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Sentenza

Sentenza del 16/07/2020 n. 15172 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune aveva notificato avviso di accertamento per ICI 2007 su un parco eolico non ancora accatastato, determinando la base imponibile con il cosiddetto "valore contabile" ricavato dai bilanci depositati; le societa' hanno contestato: (a) l'illegittimita' della determinazione della rendita e la qualificazione catastale dell'impianto (sostenevano la categoria E o altra esclusione), (b) l'applicazione del criterio contabile anziche' di un criterio reddituale, (c) la responsabilita' solidale della cessionaria per debiti del cedente, (d) l'irrogazione di sanzioni in presenza di presunta incertezza normativa, e (e) vizi procedurali (mancata comunicazione della data di udienza in appello per una delle societa')

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle societa'. Ha rilevato preliminarmente che l'omessa comunicazione dell'avviso di trattazione davanti alla CTR ha comportato nullita' limitata alla posizione della societa' non avvisata, ma ha deciso comunque il merito in quanto non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Sostanzialmente la Corte ha confermato: (1) gli impianti eolici vanno accatastati nella categoria D/1 (opifici) e le pale devono essere computate nella rendita; (2) per fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'attribuzione della rendita catastale la base imponibile si determina con il criterio del valore contabile ai sensi dell'art.5, comma 3 del D.Lgs. 504/1992; (3) la cessionaria e' responsabile in solido nei limiti e con il beneficium excussionis secondo l'art.14 del D.Lgs. 472/1997 se il debito risultava dagli atti dell'Ufficio alla data della cessione; (4) le sanzioni sono legittime: non sussistono elementi di "obiettiva confusione" normativa che giustifichino la loro esclusione; (5) non era necessario il rinvio pregiudiziale alla CGUE. Pertanto il ricorso e' stato respinto e le societa' condannate alle spese.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

    art. 5, comma 3 (e menzione del comma 4 abrogato)

    Per i fabbricati classificabili in cat. D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'attribuzione della rendita la base imponibile si determina sul valore contabile risultante dalle scritture; il criterio sussidiario basato su rendite di fabbricati similari (comma 4) e' stato abrogato e quindi non applicabile per il 2007.

  • Decreto Legislativo 29 settembre 1997, n. 472

    In caso di cessione/trasferimento d'azienda la cessionaria e' responsabile in solido per imposte e sanzioni riferite all'anno della cessione e ai due precedenti, con beneficium excussionis e limitazione al debito risultante dagli atti dell'Ufficio alla data del trasferimento.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    Prevedono l'obbligo di comunicazione della data di udienza nel processo tributario; l'omessa comunicazione tempestiva (almeno 30 giorni) determina nullita' della decisione con riferimento alla parte non avvisata.

  • Direttive UE e norme costituzionali richiamate

    Direttiva 2009/28/CE (e precedenti 2001/77/CE, D.Lgs. 387/2003), vari artt. Cost.

    La promozione delle energie rinnovabili non comporta, di per se', regole specifiche di accatastamento o esenzioni ICI; la disciplina catastale resta autonoma e non in conflitto con la direttiva agli effetti dedotti.

Massime di principio

  • Classificazione: un parco eolico destinato alla produzione di energia e' generalmente accatastabile nella categoria D/1 (opificio). La funzione di interesse pubblico o incentivi per le rinnovabili non impongono di per se' un'inquadramento in categorie esenti (E).
  • Metodo di determinazione della base imponibile: per fabbricati di categoria D non iscritti in catasto e posseduti da imprese distintamente contabilizzati, si applica il valore contabile (scritture contabili del possessore o, nel caso di locazione/leasing, secondo l'assetto previsto dall'art.5, comma 3 D.Lgs. 504/1992) fino all'attribuzione della rendita catastale.
  • Responsabilita' del cessionario/cessionaria: in caso di trasferimento di azienda il cessionario puo' essere solidalmente responsabile per debiti tributari del cedente nei limiti e con le tutele previste (beneficium excussionis, limite al valore della cessione), e la verifica deve considerare quanto risulti dagli atti dell'Ufficio alla data del trasferimento.
  • Sanzioni e incertezza normativa: l'esimente per obiettiva incertezza normativa e' applicabile solo se il contribuente allega e dimostra elementi concreti di confusione normativa; la mera difficolta' interpretativa o prassi locali divergenti non basta.
  • Vizi procedurali di notifica: l'omessa comunicazione della data di udienza determina nullita' della decisione rispetto alla parte non avvisata, ma la Corte di cassazione puo' decidere comunque il merito se la questione e' di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
  • Rinvio pregiudiziale: non e' automatico o necessario chiedere rinvio alla CGUE per questioni di classificazione catastale salvo che sussista un rilevante profilo di interpretazione del diritto dell'Unione diretto e non risolvibile con l'interpretazione nazionale.

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