Cassazione Civile, Ordinanza n. 34358/2022 del 22/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
La lavoratrice aveva prestato attività alle dipendenze di una società poi cancellata dal registro delle imprese. Ottenuta una sentenza di condanna della datrice di lavoro al pagamento di somme dovute, aveva tentato un pignoramento mobiliare presso la sede sociale, risultato infruttuoso. Chiedeva quindi all'INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia, il pagamento delle ultime tre mensilità non percepite. La domanda era stata rigettata nei primi due gradi perché ritenuta non provata l'effettiva e seria esperibilità di una procedura esecutiva utile, in particolare mancava prova dell'assenza di attivo distribuibile ai soci della società estinta e della concreta impossibilità di agire utilmente nei loro confronti. In cassazione la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione delle norme sul Fondo di Garanzia, dell'art. 1176 c.c. e delle norme sulle presunzioni e sulla valutazione della prova, sostenendo che il tentativo di pignoramento mobiliare presso la sede della società cancellata, unitamente alla visura camerale con bilancio finale di liquidazione negativo, integrasse la diligenza esigibile e fosse sufficiente a dimostrare l'infruttuoso esperimento dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, per l'intervento del Fondo di Garanzia nei confronti del datore non soggetto a fallimento, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'insufficienza delle garanzie patrimoniali mediante un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, secondo ordinaria diligenza. Ha ribadito che il lavoratore non è tenuto a esperire azioni infruttuose o meramente aleatorie, ma deve comunque dimostrare l'inutilità anche di ulteriori possibili iniziative quando emergano beni agevolmente aggredibili o, nel caso di società cancellata, la riscossione di somme da parte dei soci o comunque l'assenza di attivo ripartibile. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato che tali elementi non risultavano provati né dedotti in modo adeguato, e tale accertamento non era stato validamente confutato. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 3, d.lgs. 80/1992
Richiamato come base normativa dell'intervento del Fondo di Garanzia e del presupposto dell'esperimento dell'esecuzione forzata da parte del lavoratore.
art. 2, comma 5, L. 297/1982
Richiamato quale norma che impone al lavoratore di dimostrare l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore tramite un serio esperimento dell'esecuzione.
art. 1176 c.c.
Utilizzato per fondare il criterio di ordinaria diligenza nella scelta e nell'esperimento delle azioni esecutive ragionevolmente fruttuose.
direttiva comunitaria n. 80/897/CE
Citata dalla ricorrente a sostegno della disciplina del Fondo di Garanzia, ma senza un'autonoma ratio decisoria esplicitata nella motivazione.
art. 2728 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova presuntiva dell'insussistenza di attivo, ma il ricorso è stato ritenuto infondato.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Invocati dalla ricorrente sulla valutazione della prova; la Corte non ha ravvisato errori decisivi nella valutazione compiuta dai giudici di merito.
art. 410 c.p.c.
Richiamato nella memoria, ma la Corte lo ha ritenuto inconferente rispetto alla questione oggetto del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Per ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia nei casi di datore di lavoro non assoggettabile a fallimento, il lavoratore deve provare l'insufficienza delle garanzie patrimoniali mediante un esperimento dell'esecuzione forzata serio, adeguato e conforme all'ordinaria diligenza del creditore.
- L'onere probatorio non richiede di intraprendere azioni esecutive sicuramente infruttuose o economicamente irragionevoli, ma impone di scegliere le forme di esecuzione che appaiano concretamente utili e di dimostrare, se necessario, perché non siano esperibili ulteriori iniziative ragionevoli.
- Nel caso di società cancellata dal registro delle imprese, non basta il solo infruttuoso pignoramento presso la sede della società estinta: occorre allegare e provare anche l'eventuale assenza di attivo liquidatorio ripartibile e l'inesistenza di beni o diritti utilmente aggredibili, nonché, se del caso, la rilevanza di eventuali soci responsabili nei limiti di quanto riscosso in liquidazione.
- La valutazione della sufficienza dell'esperimento esecutivo è rimessa al giudice di merito e, se sorretta da motivazione coerente sulla mancanza di prova di attivo o di beni aggredibili, è difficilmente censurabile in cassazione.
- Le difese svolte in memoria sono inconferenti quando si riferiscono a un tema diverso da quello decisivo oggetto del ricorso.
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