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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18777/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di atto di irrogazione di sanzioni (art. 6, comma 8, d.lgs. n.471/1997) per omessa fatturazione verso Nuova Santa Rosa s.r.l.; censurate irregolarità di notifica, di sottoscrizione (presunta carenza di delega di firma), carenza di motivazione dell'atto e difetti nella valutazione delle prove da parte dei giudici di merito. Ricorso per cassazione articolato in otto motivi, molti dei quali dedotti in termini generici o misti fra fatto e diritto

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile o infondato nei singoli motivi, rigettandolo nel complesso. Ha ritenuto che: la motivazione della CTR soddisfacesse il minimo costituzionale; molte censure fossero generiche, non specificamente riferite a fatti decisivi o illegittimamente miste tra diritto e fatto; la produzione di documenti in appello è ammissibile ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/1992; la delega di firma poteva essere prodotta in corso di giudizio e risultava comunque negli atti di primo grado; l'impugnazione dell'atto sanava eventuali vizi di notifica; l'assenza della società in appello comportava la rinuncia alle ulteriori eccezioni non riproposte. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e Ingral s.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate (euro 1.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito)

Norme richiamate

  • art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997

    Fondamento normativo dell'atto di irrogazione delle sanzioni per omessa fatturazione; la Corte ha operato la valutazione della legittimità dell'atto impugnato in base a tale contestazione

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)

    Regole di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha applicato i limiti introdotti dalla riforma (in particolare per i vizi di motivazione) e ha dichiarato inammissibili i mezzi che risultavano generici, misti o non conformi ai requisiti di specificità richiesti

  • art. 54 d.l. n. 83 del 2012 conv. l. n. 134 del 2012

    Riforma dell'art. 360 c.p.c.: ha limitato il sindacato di legittimità sulla motivazione, circoscrivendolo al rispetto del 'minimo costituzionale' previsto dall'art. 111 Cost.; principio applicato dalla Corte

  • art. 111 Cost., sesto comma

    Standard del 'minimo costituzionale' della motivazione delle decisioni: la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito soddisfacesse tale standard, escludendo la nullità per motivazione apparente

  • art. 53, art. 57 e art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992

    Art. 53 (onere di specificità dell'impugnazione) e art. 58 (ammissione di nuovi documenti in appello) sono stati interpretati dalla Corte nel senso che l'Amministrazione può riproporre motivazioni già sostenute e può produrre documenti in appello; art. 57 (divieto di introdurre nuovi mezzi? controrepliche) è stata richiamata ma la Corte ha ritenuto la censura astratta e non indicativa di specifiche nuove doglianze

  • art. 346 c.p.c.

    Rinvio a principio secondo cui la mancata costituzione o la mancata riproposizione di eccezioni nei gradi successivi è equiparata a rinuncia: la CTR ha ritenuto che la società non avendo impugnato in appello avesse rinunciato a ulteriori eccezioni

  • art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973; art. 56 D.P.R. n. 633 del 1972; art. 7 legge n. 212 del 2000

    Norme relative ai contenuti della motivazione degli atti fiscali e al diritto di difesa: la Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente valutato la motivazione dell'atto, anche alla luce della conoscenza del p.v.c. e della documentazione

  • art. 2697 c.c.

    Regola sull'onere della prova: la Corte ha ricordato che in cassazione una censura ex art. 2697 richiede specificità circa l'erronea attribuzione dell'onere della prova, cosa che nel ricorso non è stata adeguatamente indicata

  • art. 115, art. 116, art. 167 c.p.c.

    Regole sul procedimento probatorio e sulla libera valutazione della prova: la Corte ha osservato che il sindacato sulla valutazione del merito è limitato; la critica generica alla valutazione delle prove è inammissibile in cassazione

  • legge n. 241 del 1990; art. 97 Cost.

    Principi di correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa e doveri di motivazione: la Corte ha ritenuto che le doglianze non fossero specifiche e che la motivazione fosse idonea

  • art. 112 c.p.c.; art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992; art. 118 disp. att. c.p.c.

    Norme sul vizio per omessa pronuncia e nullità: la Corte ha giudicato la denuncia generica e ha distinto correttamente tra omessa pronuncia e vizio di motivazione, dichiarando inammissibile la doglianza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002; art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norme richiamate in relazione alle conseguenze processuali e agli oneri di liquidazione spese: la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per l'applicazione della norma (citazione finale nella sentenza)

Massime di principio

  • In cassazione le censure devono essere specifiche e distinte: la mescolanza indistinta di questioni di fatto e di diritto rende il motivo inammissibile
  • Il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione delle sentenze di merito è limitato al controllo del 'minimo costituzionale' (art. 111 Cost.): non è consentita una revisione ampia dei criteri di valutazione della prova se la motivazione non è del tutto mancante o incongrua
  • Nel processo tributario l'Amministrazione può riproporre in appello le stesse argomentazioni già sostenute in primo grado e, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, può produrre nuovi documenti in appello, inclusa la delega di firma
  • La produzione tardiva della delega di firma può sanare contestazioni sulla sottoscrizione dell'atto; l'onere dell'Amministrazione è di dimostrare la legittimazione a firmare, e ciò può avvenire anche nel secondo grado
  • La mancata costituzione o la mancata riproposizione in appello di eccezioni o documenti da parte del contribuente può essere interpretata come rinuncia e comporta l'impossibilità di farle valere successivamente
  • Per dedurre l'errore nella distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) o la violazione delle regole probatorie (art. 115 c.p.c.) in cassazione è necessario indicare con precisione quale fatto decisivo non sia stato valutato o quale prova non sia stata ammissibilmente considerata
  • Le doglianze relative alla carenza di motivazione devono indicare fatti specifici e l'elemento storico non esaminato: mere esposizioni normative generiche sono inammissibili
  • La notifica impugnata sanata tramite impugnazione dell'atto è un principio applicabile quando l'atto stesso viene tempestivamente impugnato, rendendo inefficace l'eccezione formale quando l'atto è comunque contestato

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