Cassazione Civile, Ordinanza n. 37031/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società aveva versato in data 16 giugno 2010 una somma a titolo di ICI e, ritenendola in parte non dovuta, aveva presentato il 16 marzo 2011 domanda di rimborso al Comune. Dopo una corrispondenza istruttoria, il Comune aveva inviato il 13 gennaio 2015 una nota con cui dava atto che risultavano somme versate e non dovute per l’anno 2010, ma affermava anche che sussistevano ulteriori somme dovute a titolo di imposta per diversi immobili, senza procedere al rimborso. La società aveva quindi proposto ricorso contro il perdurante silenzio-rifiuto e, in appello, aveva sostenuto che non vi fosse stato un rifiuto espresso ma solo silenzio-rifiuto, con conseguente proponibilità del ricorso anche oltre sessanta giorni. Con il primo motivo di cassazione denunciava la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/1992, assumendo che la nota del 13 gennaio 2015 non fosse un atto impugnabile come rifiuto espresso e che, per di più, fosse priva delle indicazioni sull’impugnazione. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 1, comma 164, della l. 296/2006, sostenendo che la domanda di rimborso fosse tempestiva entro il termine quinquennale dalla data del versamento e che l’azione avverso il silenzio-rifiuto fosse comunque proponibile entro il termine prescrizionale decennale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, qualificando la nota del 13 gennaio 2015 come rifiuto espresso, sia pure implicito, del rimborso: l’ente, pur riconoscendo l’esistenza di somme non dovute, aveva manifestato all’esterno la volontà incompatibile con la restituzione, facendo valere la presenza di altri debiti tributari. Di conseguenza, il ricorso avverso tale atto avrebbe dovuto essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione ai sensi dell’art. 21, comma 1, d.lgs. 546/1992; il ricorso, invece, era stato presentato nel luglio 2015 e quindi tardivamente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché presupponeva la qualificazione dell’atto come silenzio-rifiuto, incompatibile con la ricostruzione accolta. Nulla è stato disposto sulle spese, per mancata costituzione del Comune. È stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 546/1992
La mancata qualificazione formale dell’atto come rigetto e l’omessa indicazione delle modalità di impugnazione non ne mutano la natura sostanziale; ciò che conta è la funzione concretamente svolta dall’atto.
art. 21 d.lgs. 546/1992
Il rifiuto espresso di rimborso deve essere impugnato entro sessanta giorni dalla notificazione, a pena di inammissibilità.
art. 21 d.lgs. 546/1992
La disciplina del silenzio-rifiuto è richiamata solo se l’amministrazione non manifesta alcuna volontà esterna; nel caso deciso la questione è stata assorbita dal riconoscimento del rifiuto espresso.
art. 1, comma 164, L. 296/2006
Richiamato dalla ricorrente per il termine quinquennale di proposizione dell’istanza di rimborso dei tributi locali; il motivo fondato su tale norma è stato assorbito.
art. 2946 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla proponibilità dell’azione in presenza di silenzio-rifiuto entro il termine ordinario decennale di prescrizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Un atto dell’amministrazione che, pur senza formule sacramentali, manifesti in modo univoco la volontà di non rimborsare somme richieste integra un rifiuto espresso impugnabile nel termine di sessanta giorni.
- La distinzione tra rifiuto espresso e silenzio-rifiuto dipende dalla presenza o meno di una manifestazione esterna di volontà dell’ente: il silenzio è mera inerzia, mentre una risposta che esponga le ragioni del mancato rimborso vale come provvedimento di diniego.
- L’omessa indicazione nell’atto dei mezzi, dei termini e dell’autorità per impugnarlo non determina di per sé la nullità o l’inefficacia del provvedimento; può al più rilevare ai fini della scusabilità dell’errore e della possibile remissione in termini, se richiesta e giustificata.
- Quando il giudice qualifica correttamente la nota dell’amministrazione come rifiuto espresso, resta assorbita ogni questione costruita sull’ipotesi alternativa del silenzio-rifiuto e sulla diversa disciplina temporale dell’azione.
- Nel contenzioso tributario, la tempestività dell’impugnazione del diniego di rimborso va valutata in base alla natura dell’atto concretamente emesso, non alla sua qualificazione formale.
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