Sentenza del 18/05/2017 n. 2150 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
TRUST AUTODICHIARATO - Donazione indiretta - Trasferimento di beni - Insussistenza - Imposta di registro in misura fissa - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale del conferimento di beni in un trust autodichiarato. Si discute se tale conferimento realizzi già un trasferimento di ricchezza e un arricchimento gratuito dei beneficiari, tale da integrare il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni, oppure se comporti soltanto l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
La decisione
È stato ritenuto che il conferimento dei beni nel trust autodichiarato non determini, di per sé, un trasferimento patrimoniale ai beneficiari né un loro immediato arricchimento. Pertanto, non si realizza il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni. Al conferimento si applica l'imposta di registro in misura fissa, mentre l'imposta proporzionale sarà dovuta solo quando i beni o i diritti saranno effettivamente trasferiti ai beneficiari.
Norme richiamate
Imposta sulle successioni e donazioni
Il presupposto dell'imposizione è l'arricchimento patrimoniale a titolo gratuito dei beneficiari.
L'estensione dell'imposta ai vincoli di destinazione non elimina la necessità di un effettivo arricchimento patrimoniale. Il semplice conferimento dei beni in un trust autodichiarato, senza trasferimento ai beneficiari, non è sufficiente.
Imposta di registro
Al conferimento dei beni di un trust autodichiarato si applica l'imposta d'atto, ossia l'imposta di registro in misura fissa.
Il conferimento iniziale, non producendo un trasferimento definitivo di ricchezza, è soggetto all'imposta di registro fissa. L'imposizione proporzionale interviene solo al successivo trasferimento effettivo dei beni ai beneficiari.
Massime di principio
- Nel trust autodichiarato, il conferimento dei beni nel patrimonio vincolato non equivale automaticamente a una donazione o a un trasferimento patrimoniale ai beneficiari.
- Per applicare l'imposta sulle successioni e donazioni è necessario un effettivo arricchimento gratuito del beneficiario, non il solo vincolo di destinazione.
- In assenza di trasferimento immediato ai beneficiari, il conferimento è normalmente soggetto all'imposta di registro in misura fissa.
- L'imposta proporzionale può essere richiesta quando il trustee trasferisce effettivamente i beni o i diritti ai beneficiari, momento in cui si realizza l'arricchimento patrimoniale.
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