Cassazione Penale, Sentenza n. 2125/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: (1) vizio di applicazione della fattispecie di truffa e della prescrizione (assenza di condotte ingannatorie, mancato danno, errata individuazione dell'ingiusto profitto; il ricorrente sostiene che il momento del danno e del profitto fosse la corresponsione dello stipendio alla collaboratrice nel giugno 2013); (2) erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen. e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti; (3) vizio dell'art. 417 cpp per insufficiente descrizione dell'imputazione relativa alla cessione di stupefacenti; (4) violazioni in materia di valutazione della prova, tipicità della condotta e principio di correlazione tra imputazione e sentenza (artt. 192, 73 DPR 309/1990, 521 cpp); (5) errori sulla responsabilità civile e sulla liquidazione del danno (artt. 538 e ss. cpp).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato complessivamente e ha disposto: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato di cui all'art. 640, comma 2, cod. pen. (truffa) è estinto per prescrizione; rigetto del ricorso negli effetti civili con conferma delle statuizioni civili (accertata responsabilità civile per illecito extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., con riferimento a grave danno all'immagine dell'Ateneo) e condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge). Alcune censure (terzo motivo) sono risultate non esaminabili per carenza di interesse a seguito della prescrizione; altre (quarto motivo) non sono state valutate per tardività di proposizione in cassazione.
Norme richiamate
art. 640, comma 2, cod. pen.
La Corte ha ritenuto che gli elementi tipici della truffa contrattuale fossero stati accertati in fatto (artifici, inganni, profitto ingiusto, danno all'Università), ma il reato è stato comunque dichiarato estinto per prescrizione sulla base della data delle condotte contestate.
art. 61 n. 9 e art. 81, cpv. cod. pen.
Riferimenti alle circostanze aggravanti e al cumulo delle pene; la valutazione comparativa tra aggravanti e attenuanti è stata ritenuta discrezionale e congruamente motivata dal giudice di merito.
art. 73, comma 1, DPR 309/1990
Norma sulla tipicità delle condotte in materia di stupefacenti: il vizio relativo all'assetto probatorio/descrizione degli episodi di cessione non è stato esaminato per carenza di interesse, essendo intervenuta la prescrizione del relativo reato.
art. 69 cod. pen.
Norma sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la valutazione comparativa operata dal giudice del merito non sia censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma sul contenuto minimo dell'imputazione in fase di rinvio a giudizio; la Corte ha osservato che la censura non è scrutinabile in assenza di interesse conseguente alla prescrizione del reato di stupefacenti.
art. 192, art. 521 cod. proc. pen.
Riferimenti alle regole di valutazione della prova e al principio di correlazione tra imputazione e sentenza: la Corte ha escluso l'esame di alcune questioni per tardività e mancata deduzione in appello.
artt. 606, comma 3 e 609, comma 2 cod. proc. pen.
Principio per cui in cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate in appello, salvo eccezioni; applicato per escludere l'esame di censure tardive.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma relativa all'eventuale proscioglimento; la Corte ha rilevato che, per mancanza di elementi utili, non era possibile pronunciarsi ai sensi dell'art. 129 dopo la dichiarazione di prescrizione.
art. 2043 cod. civ.
Principio della responsabilità civile per fatto illecito: la Corte ha confermato che, nonostante l'estinzione del reato per prescrizione, il fatto accertato costituisce illecito civile idoneo a generare danno risarcibile (danno all'immagine dell'Ateneo).
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per il giudizio di comparazione delle circostanze: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito in ordine al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.
Massime di principio
- La prescrizione estingue l'azione penale e comporta l'annullamento degli effetti penali della sentenza, ma non impedisce necessariamente il riconoscimento della responsabilità civile per lo stesso fatto, se il fatto è stato comunque accertato in fatto.
- Le censure di gravame in cassazione non possono introdurre nuovi punti non dedotti in appello: questioni non prospettate in appello sono in genere inammissibili salvo eccezioni espressamente previste dalla legge.
- La valutazione comparativa tra circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se manca motivazione o sussiste manifesto arbitrio.
- Un'eventuale insufficiente descrizione dell'imputazione (art. 417 cpp) può essere resa inappellabile in cassazione se viene meno l'interesse processuale (ad es. per intervenuta prescrizione), impedendo l'esame di merito del vizio procedurale.
- Il danno all'immagine di un ente può costituire danno risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.; l'estinzione del reato penalmente per prescrizione non esclude automaticamente il ristoro civile quando il fatto illecito è stato accertato.
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