Ordinanza n. 52/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento prot. 5505 del 20 febbraio 2025, ricevuta in pari data a mezzo PEC, adottato dal Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della Regione Sardegna recante comunicazione di improcedibilità dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 14.201,60 kWp con sistema di storage di potenza pari a 5.000 kW; - per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27 gennaio 2026: per l’annullamento del provvedimento di archiviazione dell’istanza di autorizzazione unica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di improcedibilità dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA e successivo provvedimento di rigetto e archiviazione dell’istanza di autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico con sistema di storage
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento regionale che ha dichiarato improcedibile l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA relativa alla realizzazione e all’esercizio, nel Comune di Escalaplano, di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 14.201,60 kWp con sistema di accumulo di potenza pari a 5.000 kW. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato la nota regionale di rigetto e archiviazione della domanda di autorizzazione unica, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti. Il testo dell’ordinanza non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare non disponendo una sospensione espressa degli atti, ma ritenendo che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante la fissazione anticipata della trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato l’udienza pubblica del 20 maggio 2026 per la decisione sul merito. Ogni statuizione sulle spese, comprese quelle della fase cautelare, è stata rinviata alla definizione del giudizio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere soddisfatta mediante la fissazione della discussione del merito in tempi ravvicinati, senza necessità di adottare una distinta misura sospensiva.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può accogliere l’istanza fissando anticipatamente l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., quando tale misura è idonea a soddisfare le esigenze cautelari rappresentate, anche senza disporre la sospensione dell’atto impugnato.
- La decisione sulle spese della fase cautelare può essere differita alla definizione del merito quando il giudice ritenga opportuno regolare unitariamente le spese dell’intero giudizio.
Come è indicizzato
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