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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/595

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/595 della Commissione, dell'11 aprile 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 1635/2006 che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, a motivo del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il quadro applicativo relativo alle importazioni di prodotti agricoli originari di paesi terzi interessati dall’incidente di Chernobyl, inserendo il Regno Unito nell’elenco dei paesi soggetti a certificazione. L’intervento si rende necessario in ragione del rinvio dell’uscita del Regno Unito dall’Unione, che rende inapplicabile il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2019/370 nelle condizioni inizialmente previste. La misura ha effetto dal momento in cui il diritto dell’Unione cessa di applicarsi al Regno Unito e al suo interno, mentre l’entrata in vigore è immediata alla pubblicazione.

Modifica l’elenco dei paesi terzi dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1635/2006 includendovi il Regno Unito, per adeguare il regime di certificazione delle importazioni agricole post-Brexit in relazione all’incidente di Chernobyl.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’UE e riguarda le importazioni di prodotti agricoli originari di paesi terzi interessati dall’incidente di Chernobyl, per i quali è richiesto un certificato di esportazione rilasciato dalle autorità competenti attestante il rispetto delle tolleranze massime previste dal regolamento (CE) n. 733/2008. L’effetto pratico è esteso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che viene aggiunto all’allegato II del regolamento (CE) n. 1635/2006. L’applicazione è subordinata al momento in cui il diritto dell’Unione cessa di applicarsi al Regno Unito e al suo interno; il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica del regime di certificazione per le importazioni agricole post-Chernobyl

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1635/2006, che disciplina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell’incidente di Chernobyl. La finalità è adeguare l’elenco dei paesi terzi interessati alla situazione derivante dal recesso del Regno Unito dall’Unione, assicurando continuità al sistema di certificazione delle esportazioni.

Contesto normativo e ragioni dell’intervento

La Commissione richiama la notifica di recesso del 29 marzo 2017 ai sensi dell’articolo 50 TUE e osserva che, in base al regolamento (CE) n. 1635/2006, gli Stati membri devono assicurare che le autorità competenti dei paesi terzi interessati rilascino certificati d’esportazione attestanti il rispetto delle tolleranze massime fissate dal regolamento (CE) n. 733/2008. Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2019/370 aveva già previsto l’inclusione del Regno Unito nell’allegato II ma solo a condizioni collegate all’effettiva data di recesso, la proroga del termine decisa dal Consiglio europeo il 22 marzo 2019 ha fatto venir meno tali condizioni.

Ambito applicativo e effetto giuridico

La modifica riguarda l’allegato II del regolamento (CE) n. 1635/2006, cioè l’elenco dei paesi terzi per i quali opera l’obbligo di certificazione per i prodotti agricoli interessati dal regime post-Chernobyl. L’inserimento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord comporta che, una volta cessata l’applicabilità del diritto dell’Unione al Regno Unito e al suo interno, esso sia trattato come paese terzo ai fini del rilascio dei certificati di esportazione richiesti dal sistema europeo.

Entrata in vigore e decorrenza

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione sostanziale decorre però dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell’Unione cessa di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Inserimento del Regno Unito nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1635/2006

L’articolo 1 aggiunge nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1635/2006 la voce "Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord". Ciò comporta che, ai fini del regime di importazione collegato all’incidente di Chernobyl, il Regno Unito è trattato come paese terzo interessato soggetto all’obbligo di certificazione di esportazione.

Decorrenza dell’applicazione e entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, si applica solo dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell’Unione cessa di essere applicabile nei confronti del Regno Unito e al suo interno. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Contesto del recesso del Regno Unito

I considerando richiamano la notifica di recesso ai sensi dell’articolo 50 TUE, la proroga del periodo di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE decisa dal Consiglio europeo il 22 marzo 2019 e la conseguente necessità di disapplicare le condizioni di efficacia del regolamento di esecuzione (UE) 2019/370, che aveva già previsto l’inserimento del Regno Unito nell’allegato II ma a condizioni temporali non più soddisfatte.

Come è indicizzato

Materieagricolturaimportazionisicurezza alimentarepolitica commercialerecesso dall'unione europea

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