ogni elemento di prova (videoriprese, tabulati, testimonianze scritte) e sollecitare in sede d'appello un esame comparato delle prove del primo grado; per la parte civile, contestare specificamente la motivazione d'appello quando quest'ultima ignora o minimizza elementi oggettivi comprovanti il danno
- Per i difensori degli imputati: se si fonda il ricorso sulla diversa interpretazione di singole dichiarazioni (es. travisamento di testimonianze), occorre dimostrare la rilevanza temporale e cronologica degli interventi e come tali dati alterino il quadro probatorio complessivo, non limitandosi a leggere le discrepanze come semplice imprecisione
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