Sentenza del 02/07/2018 n. 2116 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
NOTIFICAZIONI - Irreperibilità - Residenza del destinatario nel Comune - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione è stata ritenuta invalida, poiché l'Amministrazione ha utilizzato la procedura prevista per l'irreperibilità assoluta nonostante il contribuente risultasse residente nel Comune. La residenza anagrafica nel Comune escludeva il ricorso a tale modalità residuale di notificazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della notificazione per irreperibilità assoluta. Tale modalità è residuale ed eccezionale e può essere utilizzata soltanto quando, al momento della notificazione, il destinatario non abbia nel Comune alcuna abitazione, ufficio o azienda. Non è invece applicabile se il contribuente risulta residente nel Comune, circostanza dimostrabile anche mediante certificato storico di residenza.
Norme richiamate
Art. 60, comma 1, lettera e), d.P.R. 600/1973
La disposizione disciplina la notificazione degli atti tributari nei casi di irreperibilità del destinatario.
La norma ha carattere residuale ed eccezionale e si applica quando il destinatario non abbia, nel Comune, abitazione, ufficio o azienda. Non può essere utilizzata se il contribuente è residente nel Comune, anche se non viene materialmente trovato all'indirizzo.
Massime di principio
- La notificazione per irreperibilità assoluta non può essere utilizzata automaticamente ogni volta che il destinatario non viene trovato: prima occorre verificare se egli abbia una residenza o altro recapito nel Comune.
- La residenza nel Comune costituisce un elemento incompatibile con il ricorso alla procedura eccezionale di irreperibilità assoluta, anche quando il destinatario sia temporaneamente assente.
- Il contribuente può contestare la notificazione producendo documentazione anagrafica, in particolare il certificato storico di residenza, per dimostrare che la procedura utilizzata non era applicabile.
- Quando il destinatario ha una residenza nel Comune, l'Amministrazione deve utilizzare le modalità ordinarie o quelle previste per l'irreperibilità relativa, ove ne ricorrano i presupposti.
- L'irregolarità della modalità di notificazione può comportare l'invalidità della notifica e compromettere la validità dell'atto tributario, salvo eventuali effetti sananti o ulteriori valutazioni processuali.
Testo integrale
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