Cassazione Penale, Sentenza n. 5599/2023 del 09/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione incentrato sulla violazione di legge relativa al calcolo della prescrizione: il ricorrente ha contestato il conteggio effettuato dalla Corte territoriale, sostenendo che non dovesse essere applicata la sospensione per 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17/03/2020 n.18 nella sua interezza, poiché nel periodo 22/01/2020-23/03/2020 non era pendente né decorreva alcun termine processuale. Perciò la sospensione utile sarebbe stata di 49 giorni (dal 23/03/2020 all'11/05/2020) e non di 64; con questa rettifica il termine prescrizionale sarebbe decorso il 29/06/2020, prima della sentenza di primo grado (9/07/2020), determinando l'estinzione del reato e l'illegittimità delle statuizioni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ricalcolato la prescrizione: fatto del 19/06/2012 + 7 anni e 6 mesi = 19/12/2019; sospensioni complessive 198 giorni (149 giorni per adesione dell'avvocato all'astensione dal 20/11/2018 al 18/04/2019 + 49 giorni per sospensione Covid dal 23/03/2020 all'11/05/2020) = prescrizione maturata il 4/07/2020. Poiché la prescrizione era quindi intervenuta prima del dispositivo della sentenza di primo grado (9/07/2020), la Cassazione ha annullato senza rinvio sia la sentenza impugnata che quella di primo grado e ha revocato le statuizioni civili, dichiarando il reato estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni
La sospensione di 64 giorni prevista si applica solo quando il procedimento abbia subito una effettiva stasi per le misure anti-Covid, ossia a procedimenti con udienza fissata tra il 9/03/2020 e l'11/05/2020 o a procedimenti per i quali fosse prevista la decorrenza, nel medesimo periodo, di un termine processuale; non è automatica per tutti i procedimenti pendenti.
Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020 (Sanna)
la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni ... si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che chiarisce il requisito dell'effettiva stasi del procedimento per poter applicare la sospensione prescrizionale prevista dall'art. 83 d.l. n.18/2020.
Sez. 4, n. 13726 del 22/03/2022 (Cosatto)
Precedente richiamato dal ricorrente in tema di applicabilità della sospensione Covid, utile a sostenere la tesi restrittiva circa i casi in cui operi la sospensione.
Sez. F, n. 39250 del 22/08/2019 (Iavazzo)
Principio secondo cui il calcolo dei periodi di sospensione ai fini prescrizionali va effettuato a giorni e non a mesi, con conseguente necessità di conteggio oggettivo giornaliero.
Massime di principio
- La sospensione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. n.18/2020 si applica soltanto se il procedimento ha subito una concreta stasi per le misure anti-Covid: cioè quando un'udienza era fissata tra il 9/03/2020 e l'11/05/2020 o quando un termine processuale doveva decorrere in quel periodo.
- Il periodo di sospensione rilevante ai fini della prescrizione deve essere calcolato in giorni (conteggio giornaliero oggettivo) e non approssimato in mesi.
- Non si può estendere automaticamente la sospensione fino alla prima udienza effettiva successiva se tale udienza è fissata oltre l'11/05/2020: va valutato il reale arco di sospensione previsto dalle norme emergenziali.
- Se la prescrizione è maturata prima del dispositivo della sentenza di primo grado, la dichiarazione di estinzione del reato comporta anche la revoca delle statuizioni civili conseguenti alla condanna penale.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe verificare e contestare tempestivamente il computo dei termini prescrizionali, chiedendo il conteggio giornaliero delle sospensioni e l'applicazione restrittiva della sospensione Covid quando non ricorra una effettiva stasi.
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