Sentenza n. 613/2026 - Genova, Sezione 1
per l’annullamento - del decreto prot. n. -OMISSIS-, con cui la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Spezia ha vietato al ricorrente la detenzione di armi – sia da fuoco sia bianche - e di munizioni, nonché disposto che: “Le armi in possesso dell’interessato dovranno essere alienate o cedute, entro il termine di 150 giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento, a persona in possesso dei prescritti requisiti di legge.”; - ove occorra e nei limiti di interesse del ricorrente, della comunicazione di avvio del procedimento-OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, con obbligo di alienazione o cessione delle armi
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 2, 3 e 7 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, in ragione dell’eccessiva durata del procedimento: i fatti risalivano al novembre 2019, la comunicazione di avvio al dicembre 2019 e il decreto era stato notificato soltanto nel gennaio 2023. Secondo il ricorrente, il ritardo, non giustificato da esigenze istruttorie, avrebbe reso irragionevole l’azione amministrativa, anche perché l’Amministrazione non avrebbe aggiornato l’istruttoria né valutato la condotta tenuta nel periodo successivo ai fatti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 39 t.u.l.p.s., carenza assoluta di istruttoria, falso supposto di fatto, sviamento, travisamento e carenza dei presupposti, sostenendo che il provvedimento fosse fondato su mere congetture: nessuno aveva visto il ricorrente sparare, non risultavano denunce o accertamenti oggettivi relativi agli spari e gli episodi di abuso di alcol sarebbero stati privi di documentazione ufficiale. Nel corso del giudizio è intervenuta l’assoluzione penale del ricorrente per non avere commesso il fatto relativo agli spari.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati congiuntamente i motivi. L’art. 39 t.u.l.p.s. attribuisce al prefetto il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne; tale potere ha natura ampiamente discrezionale e persegue una finalità preventiva di tutela della pubblica sicurezza. Non esiste un diritto alla detenzione o al porto d’armi: l’autorizzazione presuppone l’affidabilità del soggetto e l’assenza di elementi, anche non penalmente rilevanti, idonei a far temere un abuso. Nel caso concreto, l’istruttoria non si fondava soltanto sull’incerta attribuzione degli spari, ma su una pluralità di elementi convergenti: dichiarazioni dei residenti sullo stato di alterazione alcolica del ricorrente, una telefonata al 112 dai contenuti minacciosi e sconnessi, messaggi dal contenuto delirante inviati nella stessa serata degli spari e un precedente divieto di detenzione di armi adottato nel 2014 dopo un episodio di procurato allarme con riferimento a minacce autolesive. Tali circostanze erano ritenute sufficienti a fondare un giudizio negativo di affidabilità, anche prescindendo dall’attribuzione certa degli spari. L’assoluzione penale non incideva sulla legittimità del provvedimento, poiché la valutazione amministrativa è autonoma rispetto a quella penale: la prima ha finalità preventiva e prognostica, mentre la seconda ha finalità repressivo-punitiva. Anche il tempo intercorso tra l’avvio del procedimento e l’adozione del decreto non è stato ritenuto decisivo, non essendo idoneo a dissipare i dubbi sull’affidabilità e sui requisiti psico-fisici del ricorrente. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell’autorità di pubblica sicurezza è limitato alla verifica di errori manifesti, travisamento dei fatti, illogicità o irragionevolezza, vizi non ravvisati nella fattispecie. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 39 r.d. n. 773/1931 (t.u.l.p.s.)
Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
La disposizione attribuisce al prefetto un potere preventivo e ampiamente discrezionale, esercitabile sulla base di un giudizio prognostico di possibile abuso delle armi e anche in presenza di vicende non costituenti reato.
art. 11, comma 3, r.d. n. 773/1931 (t.u.l.p.s.)
Le autorizzazioni di polizia devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.
La permanenza o la revoca delle autorizzazioni di polizia dipendono dalla perdurante sussistenza delle condizioni di affidabilità richieste.
art. 699 c.p.
È richiamato quale espressione del generale divieto cui il porto e la detenzione di armi costituiscono eccezione.
art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110
È richiamato insieme all’art. 699 c.p. per affermare che il porto e la detenzione di armi non costituiscono un diritto generalizzato.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 t.u.l.p.s. ha finalità preventiva e può essere adottato sulla base di un giudizio prognostico di inaffidabilità, senza necessità di accertare una responsabilità penale o un abuso dell’arma già consumato.
- Ai fini della valutazione dell’affidabilità nella detenzione e nel porto d’armi possono rilevare anche fatti isolati ma significativi, vicende personali e condotte non penalmente rilevanti, purché concretamente accertate e idonee a evidenziare scarso equilibrio, alterazione o insufficiente autocontrollo.
- La valutazione amministrativa sull’affidabilità nell’uso delle armi è autonoma rispetto all’accertamento penale: l’assoluzione o l’archiviazione per mancata prova della responsabilità non impedisce, di per sé, l’adozione o il mantenimento di una misura preventiva fondata su ulteriori elementi di rischio.
- Il decorso di un periodo significativo tra l’avvio del procedimento e l’adozione del divieto non determina automaticamente l’illegittimità dell’atto quando gli elementi istruttori conservino capacità indicativa dell’inaffidabilità e non risultino sopravvenienze idonee a superare il giudizio prognostico negativo.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi resta esterno e riguarda l’assenza di errori manifesti, travisamento dei fatti, arbitrarietà, manifesta illogicità o irragionevolezza; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1099/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1100/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1101/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1102/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1103/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1104/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →