Sentenza del 17/05/2019 n. 13350 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza n. 207/04/12 della Commissione Tributaria Regionale di Perugia. Nel corso del giudizio, la società contribuente ha aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, pagando integralmente quanto dovuto. Tale pagamento è stato documentato e confermato dall’Agenzia delle Entrate, rendendo superflua la prosecuzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione della controversia e integrale pagamento delle somme dovute. Le spese processuali sono state compensate tra le parti. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, poiché tale conseguenza opera soltanto in caso di rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata.
Norme richiamate
D.L. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017
La procedura di definizione agevolata consente al contribuente di chiudere la controversia tributaria mediante il pagamento integrale delle somme dovute, determinando l’estinzione del giudizio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
L’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo quando l’impugnazione è dichiarata infondata nel merito, inammissibile o improcedibile; non si applica quando il giudizio viene dichiarato estinto per definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene definita mediante una procedura agevolata e il contribuente paga integralmente quanto dovuto, il giudizio può essere dichiarato estinto, anche se era già pendente un ricorso o un’impugnazione.
- La definizione agevolata deve essere adeguatamente documentata, normalmente mediante prova del pagamento integrale e attestazione dell’amministrazione finanziaria.
- In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese processuali possono essere compensate tra le parti, salvo diversa disposizione applicabile al caso concreto.
- L’estinzione del giudizio non equivale a una decisione di rigetto o di accoglimento nel merito: per questo, di regola, non comporta il raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni infondate, inammissibili o improcedibili.
- La definizione agevolata chiude il contenzioso processuale, ma i suoi effetti dipendono dal rispetto integrale delle condizioni previste dalla specifica normativa applicabile.
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