Cassazione Civile, Ordinanza n. 37207/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, ha rideterminato classe e rendita catastale di un'unità immobiliare situata in Roma, in una determinata microzona. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, nei gradi di merito, che il presupposto del riclassamento fosse stato erroneamente individuato perché il raffronto tra valori di mercato e valori catastali sarebbe stato svolto escludendo alcune microzone comunali; che la sentenza d'appello avesse omesso di pronunciarsi su specifiche censure relative alla mancata esecuzione di un sopralluogo, alla mancanza di una stima comparativa con unità tipo e alla legittimità della revisione parziale in relazione alle imposte ICI e IMU; che la revisione fosse stata disposta in violazione del d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 7, per omesso ricorso alla stima comparativa; e che l'avviso fosse motivato solo in modo apparente, con formule generiche e di stile, senza spiegare le ragioni del riclassamento della singola unità immobiliare e senza considerare un precedente aggiornamento della classe già intervenuto nel 2008. In cassazione ha quindi dedotto violazione di legge, nullità della sentenza per omessa pronuncia e omesso esame di fatto decisivo.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri, perché la motivazione dell'avviso di accertamento catastale era insufficiente nella parte in cui si limitava a esporre i presupposti generali del riclassamento massivo, senza indicare le concrete ragioni per cui la variazione del rapporto tra valori medi di mercato e catastali della microzona avesse inciso sulla specifica unità immobiliare, determinandone la nuova classe e rendita. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la presenza di oscillazioni giurisprudenziali e del progressivo consolidarsi dell'orientamento applicato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
"violazione e falsa applicazione"
La censura di legittimità può investire l'erronea applicazione di norme sostanziali o processuali quando la questione sia chiaramente esposta nel motivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
"nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ."
L'omessa pronuncia sui motivi di appello integra un vizio di nullità della sentenza denunciabile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è stato richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha valorizzato soprattutto il contenuto sostanziale della censura sulla motivazione dell'atto.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'onere di specificità del ricorso non richiede l'esatta formale indicazione del vizio o della norma, purché il motivo esponga chiaramente le ragioni della censura e la decisione richiesta.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e censure ritualmente introdotte dalle parti.
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335
La revisione parziale del classamento è consentita quando nella microzona il rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale si discosti significativamente da quello dell'insieme delle microzone comunali.
d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8, commi 3, 5, 6 e 7
La revisione del classamento deve tener conto del fattore posizionale e delle caratteristiche edilizie dell'unità immobiliare; la motivazione deve spiegare come tali elementi incidano sulla nuova classe e rendita.
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61
È richiamata in relazione alla stima comparativa e all'unità tipo quale parametro della classificazione catastale.
d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma 1, conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154
È evocato nel quadro normativo della revisione del classamento catastale.
Corte cost. n. 249/2017
La Corte costituzionale è richiamata per affermare che la revisione parziale del classamento è giustificata dalla modifica del valore degli immobili nella microzona e che la motivazione dell'atto deve essere rigorosa per consentire al contribuente di conoscere le concrete ragioni del provvedimento.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, il presupposto del potere dell'amministrazione è dato dallo scostamento significativo del rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale della microzona, ma l'atto deve anche spiegare perché tale variazione si rifletta sulla specifica unità immobiliare.
- La motivazione dell'avviso di attribuzione della nuova rendita non può esaurirsi nel richiamo ai presupposti generali del riclassamento massivo: deve indicare le ragioni concrete del nuovo classamento con riferimento alla singola unità, alla sua classe e alla sua rendita.
- Nella revisione del classamento rilevano non solo il fattore posizionale della microzona, ma anche le caratteristiche edilizie dell'immobile; questi elementi devono emergere in modo chiaro dalla motivazione dell'atto.
- L'onere di specificità del ricorso per cassazione è soddisfatto quando il motivo renda comprensibile la censura e il risultato richiesto, anche se non è formalmente perfetta l'indicazione del numero dell'art. 360 c.p.c. invocato.
- Quando la cassazione accoglie una censura di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito e accogliere il ricorso originario del contribuente.
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