Sentenza n. 13975/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della Disposizione n. 176 del 3 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 dicembre 2025, con la quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha approvato il “Regolamento per la costituzione e la gestione dell’Elenco degli Avvocati dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione” (doc.1); - del “Regolamento per la costituzione e la gestione dell’elenco avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio” e relativi allegati nella parte in cui: i) limita l’iscrizione a un solo Distretto di Corte d’Appello (art. 2); ii) tra i requisiti di iscrizione prevede l’assenza di rapporti di collaborazione professionale, anche mediante l’esercizio dell’attività professionale svolta nei medesimi locali, con avvocati che patrocinino contribuenti in giudizi contro AdeR (art. 5, comma 1. 2); iii) prevede requisiti di iscrizione sproporzionati rispetto al valore dell’affidamento (art. 5, comma 1.2. lett. e); iv) nella parte in cui prevede un compenso fisso individuato sulla base della tabella compensi (art. 10, comma 1 lett. a); v) nella parte in cui prevede spese di trasferta nel limite massimo del 10% dell’importo del compenso e solo per incarichi che richiedono lo spostamento dal distretto di Corte d’Appello (art. 10, comma 2); vi) nella parte si riconosce che il Professionista possa trattenere le somme liquidate dal Giudice in misura superiore al compenso forfettario pattuito con l’AdeR esclusivamente previa dichiarazione di antistatarietà (art. 10, comma 3) - (doc. 2); - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi i chiarimenti forniti con Prot. n. 2025/ 7519383, Prot. n. 2026/ 115943 e Prot. n. 2026/ 188861 (doc. 3).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la costituzione e la gestione dell'elenco degli avvocati cui affidare incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, e relativi atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Organismo Congressuale Forense ha impugnato il regolamento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione deducendo, tra l'altro, l'illegittimità della limitazione dell'iscrizione a un solo distretto di Corte d'Appello; della previsione che esclude dall'elenco gli avvocati che abbiano rapporti di collaborazione professionale, anche mediante condivisione dei locali, con professionisti patrocinanti contribuenti in controversie contro l'Agenzia; dei requisiti ritenuti sproporzionati per l'accesso alla Sezione A; dei compensi professionali ritenuti incompatibili con la disciplina sull'equo compenso; del limite forfettario alle spese di trasferta; e del meccanismo che consente di trattenere somme liquidate dal giudice eccedenti il compenso pattuito soltanto previa dichiarazione di antistatarietà. Sono stati dedotti violazione di legge, contrasto con la libertà di iniziativa economica, con i principi europei di libera prestazione dei servizi e stabilimento, sproporzionalità, irragionevolezza, discriminazione, sviamento, illogicità, travisamento e carenza di istruttoria. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione ad agire dell'Organismo. Il TAR ha esaminato prioritariamente tale questione, rilevando che l'Organismo, ai sensi dell'art. 39, comma 3, l. 247/2012 e dell'art. 6 dello Statuto del Congresso nazionale forense, è organo esecutivo deputato ad attuare i deliberati congressuali e non dispone di un autonomo e generalizzato potere di azione quale rappresentante politico dell'intera Avvocatura.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire, senza esame dei motivi di merito. Il TAR ha ritenuto che l'Organismo Congressuale Forense possa agire in giudizio soltanto per dare attuazione a specifici deliberati del Congresso nazionale forense. Le mozioni congressuali prodotte, relative all'equo compenso, conferivano un mandato generico a sollecitare Parlamento e Governo nell'adozione di interventi normativi e non autorizzavano l'impugnazione giurisdizionale di specifici atti amministrativi, tanto più considerato il tempo trascorso e il fatto che il ricorso riguardava anche profili estranei all'equo compenso. È stata quindi esclusa la sussistenza di un mandato congressuale specifico idoneo a fondare la legittimazione processuale nel caso concreto. Le spese di lite sono state compensate in ragione della novità della vicenda.
Norme richiamate
art. 39, comma 3, l. 247/2012
Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l’organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.
La disposizione qualifica l'Organismo Congressuale Forense come organo deputato ad attuare i deliberati congressuali, senza attribuirgli un autonomo e generalizzato potere di rappresentanza processuale dell'intera Avvocatura.
art. 6, comma 2, Statuto del Congresso nazionale forense
L’Organismo Congressuale Forense, quale organo di attuazione dei deliberati del Congresso di cui esercita la rappresentanza, svolge le seguenti funzioni: (...) d) agisce nei confronti delle autorità amministrative regolatrici e di controllo e nei confronti dell’autorità giudiziaria, a tutela dei valori espressi nei deliberati congressuali e, più in generale, a tutela degli interessi dell’Avvocatura.
Il potere di agire in giudizio dell'Organismo è funzionalmente collegato all'attuazione dei deliberati congressuali e non è esercitabile in via generale e autonoma.
art. 1, comma 8, d.l. 193/2016, convertito dalla l. 225/2016
Costituisce il quadro legislativo nel quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può affidare a professionisti del libero foro incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio nei casi in cui non si avvalga del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Un organismo collettivo istituito come organo di attuazione dei deliberati di un'assise rappresentativa non dispone, in assenza di una specifica previsione normativa, di un autonomo e generalizzato potere di agire in giudizio a tutela degli interessi dell'intera categoria rappresentata.
- La legittimazione processuale dell'Organismo Congressuale Forense è circoscritta all'attuazione di specifici deliberati congressuali e richiede che il mandato prodotto sia concretamente riferibile all'impugnazione dell'atto amministrativo controverso.
- Un mandato congressuale generico volto a sollecitare Parlamento e Governo nell'adozione di una disciplina normativa non legittima, di per sé, l'impugnazione giurisdizionale di uno specifico provvedimento amministrativo successivamente adottato.
- Quando il ricorso collettivo è fondato su un mandato relativo a un determinato tema, la legittimazione non può estendersi automaticamente a censure concernenti profili ulteriori e diversi da quelli oggetto del mandato.
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