Cassazione Civile, Ordinanza n. 22510/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un’azione proposta da un lavoratore per ottenere il pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario asseritamente prestato nel periodo ottobre 2008-settembre 2013. Il Tribunale aveva accolto la domanda, e la Corte d’appello aveva solo parzialmente ridotto l’importo riconosciuto. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto attribuire rilievo al giudicato formatosi in un precedente giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, concluso con l’annullamento della sanzione amministrativa irrogata sulla base del medesimo verbale ispettivo; 2) violazione dell’art. 6 L. 138/1958 e dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., deducendo che i giudici di merito avrebbero erroneamente determinato l’orario di lavoro effettivo del personale autoferrotranviario, duplicato i tempi accessori pre e post-orario e mal valutato la prova testimoniale e documentale; 3) violazione dell’art. 6 del CCNL autoferrotranvieri 21.11.2000, sostenendo che lo straordinario dovesse essere calcolato sulla media dell’orario di lavoro su 17 settimane, secondo la disciplina collettiva applicabile. Il lavoratore intimato non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudicato esterno invocato dalla società si era formato in un giudizio diverso, tra parti non coincidenti (società e Ispettorato del lavoro, non il lavoratore) e con oggetto diverso, essendo quello un giudizio su sanzioni amministrative e non sulle differenze retributive. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per la inestricabile mescolanza di censure ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., per la censura relativa a documenti più che a fatti storici e per la sostanziale richiesta di una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, perché fondato su una diversa ricostruzione del calcolo dell’orario e privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, non essendo stato depositato il CCNL in copia integrale. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’intimato non ha resistito; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno è rilevante solo se vi è identità soggettiva e oggettiva tra i due giudizi; in difetto non può spiegare efficacia vincolante nel processo successivo.
art. 324 c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 2909 c.c. per escludere l’efficacia del giudicato esterno nel giudizio sulle differenze retributive.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non è consentito sovrapporre nel medesimo motivo censure di violazione di legge con doglianze di merito o di motivazione in modo promiscuo e non scindibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o per censurare direttamente i documenti, ma solo per denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 6 L. n. 138/1958
Norma invocata per contestare il criterio di calcolo dell’orario di lavoro del personale autoferrotranviario e dei tempi accessori.
art. 6 del C.C.N.L. 21.11.2000 Autoferrotranvieri
Norma collettiva richiamata per sostenere che lo straordinario andasse calcolato sulla media dell’orario di lavoro su 17 settimane.
art. 429, comma 3, c.p.c.
Richiamato dalla Corte d’appello per la maggiorazione del credito retributivo riconosciuto con rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente; la mancata integrale produzione del contratto collettivo e la formulazione non chiara delle censure determinano inammissibilità.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
È necessario depositare i documenti e gli atti sui quali il ricorso si fonda, inclusa la fonte collettiva invocata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giudicato esterno può essere opposto solo se tra il precedente e il successivo giudizio vi è identità soggettiva e oggettiva; la mera coincidenza di una questione di fatto o di diritto non basta a estenderne l’efficacia vincolante.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula in modo indistinto violazioni di legge, vizi motivazionali e contestazioni sulla ricostruzione del fatto, rendendo impossibile distinguere le diverse censure.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una rivalutazione del materiale probatorio né una critica generica alla valutazione dei documenti, ma solo la denuncia dell’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- Le doglianze fondate sull’interpretazione di una norma collettiva sono inammissibili se il ricorrente non deposita in modo completo il testo del contratto collettivo richiamato e non rende la censura specifica e autosufficiente.
- In sede di legittimità non è possibile sostituire la propria ricostruzione del calcolo dell’orario di lavoro e dello straordinario a quella compiuta dal giudice di merito, quando quest’ultimo abbia fondato l’accertamento su prove testimoniali e consulenza tecnica.
- Per la liquidazione delle differenze retributive accertate in giudizio, la rivalutazione e gli interessi possono essere riconosciuti dalle singole scadenze secondo il regime dell’art. 429, comma 3, c.p.c.
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